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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23360/2021 del 24/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Il titolare di una ditta artigiana di falegnameria ha impugnato in cassazione la sentenza d'appello che, in riforma del primo grado, aveva respinto la domanda volta ad accertare l'insussistenza di obblighi contributivi e assicurativi nei confronti degli enti previdenziali. La questione riguardava la pretesa degli enti di versamento dei contributi e dei premi secondo il c.d. minimale contributivo, ossia sulla base della retribuzione contrattuale di riferimento e non della sola retribuzione effettivamente corrisposta o della prestazione concretamente resa. Con l'unico motivo di ricorso, il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse invertito l'onere della prova, ponendo a suo carico la dimostrazione dell'esistenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo contributivo; ha inoltre lamentato contraddittorietà della motivazione. In sostanza, il ricorso mirava a contestare la regola secondo cui, in assenza di prova di una specifica esenzione prevista dalla legge o dal contratto collettivo, il datore di lavoro resta tenuto al minimale contributivo anche per i periodi di sospensione concordata della prestazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato la decisione della Corte d'appello. Ha ribadito che, secondo il consolidato orientamento, la base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore alla retribuzione dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, in forza dell'art. 1 del D.L. n. 338 del 1989, conv. in L. n. 389 del 1989. Ha inoltre affermato che l'autonomia del rapporto contributivo rispetto al rapporto di lavoro comporta che il datore di lavoro debba allegare e provare la ricorrenza di un'ipotesi eccettuativa del minimale contributivo. Nel caso concreto, il ricorrente aveva invocato una generica adeguatezza della contribuzione alla prestazione effettiva e la legittimità di sospensioni concordate, senza specificare che tali sospensioni rientrassero tra quelle previste da legge o contratto collettivo; perciò la soluzione della corte territoriale è stata ritenuta conforme a diritto. Il ricorso è stato rigettato; le spese sono state poste a carico del ricorrente in favore dell'INAIL, mentre non è stata pronunciata condanna alle spese nei confronti dell'INPS per tardività del controricorso e neppure nei confronti della società di riscossione, rimasta intimata. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È stato invocato per denunciare la violazione di legge in relazione all'art. 2697 c.c. e alla ripartizione dell'onere probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ha ribadito che, quando l'ente previdenziale pretende differenze contributive sulla base del minimale contributivo, incombe sul datore di lavoro allegare e provare l'esistenza di una specifica ipotesi derogatoria o eccettuativa.

  • D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1, conv. in L. 7 dicembre 1989, n. 389

    Costituisce il fondamento normativo del minimale contributivo: la retribuzione imponibile ai fini previdenziali non può essere inferiore a quella prevista dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

  • art. 36 Cost.

    La Corte ha precisato che i criteri del minimo retributivo costituzionale incidono sul distinto rapporto di lavoro, non sul rapporto previdenziale, che resta retto dal minimale contributivo.

  • D.L. 30 ottobre 1995, n. 244, art. 29, conv. in L. 8 dicembre 1995, n. 341

    È richiamato come norma che, nel settore edile, prevede espressamente ipotesi di esenzione dall'obbligo del minimale contributivo.

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    È stato applicato per dichiarare tardivo il controricorso dell'INPS.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stata disposta la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È il parametro richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di contribuzione previdenziale, la base imponibile non coincide necessariamente con la retribuzione effettivamente corrisposta, ma può essere ancorata al minimale contributivo previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
  • Il minimale contributivo opera come regola autonoma del rapporto previdenziale e non è riducibile in applicazione dei criteri del minimo retributivo costituzionale, che attengono al diverso rapporto di lavoro.
  • Quando l'ente previdenziale richiede differenze contributive sulla base del minimale contributivo, spetta al datore di lavoro allegare e provare l'esistenza di una specifica causa legale o contrattuale di esenzione o riduzione.
  • Sospensioni della prestazione concordate tra le parti non bastano, da sole, a escludere il minimale contributivo se non sono ricondotte a ipotesi previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
  • Nel settore edile la legge contempla espressamente ipotesi di esenzione dal minimale contributivo; nei settori diversi, l'esonero può operare solo nei casi tipizzati o comunque specificamente provati dalla parte obbligata.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRetribuzione e TFR
RamiPrevidenzaLavoro
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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