Cassazione Civile, Ordinanza n. 12373/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino straniero proveniente dall’Egitto ha proposto opposizione avverso un decreto prefettizio di espulsione emesso e notificato il 16 settembre 2022 e avverso il correlato decreto questorile che gli imponeva la presentazione periodica in Questura in attesa della rimozione degli impedimenti all’accompagnamento alla frontiera. Il Giudice di pace ha rigettato l’opposizione. In cassazione il ricorrente ha dedotto tre censure: 1) contraddittorietà tra motivazione e dispositivo e/o motivazione apparente, perché il giudice di merito avrebbe affermato in motivazione che la domanda di protezione internazionale sospendeva l’efficacia del provvedimento espulsivo, ma avrebbe poi rigettato l’opposizione; 2) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo di avere provato di avere manifestato, con PEC del 20 settembre 2022, la volontà di chiedere protezione internazionale e di avere poi formalizzato la domanda, con successiva convocazione e registrazione, fatti che renderebbero lo straniero inespellibile; 3) violazione di legge per non avere il giudice considerato che la manifestazione di volontà e la formalizzazione della domanda di protezione internazionale costituivano condizione di inespellibilità sino alla decisione della Commissione territoriale, ai sensi dell’art. 7 d.lgs. 25/2008, dell’art. 10-bis, comma 6, TUI e dell’art. 9, par. 1, della direttiva 2013/32/UE.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la presentazione della domanda di protezione internazionale successiva al decreto di espulsione non determina l’annullamento del decreto già emesso, ma solo la sospensione temporanea della sua efficacia. Ha quindi confermato che, nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione, è in discussione la legittimità e validità del provvedimento espulsivo, non la sua esecuzione concreta, la quale attiene al separato giudizio di convalida del provvedimento del questore di accompagnamento alla frontiera o di trattenimento. Non essendo ravvisabile la dedotta invalidità del decreto, la Corte ha confermato il rigetto dell’opposizione. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva degli intimati; è stato inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Parametro di legittimità invocato per la violazione e falsa applicazione di norme sostanziali e sovranazionali in tema di protezione internazionale ed espulsione.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Parametro di legittimità invocato per dedurre nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo e motivazione apparente o inesistente.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Parametro di legittimità invocato per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
Richiamato dal ricorrente per sostenere un vizio della decisione, prospettando un difetto assoluto di motivazione o un contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo.
La domanda di protezione internazionale, anche reiterata, attribuisce al richiedente il diritto di rimanere in Italia fino alla decisione della Commissione territoriale, salvo le ipotesi eccezionali richiamate dalla Corte.
art. 29-bis legge cit.
Richiamato in motivazione come eccezione relativa alla domanda reiterata presentata nella fase di esecuzione del provvedimento di allontanamento.
art. 13, comma 8, d.lgs. n. 286 del 1998
Norma processuale che disciplina l’opposizione al decreto di espulsione; il giudice valuta la legittimità e validità del provvedimento, non la sua esecuzione materiale.
art. 10-bis, comma 6, T.U. Immigrazione
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi dell’inespellibilità sopravvenuta per effetto della domanda di protezione internazionale.
art. 9, par. 1, direttiva 2013/32/UE
Richiamato dal ricorrente a sostegno del diritto di soggiorno del richiedente protezione internazionale fino alla definizione della domanda.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Fondamento del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione dello straniero, la verifica del giudice riguarda la legittimità e validità del provvedimento espulsivo, non la sua concreta esecuzione, che è oggetto del distinto giudizio relativo ai provvedimenti di accompagnamento alla frontiera o di trattenimento.
- La proposizione della domanda di protezione internazionale dopo l’adozione del decreto di espulsione non determina l’annullamento sopravvenuto del decreto, ma soltanto la sospensione della sua efficacia fino alla decisione della Commissione territoriale, salvo le eccezioni previste dalla disciplina speciale.
- La sopravvenuta pendenza della procedura di protezione internazionale non può essere fatta valere in sede di opposizione all’espulsione come causa di caducazione del decreto già emesso, poiché ciò contrasterebbe con l’esigenza di assicurare la ripresa del procedimento esecutivo in caso di rigetto della domanda.
- Le censure che investono la fase esecutiva dell’allontanamento devono essere dedotte nello specifico giudizio che riguarda i provvedimenti attuativi dell’espulsione, e non nel giudizio contro il decreto prefettizio di espulsione.
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