Cassazione Civile, Ordinanza n. 26074/2023 del 07/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per dazi doganali e IVA all'importazione, e da un atto di irrogazione di sanzioni, emessi a seguito dell'accertata circolazione in Italia di un'autovettura con targa svizzera, introdotta da una società di noleggio svizzera e poi consegnata al ricorrente in forza di un contratto di noleggio, con successiva cessione in uso a terzi. Il giudice regionale aveva ritenuto integrata la violazione della disciplina doganale sull'ammissione temporanea, escludendo però l'aggravante più grave e riducendo le sanzioni. Il ricorrente ha dedotto: omessa pronuncia e violazione di legge in ordine ai presupposti dell'ammissione temporanea, sostenendo la mancanza di prova dell'autorizzazione; omessa pronuncia e falsa applicazione delle norme del codice doganale dell'Unione sulla nascita dell'obbligazione doganale e sulla individuazione del debitore, contestando che egli, quale mero utilizzatore/detentore, potesse essere obbligato; omessa pronuncia e violazione dell'art. 292 TULD e dell'art. 70 d.P.R. 633/1972, negando la configurabilità dell'illecito amministrativo e la prova dell'elemento soggettivo; omessa pronuncia sull'impossibilità di produrre un certificato di origine previsto dall'accordo di libero scambio UE-Svizzera. L'Agenzia, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale censurando la parte della decisione che, escludendo l'aggravante, aveva valorizzato le inesattezze del contratto di noleggio e la mancata conoscenza, da parte dell'utilizzatore, della proprietà del veicolo.
La decisione
La Corte ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto che la motivazione della CTR non fosse apparente e che non vi fosse omessa pronuncia, poiché le questioni sollevate risultavano comunque incompatibili con la soluzione adottata. Nel merito ha chiarito che la fattispecie era riconducibile all'art. 79, par. 1, lett. a), CDU, con obbligazione doganale sorta al venir meno delle condizioni dell'ammissione temporanea, e che il ricorrente rispondeva quantomeno quale soggetto che aveva partecipato all'atto e che sapeva o avrebbe dovuto sapere dell'inosservanza degli obblighi doganali. Ha inoltre affermato che, anche a voler prescindere dalla questione dell'autorizzazione, l'uso del veicolo senza i presupposti dell'esenzione daziaria integra comunque violazione doganale; ha ritenuto infondate le doglianze sull'elemento psicologico, ricordando la presunzione di colpa nelle sanzioni amministrative, e ha confermato che l'IVA all'importazione, pur distinta dai dazi, segue le medesime procedure e può essere ricompresa nel prelievo doganale. Il ricorso incidentale dell'Agenzia è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi, essendo la CTR fondata sul dato contrattuale che indicava la società di noleggio come proprietaria dell'auto. Spese compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente come parametro della dedotta violazione del regime probatorio
invocato per lamentare omessa pronuncia su più questioni, ma la Corte ha escluso il vizio perché le questioni erano incompatibili con la decisione adottata
richiamato per contestare la ripartizione dell'onere della prova, ma la Corte ha ritenuto irrilevante la censura nel caso concreto
art. 211 CDU
richiamato dal ricorrente per negare i presupposti dell'ammissione temporanea; la Corte ha ritenuto comunque irrilevante la censura ai fini decisori
art. 250 CDU
richiamato nel primo motivo, senza incidere sulla soluzione adottata
art. 79 CDU
par. 1, lett. a e c; par. 2; par. 3; par. 4
la Corte ha qualificato la fattispecie come inosservanza di un obbligo relativo all'ammissione temporanea, individuando il debitore tra chi partecipa all'atto o sa/dovrebbe sapere dell'inosservanza
art. 292 TULD
considerato come illecito poi depenalizzato e punito con pena pecuniaria, applicabile nel quadro delle sanzioni amministrative
richiamato per collegare l'IVA all'importazione alla disciplina dei diritti doganali e alla procedura di prelievo
richiamato per la depenalizzazione dell'illecito di cui all'art. 292 TULD
ha comportato l'applicazione della disciplina delle sanzioni amministrative della L. 689/1981
la Corte ribadisce la presunzione di colpa nell'illecito amministrativo, con onere dell'agente di provare di aver agito senza colpa
richiamato per il concorso di persone nell'illecito amministrativo, secondo i principi penalistici
art. 216 TULD
indicato quale disposizione che conserva l'applicabilità delle pene di contrabbando quando vengano meno le condizioni dell'ammissione temporanea
art. 282 TULD
richiamato nel ricorso incidentale, ritenuto non decisivo rispetto alla ratio della sentenza
art. 295 TULD
richiamato nel ricorso incidentale e nel ragionamento sull'aggravante esclusa dalla CTR
art. 295-bis TULD
richiamato nel ricorso incidentale, ma non ritenuto fondante la decisione impugnata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato nel dispositivo in relazione al contributo unificato
Massime di principio
- In materia doganale, l'obbligazione all'importazione sorge non solo quando vengano omessi obblighi relativi all'introduzione delle merci, ma anche quando venga meno una condizione richiesta per il mantenimento del bene in un regime speciale, quale l'ammissione temporanea.
- Nel regime di ammissione temporanea dei mezzi di trasporto provenienti da Paesi terzi, la posizione del titolare dell'autorizzazione va tenuta distinta da quella dell'utilizzatore materiale del mezzo; quest'ultimo può rispondere come debitore doganale se ha partecipato all'atto che ha determinato l'inosservanza o se sapeva, o avrebbe dovuto sapere, dell'irregolarità.
- Nelle sanzioni amministrative derivanti da violazioni doganali depenalizzate, l'elemento psicologico è integrato dalla coscienza e volontà della condotta, operando una presunzione di colpa che può essere vinta solo dalla prova dell'assenza di colpa da parte dell'interessato.
- L'IVA all'importazione resta un tributo distinto dai dazi doganali, ma condivide con essi il fatto generatore e la disciplina procedimentale di riscossione, sicché le vicende dell'importazione e dell'irregolare immissione in consumo possono riflettersi anche sulla sua pretesa.
- Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la questione dedotta risulta logicamente assorbita o incompatibile con la soluzione adottata dal giudice di merito; in tal caso la censura va eventualmente dedotta come violazione di legge o difetto di motivazione, nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per proporre censure meramente fattuali o assertive se non vengono indicati in modo specifico i profili di violazione della norma denunciata e la loro decisività rispetto alla ratio decidendi.
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