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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23386/2021 del 24/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda tre avvisi di accertamento IMU emessi dal Comune per gli anni 2012-2014 nei confronti di una società proprietaria di alcuni immobili. La società aveva contestato gli atti deducendo, in sintesi, l’insufficiente motivazione degli avvisi e soprattutto l’illegittimità della tassazione IMU perché gli immobili sarebbero stati rurali: per tre unità risultava il classamento in categoria D/10, mentre per altre era stata presentata domanda di variazione catastale con annotazione del requisito di ruralità. La società sosteneva che tali elementi catastali rendevano automatica la ruralità e, in ogni caso, impedivano un diverso accertamento dell’ente. La CTR aveva respinto l’appello della contribuente, valorizzando invece il fatto che la società avesse cessato ogni attività in loco e avesse dichiarato di esercitare solo attività di locazione immobiliare. In cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) violazione delle norme sulla motivazione degli atti tributari, sostenendo che gli avvisi non spiegassero il percorso logico-giuridico seguito per negare la ruralità; 2) violazione delle norme sull’IMU e sulla ruralità, assumendo che l’iscrizione catastale in D/10 imponesse il regime agevolato; 3) violazione delle norme sulla variazione catastale e sugli effetti retroattivi dell’annotazione di ruralità, sostenendo che la domanda presentata nel 2011 producesse automaticamente l’effetto retroattivo di riconoscimento della ruralità.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo sufficiente la motivazione degli avvisi di accertamento perché indicavano gli immobili, i presupposti della pretesa e i criteri di calcolo dell’imposta, consentendo alla contribuente di difendersi compiutamente; ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, rilevando che la CTR non aveva dato conto del dato catastale decisivo. La Cassazione ha affermato che, in materia di fabbricati rurali ai fini IMU, assumono rilievo le emergenze catastali e l’annotazione della ruralità, non essendo sufficiente la sola affermazione della cessazione dell’attività. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità, affinché riesamini la controversia applicando i principi di diritto indicati.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L’avviso di accertamento tributario è sufficientemente motivato quando indica soggetto, immobili, presupposti della pretesa e criteri di calcolo, così da consentire al contribuente di comprendere la richiesta fiscale e di difendersi efficacemente.
  • La motivazione dell’atto impositivo non deve contenere anche la confutazione analitica di tutte le possibili esenzioni o agevolazioni astrattamente invocabili: è onere del contribuente dedurre e provare la concreta sussistenza della causa di esclusione dall’imposta.
  • In materia di IMU sui fabbricati rurali, la qualificazione rilevante ai fini tributari è ancorata al dato catastale e alle annotazioni di ruralità; la sola deduzione della natura rurale in fatto non basta a fondare l’esenzione o l’aliquota agevolata.
  • La domanda di variazione catastale, anche se presentata con autocertificazione, non determina da sola il riconoscimento della ruralità: l’effetto si produce con la necessaria annotazione negli atti catastali secondo la procedura prevista dalla normativa speciale.
  • La norma di interpretazione autentica ha effetto retroattivo nei limiti espressamente previsti: le domande di variazione catastale e la relativa annotazione producono gli effetti per il riconoscimento della ruralità dal quinto anno antecedente alla domanda.
  • Il giudice di merito, quando decide sulla debenza dell’IMU per fabbricati asseritamente rurali, deve confrontarsi con le risultanze catastali e distinguere tra immobili abitativi e immobili strumentali, perché il regime agevolato non opera indistintamente per tutte le tipologie di fabbricati rurali.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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