Ordinanza n. 233/2026 - Torino, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - della determinazione dirigenziale n. 232/A1617A/2026 del 13/04/2026 e della successiva nota prot. SIAP-00075815 del 16/04/2026, a mezzo delle quali la Direzione Ambiente, Energia e Territorio - Settore Tecnico Piemonte Nord della Regione Piemonte ha disposto e comunicato al Comune di Premia (VB) la non ammissione a finanziamento della domanda di sostegno n. 20231041763 presentata dall’Ente nell’ambito dell’Intervento SRD08, Azione 1 “Viabilità silvo-pastorale per l’accesso e la gestione degli alpeggi del CSR 2023-2027”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, ivi compresi la nota prot. SIAP-53726 del 23.3.3026 recante preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, il verbale di istruttoria tecnica in data 08/04/2026 relativo alle controdeduzioni tecniche rese dal Comune di Premia in data 26/03/2026, tutti gli eventuali ulteriori verbali istruttori redatti nel corso dell’istruttoria tecnica, le richieste di integrazione documentali formulate dalla Regione ni confronti del Comune ricorrente, la Determinazione Dirigenziale n. 615/A1615A/2025 del 21/08/2025 con cui è stata approvata la graduatoria dei beneficiari del sostegno economico fino ad esaurimento delle risorse finanziare disponibili; Nonché, in via rigorosamente subordinata nei termini di cui nel ricorso, per l’annullamento in parte qua dell’art. 5.B.1. del Bando 1/2023 e delle corrispondenti prescrizioni delle Linee guida regionali su pendenze longitudinali massime e raggi di curvatura; Nonché, infine, per il risarcimento del danno subito dal Comune di Premia in conseguenza della illegittima mancata ammissione definitiva della domanda di sostegno presentata in data 30/11/2023, per un importo pari a € 240.000,00, corrispondente al sostegno ritenuto ammissibile dalla Regione nella fase I della procedura per il solo caso in cui non fosse riconosciuta al medesimo Comune la tutela in forma specifica mediante l’ammissione definitiva al finanziamento della domanda di sostegno n. 20231041763 presentata in data 31/11/2023, per l’importo di € 240.000,00 ritenuto ammissibile nella fase I, oggetto del presente gravame;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Non ammissione a finanziamento della domanda di sostegno presentata dal Comune nell’ambito dell’Intervento SRD08, Azione 1 del CSR 2023-2027, connessa a un progetto di viabilità silvo-pastorale
Esito
Favorevole al ricorrente (comune beneficiario)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la determinazione regionale di non ammissione a finanziamento e gli atti presupposti, chiedendone la sospensione cautelare e l’annullamento, nonché, in via subordinata, l’annullamento parziale della disciplina del bando e delle Linee guida regionali relative alle pendenze longitudinali massime e ai raggi di curvatura. È stato inoltre chiesto il risarcimento del danno, quantificato in 240.000 euro, subordinatamente al mancato riconoscimento della tutela in forma specifica. Il ricorrente ha contestato, in particolare, l’erronea valutazione tecnica della Regione sull’incidenza dei tratti con pendenza superiore al 18%, sostenendo che l’obbligo di copertura dei percorsi con pendenza superiore al 12% riguardasse soltanto i tratti non costituiti naturalmente da fondo roccioso o pietroso. Ha inoltre dedotto che l’Amministrazione non avrebbe considerato il proposto declassamento della pista silvo-pastorale da “pista trattorabile” a “pista per mezzi agricoli minori”, né avrebbe adeguatamente motivato sul punto.
La decisione
Nella fase cautelare il TAR ha ritenuto sussistenti immediati ed evidenti profili di fondatezza. In particolare, ha rilevato che la Regione pare avere trascurato la limitazione prevista dalle Linee guida quanto all’obbligo di copertura dei tratti con pendenza superiore al 12%, sovrastimando così l’incidenza progettuale dei tratti oltre il 18% che il Comune proponeva di non cementare. Il TAR ha inoltre rilevato la mancata considerazione, nella decisione e nella motivazione, del proposto declassamento della pista. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha valorizzato i vincoli temporali del FEASR 2023-2027 e il rischio di esaurimento delle risorse finanziarie, tale da frustrare definitivamente l’interesse al finanziamento. Ha quindi accolto l’istanza cautelare, sospeso la determinazione impugnata e ordinato alla Regione di procedere al riesame dell’istanza entro novanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. La trattazione di merito è stata fissata al 3 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
La disposizione è richiamata quale base del preavviso di rigetto adottato nel procedimento, senza una specifica valutazione della sua applicazione da parte del TAR nella fase cautelare.
art. 55 c.p.a.
La norma disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR l’ha applicata accogliendo la domanda di sospensione della determinazione impugnata e disponendo il riesame dell’istanza.
Massime di principio
- In sede cautelare, la mancata considerazione di una prescrizione tecnica rilevante delle Linee guida, idonea a incidere sulla valutazione dell’ammissibilità di un progetto finanziabile, integra un immediato profilo di possibile illegittimità dell’atto di non ammissione e giustifica il riesame dell’istanza.
- L’amministrazione, nel valutare una domanda di finanziamento secondo parametri tecnici, deve esaminare e motivare specificamente sulle soluzioni progettuali alternative prospettate dal richiedente quando esse incidano sulla qualificazione tecnica dell’intervento e sul rispetto delle prescrizioni del bando.
- Il rischio che, nelle more del giudizio, scadano i termini per la realizzazione delle opere o si esauriscano le risorse disponibili può integrare il periculum in mora, poiché renderebbe inutilmente tardiva la tutela di merito e potrebbe frustrare in via definitiva l’interesse al finanziamento.
- L’accoglimento della tutela cautelare può essere conformato non soltanto mediante la sospensione dell’atto di non ammissione, ma anche imponendo all’amministrazione il riesame dell’istanza entro un termine determinato, così da bilanciare l’interesse del ricorrente con l’esigenza di evitare il protratto congelamento delle risorse pubbliche.
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