Cassazione Penale, Sentenza n. 18263/2023 del 03/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato le condanne per il reato continuato di dichiarazione infedele (anni d'imposta 2012 e 2013, art. 4 d.lgs. 74/2000). Di Iulio: censura l'attribuzione del concorso di reato a lei in qualità di amministratore, sostenendo di essere mero prestanome e lamentando travisamento e mancata valutazione delle dichiarazioni testimoniali (Dattola, Falcone). Cinquina: deduce la nullità del decreto di citazione a giudizio per notifica inefficace dovendo essere domiciliato in Francia; contesta inoltre l'elemento soggettivo del reato (mancanza di dolo specifico, volontà di presentare una dichiarazione integrativa) e la qualificazione di amministratori di fatto. Roselli: contesta l'elemento soggettivo del reato e la qualificazione di amministratore di fatto; tutti deducono vizi di motivazione e richiedono diversa valutazione della prova documentale e testimoniale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per genericità e manifesta infondatezza (Di Iulio per generica riproposizione delle censure di merito e assenza di specificità nella critica della motivazione; Cinquina sul primo motivo per genericità; i motivi comuni di Cinquina e Roselli inammissibili per genericità e manifestamente infondati). In particolare: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito circa il ruolo gestionale di Di Iulio (non mero prestanome), ha escluso che la volontà di presentare successivamente dichiarazioni integrative escluda il dolo al momento della presentazione della dichiarazione e ha dichiarato inapplicabili le censure sulla possibile ricostruzione aliunde dei redditi. È stata confermata, di fatto, la tenuta delle condanne impugnate; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., sono stati ordinati versamenti alla cassa delle ammende di Euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 4
La Corte riconosce che la presentazione di dichiarazioni con elementi attivi o passivi non corrispondenti alla realtà integra il reato di dichiarazione infedele una volta superate le soglie di punibilità; non è necessario un particolare carattere ingannatorio oltre alla finalità di evasione
Rilevanza del concorso di persone nel reato; la sentenza ha applicato il concorso a più persone in relazione alla condotta societaria
Riferimento ai poteri caratteristici dell'amministratore di fatto; la Corte di merito e la Cassazione hanno ritenuto che, anche se non esercitati in modo continuativo, gli elementi documentali dimostravano un'effettiva capacità gestionale
codice di procedura penale, art. 606, comma 3
Applicata per escludere la censura introdotta in Cassazione quale questione nuova non dedotta in appello: non è consentito far valere per la prima volta in sede di legittimità questioni di merito non previamente sottoposte al giudice d'appello
codice di procedura penale, art. 616
Sanzioni economiche per ricorsi inammissibili: la Corte ha disposto il pagamento delle spese e il versamento alla cassa delle ammende per ciascun ricorrente, considerata l'assenza di colpa grave nella proposizione del ricorso
Norma richiamata per giustificare le richieste scritte del Pubblico Ministero trasmesse in udienza; il Procuratore Generale ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi
Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186
Criteri richiamati in tema di valutazione della colpa nella proposizione del ricorso e per l'adozione delle sanzioni pecuniarie accessorie
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per la rinnovazione della prova o per rivalutazioni puramente critiche dei fatti: i motivi che ripropongono senza specificità le stesse censure già decise in appello sono inammissibili per genericità
- Per contestare la motivazione della sentenza occorre indicare in modo preciso l'atto processuale cui si riferisce la prova omessa o travisata, l'elemento fattuale emerso da quell'atto, la prova della sua verità e spiegare perché ciò invalida logicamente l'intero impianto motivazionale
- La volontà di porre rimedio con una dichiarazione integrativa non elimina il dolo al momento della presentazione della dichiarazione infedele: il dolo si valuta al momento dell'atto dichiarativo, che è istantaneo
- La qualifica di "prestanome" non esclude responsabilità penale se, dalla documentazione, emerge che la persona ha effettivamente esercitato funzioni gestorie o ha compiuto atti idonei a farle assumere la posizione di garanzia
- Le censure processuali relative a nullità di notifiche o decreti di citazione devono essere sostenute con precisione fattuale (modalità, data, luogo, prova della mancata notifica): la genericità della doglianza ne determina l'inammissibilità
- È precluso dedurre in Cassazione questioni non portate in appello (art. 606 c.p.p., comma 3): i ricorsi che introducono profili nuovi senza averli discussi nel giudizio di merito possono essere respinti per preclusione
- In caso di ricorsi inammissibili o manifestamente infondati la Corte può irrogare oneri economici (spese e somme alla cassa delle ammende); tuttavia la sanzione pecuniaria può essere mitigata se manca colpa grave nella proposizione dell'impugnazione
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