Cassazione Civile, Ordinanza n. 23358/2021 del 24/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio interrotto il 26 aprile 2012 e poi riassunto oltre il termine perentorio di tre mesi. Il Tribunale aveva dichiarato l'estinzione del processo per tardiva riassunzione; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo irrilevante sia l'eventuale tardività dell'eccezione di controparte sia il fatto che la questione fosse stata rilevata solo dopo l'istruzione della causa. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, proposto ex art. 360, n. 4, c.p.c., il ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 155, 305 e 307 c.p.c., sostenendo che l'estinzione, dopo la riforma del 2009, sarebbe divenuta eccezione in senso lato rilevabile d'ufficio solo in presenza di allegazioni di parte, ma non in ogni stato e grado; invocava inoltre un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 307 c.p.c. che escludesse la rilevabilità officiosa in qualsiasi momento, per asserita lesione del giusto processo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha richiamato l'art. 307, comma 4, c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, risultante dalla l. n. 69 del 2009, che prevede espressamente che l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d'ufficio con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio. Ha quindi confermato il principio già affermato da Cass. n. 11144 del 2018, secondo cui, nel caso di tardiva riassunzione, l'estinzione può essere dichiarata d'ufficio anche dopo la prima udienza successiva alla riassunzione e persino in sede di impugnazione. La Corte ha escluso che tale disciplina contrasti con il giusto processo, osservando che l'istituto tutela l'ordinato svolgimento del processo e fa ricadere sulle parti il rischio dell'inerzia processuale. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 n. 4 c.p.c.
è il parametro di legittimità invocato per denunciare un error in procedendo consistito nella violazione delle norme sulla rilevabilità dell'estinzione
art. 155, comma 2, c.p.c.
richiamato per il calcolo del termine perentorio di riassunzione
art. 305 c.p.c.
richiamato come norma sulla riassunzione del processo interrotto
art. 307, comma 3, c.p.c.
richiamato dalla decisione di merito come base dell'estinzione del processo per mancata tempestiva riassunzione
art. 307, comma 4, c.p.c.
«L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio»
la Corte ne afferma l'applicabilità ratione temporis ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 e vi ricava la rilevabilità officiosa dell'estinzione anche in sede di impugnazione
art. 46, comma 15, lett. c), l. n. 69 del 2009
ha modificato l'art. 307 c.p.c. nel senso applicabile al caso concreto
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Nel regime dell'art. 307 c.p.c. come modificato dalla l. n. 69 del 2009, l'estinzione del processo per tardiva riassunzione opera di diritto ed è dichiarabile d'ufficio dal giudice, senza che sia necessaria un'eccezione di parte.
- La dichiarazione di estinzione per mancata tempestiva riassunzione può intervenire anche oltre la prima udienza successiva alla riassunzione e persino in sede di impugnazione.
- L'istituto dell'estinzione processuale è funzionale a garantire l'ordinato svolgimento del processo e comporta che le parti sopportino il rischio della loro inerzia processuale.
- L'interpretazione costituzionalmente orientata non può essere utilizzata per negare una previsione legislativa espressa di rilevabilità d'ufficio dell'estinzione processuale.
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