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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26349/2023 del 12/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Lo studio associato ha impugnato il silenzio-diniego formatosi sulla richiesta di rimborso dell'IRAP per gli anni d'imposta 2011-2015. La tesi difensiva era che i compensi percepiti dai singoli professionisti per incarichi di amministratore, liquidatore, sindaco di società e revisore di enti derivassero esclusivamente dal loro lavoro personale, svolto in autonomia fuori dalla struttura associativa, senza utilizzare un'autonoma organizzazione dello studio. Con il primo motivo ha denunciato violazione degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 446/1997 e degli artt. 2728 e/o 2729 c.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto integrato il requisito dell'autonoma organizzazione per il solo fatto dell'appartenenza alla struttura associativa. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 3, comma 1, lett. c), e 8 del D.Lgs. 446/1997 e degli artt. 50, comma 1, lett. c-bis), e 53, comma 1, del d.P.R. 917/1986, lamentando che la CTR non avesse verificato se la parte di reddito prodotta nello svolgimento di incarichi societari fosse imponibile IRAP pur in assenza di utilizzo di autonoma organizzazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto congiuntamente infondati i due motivi. Ha richiamato il principio secondo cui l'esercizio di professioni in forma associata o societaria costituisce ex lege presupposto dell'IRAP, senza necessità di accertare in concreto l'autonoma organizzazione, poiché essa è implicita nella forma collettiva di esercizio dell'attività. Ha inoltre precisato che, per sottrarsi all'imposizione, il contribuente deve provare non solo l'insussistenza di una specifica organizzazione, ma proprio che l'attività non sia stata esercitata in forma associata nel periodo d'imposta considerato. Nel caso concreto, la prova contraria non è stata fornita; inoltre, la CTR ha correttamente valorizzato la natura organizzata dello studio associato e il vantaggio professionale derivante dalla struttura comune. La Corte ha anche escluso che decisioni favorevoli relative ad annualità diverse possano spiegare automaticamente efficacia di giudicato nel giudizio in esame. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza spese per la mancata costituzione dell'Agenzia, e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'esercizio di un'attività professionale in forma associata costituisce, di per sé, presupposto dell'IRAP, poiché l'autonoma organizzazione si presume insita nella struttura collettiva.
  • Per ottenere il rimborso dell'IRAP versata, il contribuente che operi in forma associata deve provare non soltanto l'assenza di una specifica organizzazione dei fattori produttivi, ma l'insussistenza stessa dell'esercizio in forma associata dell'attività nel periodo d'imposta controverso.
  • Quando i compensi derivano da incarichi professionali svolti dai singoli associati nell'ambito di una struttura condivisa, il reddito dello studio può essere assoggettato ad IRAP se non sia dimostrato che esso provenga esclusivamente da attività personale del singolo al di fuori della compagine associativa.
  • La circostanza che vi siano giudicati favorevoli relativi ad annualità d'imposta diverse non comporta automaticamente l'efficacia vincolante nel giudizio concernente un diverso periodo d'imposta, se manca la prova della medesima situazione di fatto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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