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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23337/2021 del 24/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società venditrice per il pagamento del prezzo di un macchinario usato proveniente da un fallimento, indicato in fattura in lire 23.800.000, assumendo che l'acquirente non avesse pagato. L'acquirente ha proposto opposizione sostenendo che il prezzo realmente pattuito fosse di lire 5.000.000, già integralmente versato, e che la fattura con l'importo maggiore non le fosse mai stata recapitata. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione revocando il decreto; la Corte d'appello, invece, aveva accolto il gravame della venditrice ritenendo provato il credito sulla base di testimonianze e documenti e non credibile la versione alternativa sul prezzo e sul pagamento. In cassazione l'acquirente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2697 c.c., per asserito erroneo ribaltamento dell'onere della prova e per avere la Corte valorizzato la fattura come prova del credito; 2) violazione dell'art. 1326 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che il contratto fosse stato ritenuto concluso sulla base di condotte unilaterali e che il giudice avesse mal governato le regole di valutazione della prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Sul primo ha rilevato che la Corte territoriale non aveva invertito l'onere probatorio, ma aveva ritenuto provato il credito del venditore sulla base di testimonianze e documenti ulteriori rispetto alla sola fattura; ha inoltre ribadito che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore non può considerare assolto l'onere probatorio con la sola fattura. Ha poi osservato che l'eccezione dell'acquirente relativa al diverso prezzo e al pagamento doveva essere sorretta da prova convincente, non fornita in modo plausibile. Sul secondo motivo ha dichiarato la censura inammissibile, perché formalmente prospettata come violazione di legge ma in realtà diretta a contestare la valutazione di merito delle prove, attività insindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale; inoltre, non essendo prescritta una forma particolare per il contratto, la Corte d'appello aveva semplicemente valutato i riscontri probatori relativi al prezzo. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con l'ulteriore importo per contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i fatti estintivi o modificativi della pretesa grava su chi li eccepisce; nel giudizio di opposizione il creditore deve provare il proprio credito con elementi idonei e non con la sola fattura.

  • art. 1326 c.c.

    La censura era infondata/inammissibile perché il contratto tra le parti non richiedeva forme particolari e la controversia riguardava solo la prova del prezzo convenuto.

  • art. 115 c.p.c.

    La denuncia di violazione delle regole di valutazione della prova non è, di regola, un vizio di violazione di legge, ma attiene all'apprezzamento di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Il principio del libero convincimento opera sul piano dell'apprezzamento di merito ed è insindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura che in realtà mira a contestare il merito della valutazione probatoria non può essere sussunta correttamente in un vizio di violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non integra, secondo la Corte, un errore processuale denunciabile ex n. 4.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    L'errore di fatto nella valutazione delle prove deve essere censurato, nei limiti consentiti dalla riforma, come vizio motivazionale.

  • art. 54 del d.l. n. 83 del 2012

    Ha riformulato il vizio di motivazione censurabile in cassazione nei limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

  • L. n. 134 del 2012

    Conversione del d.l. n. 83 del 2012, richiamata per la nuova formulazione del vizio motivazionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la prova del credito non può essere considerata raggiunta dal creditore con la sola fattura, occorrendo riscontri probatori ulteriori, anche documentali e testimoniali.
  • Chi contesta l'esistenza del prezzo pattuito o allega l'avvenuto pagamento deve fornire elementi probatori credibili e plausibili, poiché l'onere di provare i fatti estintivi o modificativi della pretesa incombe su di lui.
  • La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio: il libero convincimento del giudice di merito è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale.
  • Quando il contratto non è soggetto a forme particolari, la controversia sul suo contenuto può essere risolta mediante la valutazione congiunta delle prove disponibili sul prezzo e sulle modalità di esecuzione, senza che ciò integri di per sé una violazione dell'art. 1326 c.c.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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