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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18473/2023 del 03/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti contestavano la conferma della condanna per bancarotta impropria da reato societario imputata per la fittizia formazione del capitale di due società (Geo Gestioni Immobiliari s.r.l. e Geo Sviluppo Immobiliare s.r.l.). L'accusa era fondata sulle relazioni giurate di stima redatte dai ricorrenti (ai sensi dell'art. 2465 c.c.), ritenute falsificate e funzionali all'annacquamento del capitale. In appello i ricorrenti deducevano, tra l'altro: mancata prova dell'elemento soggettivo (consapevolezza del disegno fraudolento e della probabilità di causare o aggravare il dissesto delle conferitarie); uso illegittimo di presunzioni doppie (praesumptio de praesumpto); errata valutazione delle dichiarazioni testimoniali (Rolando) e dei rilievi del consulente della difesa; e vizi nella negazione dell'attenuante per il risarcimento del danno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati in parte. Ha dichiarato inammissibili alcuni motivi (quarto e sesto) per genericità, ha confermato che vi era prova, sulla base degli elementi istruttori, della falsità delle relazioni di stima e dell'acritico recepimento dei valori sopravvalutati, ma ha censurato la motivazione della Corte territoriale nella parte in cui ha ritenuto dimostrata la rappresentazione, da parte dei ricorrenti, della concreta probabilità che l'operazione avrebbe cagionato o aggravato il dissesto delle società conferitarie. In particolare la Cassazione ha rilevato che non è stato dimostrato in modo autonomo e non viziato da una praesumptio de praesumpto che gli imputati si fossero rappresentati l'evento (dissesto) come probabile. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata o rimessa nei limiti indicati (parziale accoglimento), con rinvio per il riesame della questione relativa al nesso soggettivo tra il contributo dato dalle false attestazioni e l'evento dissesto; al contempo la Corte ha ritenuto comunque fondata la valutazione della falsità delle attestazioni come tale.

Norme richiamate

  • art. 2465 c.c.

    "è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale"

    La norma impone all'esperto una relazione giurata atta ad attestare che il valore dei beni conferiti è almeno pari a quello attribuito a capitale; la Corte evidenzia che l'esperto ha obblighi di verità che trascendono il rapporto con il committente

  • art. 2645 c.c. in riferimento al secondo comma dell'art. 2343 c.c.

    Attraverso il rinvio l'esperto nominato per la valutazione risponde civilmente e penalmente per le false attestazioni e può essere chiamato a risarcire terzi: cioè l'incarico comporta responsabilità autonome nei confronti di terzi

  • art. 2343 c.c.

    Richiamata come norma di riferimento per le attestazioni di valutazione a fini di costituzione/aumento del capitale; la Cassazione sottolinea il rilievo pubblico della stima richiesta

  • art. 64 c.p.c.

    Richiamata per i profili di responsabilità e procedure connesse alle attestazioni per le valutazioni societarie in sede civilistica

  • art. 192 c.p.p. (comma secondo e comma 3)

    Il principio di certezza dell'indizio impedisce l'uso di una praesumptio de praesumpto; inoltre le dichiarazioni di persone coinvolte richiedono riscontri e il giudice deve motivare con precisione la catena deduttiva che porta alla condanna

  • art. 2632 c.c.

    Riferita come norma sanzionatoria per false attestazioni: la Corte osserva che la consapevolezza della falsità delle relazioni è sufficiente per la responsabilità rispetto a tale tipo di illecito (se l'imputazione riguardasse solo questa fattispecie)

  • art. 223, comma 2, n. 1 legge fallimentare e d.lgs. n. 61/2002

    La bancarotta impropria da reato societario è un reato autonomo rispetto al reato societario richiamato e richiede, per la sua consumazione, l'evento dissesto; il dolo richiesto abbraccia anche la rappresentazione dell'evento (consapevolezza della probabile diminuzione della garanzia dei creditori)

  • art. 377 c.p.

    Menziionato come capo di imputazione originario (procedura per reati societari) poi estinto per prescrizione; la citazione riguarda il contesto delle imputazioni iniziali

  • art. 1311 c.c.

    Rilevata in relazione alla transazione/risarcimento: la rinuncia alla solidarietà da parte delle curatele ha impatto sulla misura del risarcimento attribuito ai ricorrenti

Massime di principio

  • La responsabilità dell'esperto chiamato a redigere la stima per conferimenti societari non si esaurisce nel rapporto privatistico con il committente: l'incarico implica obblighi di verità e responsabilità verso terzi.
  • Per i reati 'di evento' (es. bancarotta impropria da reato societario) non basta dimostrare la partecipazione al fatto fraudolento: occorre provare che il concorrente extraneo si fosse rappresentato la concreta probabilità dell'evento (il dissesto) derivante dall'azione.
  • Il giudice non può fondare una condanna su una catena di presunzioni non autonome (praesumptio de praesumpto): ogni passaggio presuntivo deve poggiare su indizi precisi e diretti.
  • La valutazione giudiziale delle dichiarazioni di testi coinvolti in vicende collegate richiede riscontri e motivazione puntuale; tuttavia più dichiarazioni coerenti e concordanti possono rafforzare la valutazione di attendibilità.
  • La mera appartenenza dello stimatore allo studio che assiste il committente non prova automaticamente la consapevolezza del disegno fraudolento; occorre indicare quali informazioni effettive hanno raggiunto l'esperto e in che misura potevano fargli prevedere l'esito di dissesto.
  • Il risarcimento del danno e la transazione possono assumere rilievo attenuante ma la loro efficacia dipende dalla tempestività, dalla completezza e dalle modalità dimostrate e dal loro concreto impatto sulla posizione delle curatele/creditori.

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