Cassazione Civile, Ordinanza n. 23354/2021 del 24/08/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
La controversia
Un cittadino straniero aveva chiesto al Tribunale il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari, dopo il rigetto della domanda da parte della Commissione territoriale. Il richiedente aveva riferito di essere fuggito dal Bangladesh per timore di persecuzioni o ritorsioni da parte dei sostenitori dell'Awami League, essendo stato membro del BNP. Il Tribunale aveva rigettato il ricorso ritenendo non credibile il racconto e, per tale ragione, insussistenti profili di vulnerabilità. Con il ricorso per cassazione si denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 d.lgs. 286/1998, 32, comma 3, e 8 d.lgs. 25/2008, sostenendo che la valutazione della vulnerabilità richiede un esame concreto e comparativo tra le condizioni del paese di origine e quelle di integrazione in Italia, valutazione che nel caso concreto sarebbe mancata; inoltre si censurava l'uso della non credibilità come ragione sufficiente per escludere la vulnerabilità.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che la non credibilità del racconto non basta, da sola, per escludere la condizione di vulnerabilità ai fini della protezione umanitaria. Ha inoltre rilevato che il Tribunale aveva svolto il giudizio comparativo in modo generico, senza ancorarlo alla situazione concreta del ricorrente, rendendo la motivazione meramente apparente. Per questo ha accolto il ricorso, cassato il decreto impugnato e rinviato la causa al Tribunale di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998
La tutela umanitaria richiede una valutazione concreta della vulnerabilità; la sola non credibilità del richiedente non è sufficiente a negarla.
art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008
La decisione sulla protezione deve tener conto dei presupposti di tutela residuale secondo una valutazione individualizzata.
art. 8 d.lgs. 25/2008
La valutazione della domanda deve essere svolta alla luce degli elementi rilevanti del caso concreto.
art. 370 c.p.c.
Il Ministero si è costituito oltre il termine, ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza.
Massime di principio
- Ai fini del permesso di soggiorno per motivi umanitari, la verifica della vulnerabilità del richiedente non può essere negata automaticamente per la sola inattendibilità del racconto, ma richiede una valutazione autonoma e concreta.
- Il giudice deve compiere un giudizio comparativo tra le condizioni di vita nel paese di origine e quelle raggiunte nel paese ospitante, verificando se il rimpatrio determini una significativa compromissione dei diritti fondamentali.
- La motivazione è apparente quando si limita a formule generiche o astratte, senza confrontarsi con la situazione individuale del richiedente e con gli elementi specificamente allegati e documentati.
- Nel contenzioso sulla protezione umanitaria, la rilevanza dell'integrazione sociale in Italia va apprezzata nel quadro della comparazione complessiva, e non può essere esclusa in via meramente assertiva.
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