Cassazione Civile, Ordinanza n. 20806/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società, poi cancellata dal registro delle imprese, aveva esposto in dichiarazione IVA un credito d'imposta. Dopo la cancellazione, due ex soci avevano presentato istanza di rimborso del medesimo credito, che l'Ufficio aveva respinto ritenendo l'istanza tardiva rispetto al termine biennale decorrente dalla cessazione della società e, comunque, infondata nel merito per difetto di prova del credito. La CTP aveva rigettato il ricorso per tardività; la CTR aveva accolto l'appello dei contribuenti affermando che l'esposizione del credito in dichiarazione costituisce già manifestazione della volontà di ottenere il rimborso e che il diritto sarebbe soggetto solo alla prescrizione decennale. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 21, comma 2, D.Lgs. 546/1992 e dell'art. 2945 c.c., sostenendo che, dopo la cancellazione, la dichiarazione presentata dal liquidatore non poteva valere come domanda di rimborso e che il diritto si sarebbe potuto far valere solo con l'istanza dei soci oltre il termine biennale; 2) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., perché la CTR, una volta esclusa la tardività, non si era pronunciata sulla questione del merito relativa alla mancanza dei presupposti e della prova del credito.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, confermando che in materia IVA l'esposizione del credito in dichiarazione è sufficiente a far decorrere la prescrizione ordinaria decennale e a impedire l'applicazione del termine biennale di decadenza ex art. 21, comma 2, D.Lgs. 546/1992; ha inoltre ritenuto che, nella fase di liquidazione, la società resti soggetto IVA distinto dai soci e che il liquidatore, quale rappresentante della società, possa validamente presentare la dichiarazione idonea a manifestare la volontà di ottenere il rimborso. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la CTR aveva omesso di pronunciare sulle questioni di merito riproposte dall'Ufficio circa l'insussistenza dei requisiti sostanziali e della prova del credito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 21, comma 2, D.Lgs. 546/1992
non si applica al credito IVA esposto in dichiarazione, perché l'istanza di rimborso non integra il fatto costitutivo del diritto ma solo il presupposto di esigibilità del credito
al credito IVA esposto in dichiarazione si applica la prescrizione ordinaria decennale
la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, individuato nel termine finale per la presentazione della dichiarazione
art. 35, comma 4, DPR n. 633 del 1972
la liquidazione non interrompe il periodo d'imposta IVA e restano ferme le regole su versamenti, fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione
art. 2487, comma 1, lett. c), c.c.
il liquidatore rappresenta la società e presenta validamente la dichiarazione IVA della società in liquidazione
il giudice deve pronunciarsi su tutte le questioni devolute e riproposte, incluse quelle di merito assorbite dalla decisione sulla tardività
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata a sostegno della dedotta violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma processuale richiamata a sostegno della dedotta omessa pronuncia
Massime di principio
- In materia IVA, l'esposizione del credito nella dichiarazione annuale è sufficiente a manifestare la volontà di ottenere il rimborso, senza necessità di ulteriori adempimenti sostanziali da parte del contribuente.
- Per i crediti IVA esposti in dichiarazione, il termine applicabile non è la decadenza biennale dell'art. 21, comma 2, D.Lgs. 546/1992, ma la prescrizione ordinaria decennale; la dichiarazione costituisce il momento dal quale il diritto diventa azionabile.
- La fase di liquidazione non estingue, di per sé, la soggettività IVA della società né impone una dichiarazione autonoma diversa da quella ordinaria; il liquidatore, quale rappresentante della società, può validamente compiere gli adempimenti dichiarativi.
- Quando l'appello devolve anche questioni di merito rimaste assorbite in primo grado, il giudice di secondo grado deve pronunciarsi su tali questioni; la loro totale omissione integra vizio di omessa pronuncia.
- L'accoglimento di un'eccezione preliminare non consuma il dovere decisorio sulle ulteriori contestazioni riproposte e rilevanti ai fini della decisione finale.
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