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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34711/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuenti)

La controversia

La società aveva impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2008, emesso dopo PVC della Guardia di Finanza, con cui l'Ufficio contestava l'utilizzo, ai fini IVA, di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. I soci avevano a loro volta impugnato i conseguenti avvisi a loro notificati per la rettifica IRPEF derivante dalla rettifica del reddito societario e dell'IVA. Riuniti i giudizi, la CTP aveva rigettato le domande e la CTR aveva confermato. In cassazione i contribuenti hanno proposto quattro motivi: il primo per violazione delle norme sulla motivazione dell'atto impositivo, il secondo per motivazione apparente della sentenza in ordine alle operazioni soggettivamente inesistenti, il terzo per analogo vizio motivazionale con riguardo alla mancata esplicitazione dei fatti posti dall'Ufficio a base della pretesa, il quarto su ulteriori profili non esaminati perché assorbiti. La censura centrale ha riguardato la totale assenza, nella sentenza d'appello, di un effettivo esame degli elementi di fatto e del riparto dell'onere probatorio tra Amministrazione e contribuenti.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, ritenendoli fondati perché la sentenza della CTR era meramente apparente: si era limitata a richiamare massime giurisprudenziali senza confrontarle con i fatti di causa, senza indicare gli elementi presuntivi dedotti dall'Ufficio, né quelli offerti dai contribuenti per dimostrare la propria correttezza e diligenza. Ha quindi dichiarato assorbiti il primo e il quarto motivo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana per nuovo esame e nuova motivazione sui fatti e sul diritto.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    nel processo tributario impone una motivazione della sentenza che esponga concisamente i motivi in fatto e in diritto e consenta di comprendere l'iter logico seguito dal giudice; la sua violazione determina nullità per motivazione apparente.

  • art. 61 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato insieme all'art. 36 per affermare la nullità della sentenza priva di adeguata motivazione nel processo tributario.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato quale parametro del dovere di motivazione, la cui violazione si verifica quando la decisione non esplicita le ragioni del convincimento.

  • art. 132 c.p.c.

    la sentenza deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto; la mancanza o apparenza della motivazione integra violazione di legge.

  • art. 111 Cost.

    la motivazione della sentenza è obbligo costituzionalmente imposto.

  • art. 360 c.p.c.

    utilizzato quale parametro del ricorso per denunciare la violazione delle norme sulla motivazione e sugli obblighi del giudice di merito.

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato nel primo motivo come norma sulla motivazione dell'atto impositivo, motivo poi assorbito.

  • art. 56 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato nel primo motivo come norma sulla motivazione dell'atto IVA, motivo poi assorbito.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la sentenza è nulla se la motivazione si riduce a un richiamo astratto di principi giurisprudenziali o a una mera adesione a precedenti decisioni, senza indicare gli elementi di fatto posti a base del convincimento e senza confrontare le prove delle parti.
  • La motivazione non può essere considerata sufficiente quando non consente di individuare la ratio decidendi e di verificare se il giudice abbia deciso iuxta alligata et probata.
  • Quando è contestata la partecipazione del contribuente a un meccanismo di fatturazione soggettivamente inesistente, il giudice deve esplicitare sia gli indizi offerti dall'Amministrazione sia gli elementi difensivi addotti dal contribuente a dimostrazione della propria correttezza e diligenza, evidenziando il riparto dell'onere probatorio.
  • La mera riproduzione, in sentenza, del contenuto delle difese delle parti non equivale a una valutazione motivata delle stesse se manca un apprezzamento critico e un percorso argomentativo riconoscibile.
  • Se il vizio di motivazione determina la cassazione della sentenza, le ulteriori censure diventano assorbite quando la nuova decisione sul punto pregiudiziale rende superfluo l'esame degli altri motivi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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