Ordinanza n. 234/2026 - Torino, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia Per quanto riguarda il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti proposti da Meranese Servizi s.p.a. rispettivamente in data 14/05/2026: - della determinazione dirigenziale prot. 70/A1012C/2026 di data 25/02/2026 (comunicata a mezzo PEC in data 27/02/2026), a mezzo della quale la Regione Piemonte ha disposto «l’aggiudicazione definitiva dei servizi di pulizie dei locali ad uso ufficio e laboratorio per gli immobili regionali ubicati su tutto il territorio della Regione Piemonte all’Operatore Economico BONI s.p.a.» - CIG B6190C3B72, non successivamente pubblicata sulla piattaforma Sintel; - di ogni altro atto, verbale o provvedimento, comunque denominato, anche non noto al momento della proposizione del ricorso, con il quale o sulla base del quale sia stata determinata la graduatoria e l’aggiudicazione stessa, ivi espressamente compresi i verbali di gara reg. n. 16/25 del 14/05/2025, relativo alla verifica della regolarità e completezza della documentazione amministrativa, n. 25/25 del 30/07/2025 relativo all’apertura delle offerte tecniche, n. 26/25 del 30/07/2025 e seguenti relativi all’esame e valutazione delle stesse da parte della Commissione giudicatrice, n. 34/25 del 06/11/2025 relativo all’apertura delle offerte economiche; E per il conseguente accertamento del diritto della ricorrente di conseguire l’aggiudicazione della gara e, per l’effetto, di stipulare il contratto, eventualmente anche a mezzo di subentro nell’aggiudicazione e nel contratto, con declaratoria di inefficacia, anche retroattiva, del contratto, qualora stipulato con altro operatore; Nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente di avere accesso a tutti gli atti e verbali della gara ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990 nonché 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023 e 116 del c.p.a., con conseguente condanna dell’Amministrazione, anche previo annullamento del diniego anche tacito di accesso, alla ostensione integrale di tutti gli atti e verbali di gara, ivi compresi tutti quelli afferenti all’ammissione dell’aggiudicataria e della relativa offerta, alla valutazione dell’offerta stessa, alla verifica di congruità (dell’offerta e/o del costo della manodopera e/o dell’equivalenza del contratto collettivo), alla verifica dei requisiti generali e speciali di ammissione; nonché le offerte integrali (economica, tecnica ed amministrativa) dei concorrenti terzo, quarto e quinto; ed infine le offerte tecniche di tutti i concorrenti alla gara; Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Boni s.p.a. in data 21/05/2026: - in parte qua della determinazione dirigenziale, prot. 70/A1012C/2026 del 25/02/2026, di approvazione degli atti di gara e di aggiudicazione definitiva della procedura di gara CIG B6190C3B72 per l’affidamento dei servizi di pulizie dei locali ad uso ufficio e laboratorio per gli immobili regionali ubicati su tutto il territorio della Regione Piemonte; - in parte qua di ogni altro atto, verbale o provvedimento della procedura di gara, comunque denominato, anche non noto, con il quale è stata determinata la graduatoria e l’aggiudicazione, ivi compresi i verbali della Commissione relativi all’esame e valutazione delle offerte tecniche e nella specie di Boni s.p.a.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione definitiva dei servizi di pulizia degli immobili regionali alla Boni s.p.a., unitamente agli atti di gara e ai verbali di valutazione delle offerte
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione definitiva e gli atti presupposti della gara, chiedendone la sospensione, l’annullamento e l’accertamento del diritto all’aggiudicazione e al subentro nel contratto, nonché l’accesso agli atti di gara. In particolare, ha contestato il superamento del limite dimensionale previsto dalla lex specialis per la documentazione di gara, sostenendo che le parti eccedenti dovessero essere escluse dalla valutazione, e ha dedotto ulteriori censure relative alle modalità di attribuzione dei punteggi: all’arrotondamento delle offerte e al troncamento dei punteggi, all’attribuzione del coefficiente zero alla proposta con il minor numero di ore aggiuntive e al parametro utilizzato per la normalizzazione lineare delle offerte. La ricorrente ha inoltre proposto motivi aggiunti, privi di autonoma istanza cautelare. L’aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale contro gli atti di gara e la valutazione delle offerte, compresa la propria offerta tecnica.