Cassazione Civile, Ordinanza n. 23353/2021 del 24/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione il decreto con cui la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile la domanda di equa riparazione proposta per l'irragionevole durata di un giudizio civile iniziato nel 1992 e definito nel 2012. Il giudice di merito aveva rilevato un difetto di rappresentanza processuale del difensore che aveva sottoscritto il ricorso, poiché la procura ad litem risultava rilasciata ad altro avvocato. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 83 e 85 c.p.c. e, nel corpo della censura, anche dell'art. 182 c.p.c., sostenendo: da un lato, che dal ricorso risultava il conferimento del mandato a entrambi i difensori indicati nell'atto; dall'altro, che la Corte d'appello avrebbe dovuto comunque attivare il meccanismo di sanatoria del vizio di rappresentanza prima di dichiarare l'inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile la prima doglianza, perché la questione investiva l'interpretazione della procura ad litem, rimessa al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità con la sola contestazione dell'esito interpretativo. Ha invece accolto la seconda doglianza, ritenendo violato l'art. 182 c.p.c. come riformulato dalla L. n. 69 del 2009: in presenza di un difetto di rappresentanza processuale, il giudice deve assegnare un termine per la sanatoria, anche se la procura manchi del tutto, senza distinguere tra nullità e inesistenza. Il decreto della Corte d'appello è stato quindi cassato con rinvio alla stessa Corte, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 83 c.p.c.
richiamato come norma sulla procura alle liti e sulla rappresentanza processuale, ma la censura sul suo presunto mancato rispetto è stata dichiarata inammissibile nella parte relativa all'interpretazione della procura.
art. 85 c.p.c.
richiamato dal ricorrente insieme all'art. 83 c.p.c.; nel testo non emergono ulteriori specifiche statuizioni della Corte su questa norma.
art. 182 c.p.c.
il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione deve promuovere la sanatoria assegnando un termine alla parte; tale obbligo opera anche se la procura manca del tutto e senza distinzione tra nullità e inesistenza.
art. 46, comma 2, L. n. 69 del 2009
norma che ha introdotto l'attuale formulazione dell'art. 182 c.p.c., valorizzata per affermare l'obbligo di sanatoria del vizio di rappresentanza.
Massime di principio
- La procura ad litem va interpretata dal giudice di merito tenendo conto del contesto dell'atto cui accede; tale interpretazione non è censurabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale o di specifiche violazioni di legge, non già mediante la mera contrapposizione di una diversa lettura del mandato.
- Quando il giudice accerti un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione, deve attivare il potere-dovere di sanatoria assegnando un termine alla parte, anche se la procura sia del tutto mancante.
- La sanatoria del difetto di rappresentanza processuale opera con effetti ex tunc e non è impedita dalle decadenze processuali già maturate; non rileva distinguere, ai fini dell'attivazione del meccanismo, tra nullità e inesistenza della procura.
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