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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18264/2023 del 03/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso mirava a impugnare la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 19/05/2022 che aveva confermato la responsabilità penale di Mauro Moretti per il reato continuato previsto dall'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, come amministratore della Safir Srl. Le condotte contestate riguardavano l'utilizzo di una fattura relativa a un presunto acquisto inesistente di un carrello elevatore nella dichiarazione IVA 2010 e gli ammortamenti fittizi nelle dichiarazioni IRES 2010-2013. In cassazione il ricorrente deduceva: (1) illogicità/contraddittorietà della motivazione perché la prova si sarebbe basata su un diverso carrello elevatore (comodato) e la matricola sarebbe stata indicata per errore; (2) violazione del principio della condanna solo "oltre ogni ragionevole dubbio" (art. 533 c.p.p.), sostenendo l'esistenza di ricostruzioni alternative e l'assenza di prova che il venditore fosse una "cartiera"; (3) omesso accertamento dell'elemento soggettivo (art. 42 c.p.) e buona fede dell'imputato, dato il modesto vantaggio fiscale e l'assenza di firma; (4) inidoneità dell'azione e impossibilità dell'evento dannoso per l'anno d'imposta 2012 (art. 49, comma 2 c.p.); (5) mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di lieve entità (art. 62, n. 4 c.p.) in ragione dei modesti importi evasi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I motivi primo, secondo e quinto sono stati ritenuti generici e manifestamente infondati per essersi limitati a riproporre censure già esaminate e correttamente disattese dalla corte territoriale, senza argomentare specificamente contro le ragioni della decisione impugnata. I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati inammissibili per la preclusione prevista dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché tali questioni non erano state dedotte con i motivi d'appello. La Corte ha confermato che la valutazione di merito circa l'inesistenza della prestazione fatturata e la qualificazione della ditta venditrice come priva di operatività è stata logicamente motivata e non sindacabile in cassazione se non per errori di diritto non prospettati. Ha inoltre escluso la riconoscibilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p. richiamando il criterio rilevante (tenuità del lucro e dell'evento dannoso). Per effetto della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento in favore della cassa delle ammende di Euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2

    Norma che disciplina il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di documenti falsi o inesistenti; la Corte conferma la condanna per l'utilizzo di fatture relative a operazioni ritenute inesistenti.

  • cod. proc. pen., art. 533

    Richiama il principio della condanna "oltre ogni ragionevole dubbio"; la Corte precisa che tale principio non autorizza la Cassazione a rivedere la valutazione di merito o a preferire una ricostruzione alternativa già esaminata e disattesa in sede di appello.

  • cod. pen., art. 42

    Riguarda l'elemento soggettivo del reato (dolo); la Corte ha ritenuto inammissibili le censure relative al dolo perché non dedotte tempestivamente e perché, in ogni caso, la valutazione di merito non è sindacabile in Cassazione salvo vizi di diritto.

  • cod. pen., art. 49, comma 2

    Tratta dell'inidoneità dell'azione e dell'impossibilità dell'evento dannoso; la relativa doglianza è stata considerata inammissibile per essere stata proposta per la prima volta in Cassazione.

  • cod. pen., art. 62, n. 4

    Circostanza attenuante speciale del danno di lieve entità; la Corte ricorda che richiede la tenuità sia del lucro perseguito/conseguito sia dell'evento dannoso e non può essere sostituita dalla sola valutazione quantitativa degli elementi passivi fittizi o dalle soglie di altra fattispecie tributaria.

  • cod. proc. pen., art. 606, comma 3 (ult. parte)

    Principio di preclusione: in Cassazione non sono ammesse questioni di diritto non già dedotte e specificamente contestate nel giudizio di merito; i motivi non sollevati in appello sono inammissibili.

  • cod. proc. pen., art. 616

    Prevede, tra l'altro, l'onere di spese e il versamento alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicato nella specie per fissare il versamento di Euro 3.000,00.

  • d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. con modifiche nella L. 18 dicembre 2020, n. 176)

    Norma richiamata in relazione alle richieste scritte del Pubblico Ministero; citata in sede di procedimento di cassazione per la produzione di richieste scritte del P.M.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove: ricostruzioni alternative già valutate e disattese in appello non possono costituire motivo di cassazione valido se non per specifici vizi di diritto.
  • Un ricorso per cassazione che si limiti a reiterare genericamente i medesimi motivi già respinti in appello è inammissibile per genericità; è necessario confrontarsi puntualmente con la motivazione della corte territoriale.
  • Questioni di fatto o di diritto non dedotte nei gradi precedenti (in particolare in appello) sono inammissibili in Cassazione per effetto della regola di preclusione ex art. 606 c.p.p.; occorre sollevare tempestivamente le doglianze nel grado di impugnazione appropriato.
  • Il principio della condanna "oltre ogni ragionevole dubbio" non autorizza la Corte di cassazione a riemettere la valutazione probatoria: serve che il giudice di merito abbia omesso una motivazione effettiva o logica, non semplicemente che esistano ricostruzioni alternative.
  • Per ottenere il riconoscimento della circostanza attenuante del danno di lieve entità è necessario dimostrare la tenuità sia del profitto sia dell'evento dannoso; la mera quantificazione parziale o il confronto con soglie previste da altre fattispecie tributarie non è automaticamente sufficiente.
  • Gli atti e le risultanze documentali che dimostrino la regolarità dell'operazione (es. prova dell'operatività del venditore, corrispondenza dei beni, pagamenti) devono essere prodotti e valorizzati già in sede di merito; in Cassazione la mancata produzione/opposizione tempestiva può risultare decisiva.

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