Cassazione Civile, Ordinanza n. 23386/2021 del 24/08/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda tre avvisi di accertamento IMU emessi dal Comune per gli anni 2012-2014 nei confronti di una società proprietaria di alcuni immobili. La società aveva contestato gli atti deducendo, in sintesi, l’insufficiente motivazione degli avvisi e soprattutto l’illegittimità della tassazione IMU perché gli immobili sarebbero stati rurali: per tre unità risultava il classamento in categoria D/10, mentre per altre era stata presentata domanda di variazione catastale con annotazione del requisito di ruralità. La società sosteneva che tali elementi catastali rendevano automatica la ruralità e, in ogni caso, impedivano un diverso accertamento dell’ente. La CTR aveva respinto l’appello della contribuente, valorizzando invece il fatto che la società avesse cessato ogni attività in loco e avesse dichiarato di esercitare solo attività di locazione immobiliare. In cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) violazione delle norme sulla motivazione degli atti tributari, sostenendo che gli avvisi non spiegassero il percorso logico-giuridico seguito per negare la ruralità; 2) violazione delle norme sull’IMU e sulla ruralità, assumendo che l’iscrizione catastale in D/10 imponesse il regime agevolato; 3) violazione delle norme sulla variazione catastale e sugli effetti retroattivi dell’annotazione di ruralità, sostenendo che la domanda presentata nel 2011 producesse automaticamente l’effetto retroattivo di riconoscimento della ruralità.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo sufficiente la motivazione degli avvisi di accertamento perché indicavano gli immobili, i presupposti della pretesa e i criteri di calcolo dell’imposta, consentendo alla contribuente di difendersi compiutamente; ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, rilevando che la CTR non aveva dato conto del dato catastale decisivo. La Cassazione ha affermato che, in materia di fabbricati rurali ai fini IMU, assumono rilievo le emergenze catastali e l’annotazione della ruralità, non essendo sufficiente la sola affermazione della cessazione dell’attività. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità, affinché riesamini la controversia applicando i principi di diritto indicati.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La ricorrente ha denunciato violazioni di legge come vizi di legittimità della sentenza impugnata.
L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1
Richiamato come norma sulla motivazione degli atti tributari; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione quando il contribuente sia posto in condizione di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali.
Richiamato come parametro generale della motivazione; non è richiesta l’esposizione analitica di ogni ragione di esclusione delle agevolazioni astrattamente applicabili.
L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161
Richiamato dalla ricorrente in tema di disciplina degli avvisi di accertamento tributari.
D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 8, conv. in L. n. 214 del 2011
Ha introdotto per l’IMU un’aliquota ridotta per i fabbricati rurali strumentali di cui all’art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 557 del 1993.
D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. in L. n. 133 del 1994
Definisce i requisiti della ruralità dei fabbricati; il richiamo è utilizzato per collegare il regime IMU alla qualificazione catastale del bene.
D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 14-bis, conv. in L. n. 214 del 2011
Ha confermato la procedura di variazione catastale e i relativi effetti sul riconoscimento della ruralità.
D.L. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5-ter, conv. in L. n. 124 del 2013
Norma di interpretazione autentica: le domande di variazione catastale e l’annotazione producono effetti sul riconoscimento della ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente alla domanda.
D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2-bis, conv. in L. n. 106 del 2011
Prevede la domanda di variazione catastale per attribuire agli immobili la categoria A/6 o D/10, con autocertificazione dell’interessato.
D.M. 26 luglio 2012
Indicato come fonte delle modalità di inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a)
Richiamato per il precedente regime ICI e per l’orientamento che collegava l’esenzione al dato catastale.
Massime di principio
- L’avviso di accertamento tributario è sufficientemente motivato quando indica soggetto, immobili, presupposti della pretesa e criteri di calcolo, così da consentire al contribuente di comprendere la richiesta fiscale e di difendersi efficacemente.
- La motivazione dell’atto impositivo non deve contenere anche la confutazione analitica di tutte le possibili esenzioni o agevolazioni astrattamente invocabili: è onere del contribuente dedurre e provare la concreta sussistenza della causa di esclusione dall’imposta.
- In materia di IMU sui fabbricati rurali, la qualificazione rilevante ai fini tributari è ancorata al dato catastale e alle annotazioni di ruralità; la sola deduzione della natura rurale in fatto non basta a fondare l’esenzione o l’aliquota agevolata.
- La domanda di variazione catastale, anche se presentata con autocertificazione, non determina da sola il riconoscimento della ruralità: l’effetto si produce con la necessaria annotazione negli atti catastali secondo la procedura prevista dalla normativa speciale.
- La norma di interpretazione autentica ha effetto retroattivo nei limiti espressamente previsti: le domande di variazione catastale e la relativa annotazione producono gli effetti per il riconoscimento della ruralità dal quinto anno antecedente alla domanda.
- Il giudice di merito, quando decide sulla debenza dell’IMU per fabbricati asseritamente rurali, deve confrontarsi con le risultanze catastali e distinguere tra immobili abitativi e immobili strumentali, perché il regime agevolato non opera indistintamente per tutte le tipologie di fabbricati rurali.
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