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Quanto al ricorso principale, ha ritenuto insussistente, allo stato del sommario esame cautelare, il fumus boni iuris. Il superamento di due pagine rispetto al limite dimensionale previsto dalla lex specialis non comporta necessariamente l’elisione dei punteggi relativi alle parti eccedenti, trattandosi di valutazione rimessa all’apprezzamento discrezionale della stazione appaltante. Le ulteriori censure non sono risultate conferenti alla documentazione di causa o alle modalità di attribuzione dei punteggi illustrate dall’amministrazione. Quanto ai motivi aggiunti, il TAR ha rilevato anzitutto che non contenevano un’istanza cautelare; pertanto, in applicazione del principio dispositivo, non poteva sospendere l’atto impugnato sulla base delle relative censure. In ogni caso, ha ritenuto non favorevole la prognosi cautelare anche sui tre motivi aggiunti: la prima censura confondeva l’arrotondamento al secondo decimale delle offerte con il troncamento al primo decimale dei punteggi; la seconda proponeva un’interpretazione tecnicamente opinabile e prima facie contrastante con il disciplinare circa l’attribuzione del coefficiente zero; la terza riguardava un parametro di normalizzazione già desumibile dalla documentazione trasmessa dalla stazione appaltante, senza che fosse decisivo il fatto che il metodo fosse stato esplicitato per la prima volta nella memoria difensiva. Il periculum in mora è stato escluso perché la durata dell’appalto, pari a 36 mesi, avrebbe consentito alla ricorrente, in caso di successivo accoglimento, di subentrare nell’esecuzione per un periodo significativo. Non sono quindi risultati integrati i presupposti di estrema gravità e urgenza richiesti per la misura cautelare nel rito appalti. Il TAR ha fissato l’udienza pubblica di merito al 18 febbraio 2027 e ha compensato integralmente le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è valutata in relazione ai presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
art. 119, comma 4, c.p.a.
Nel rito relativo alle controversie in materia di contratti pubblici, la tutela cautelare richiede la sussistenza di presupposti di estrema gravità e urgenza; tali presupposti sono stati esclusi nel caso concreto.
artt. 22 e seguenti l. 241/1990
La ricorrente ha invocato il diritto di accesso documentale agli atti della procedura di gara; l’ordinanza cautelare non definisce nel merito tale domanda.
artt. 35 e 36 d.lgs. 36/2023
La ricorrente ha richiamato la disciplina speciale dell’accesso agli atti delle procedure di affidamento; l’ordinanza non decide definitivamente la relativa pretesa.
art. 116 c.p.a.
È stato richiamato quale rito per la tutela giudiziale del diritto di accesso, senza una decisione definitiva sulla domanda di ostensione.
Massime di principio
- Il superamento del limite dimensionale previsto dalla lex specialis per la documentazione di gara non comporta automaticamente l’esclusione delle parti eccedenti dalla valutazione né l’elisione dei relativi punteggi, quando la disciplina di gara rimetta alla stazione appaltante l’apprezzamento delle conseguenze della violazione.
- Nel giudizio cautelare amministrativo il giudice non può sospendere un provvedimento sulla base di motivi aggiunti privi di un’autonoma istanza cautelare, poiché ciò violerebbe il principio dispositivo processuale.
- La confusione tra il criterio di arrotondamento delle offerte e il criterio di troncamento dei punteggi previsto dalla lex specialis esclude, in assenza di ulteriori elementi, una favorevole prognosi di fumus boni iuris.
- Nel rito appalti, il periculum in mora può essere escluso quando la durata pluriennale dell’affidamento consenta al concorrente, in caso di successivo accoglimento del ricorso, di subentrare nell’esecuzione per un periodo ancora significativo.
- La sospensione cautelare dell’aggiudicazione nel rito appalti richiede, oltre al fumus boni iuris e al periculum in mora, la sussistenza di presupposti di estrema gravità e urgenza.
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