Cassazione Penale, Sentenza n. 18262/2023 del 03/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che lo ha ritenuto colpevole del reato continuato previsto dall'art. 6, commi 2 e 6, L. 13/12/1989, n. 401, per aver violato in tre occasioni l'obbligo di comparizione presso gli uffici della Questura imposto dal DASPO. Con il primo motivo contesta la sussistenza del dolo e invoca l'errore sul fatto (art. 47 c.p.), sostenendo di non essere stato a conoscenza che in determinate date si svolgessero le partite della Salernitana indicate nel provvedimento. Con il secondo motivo deduce l'omessa indicazione della durata della pena accessoria (divieto di assistere a manifestazioni sportive con obbligo di presentazione), lamentando che il primo grado non avrebbe specificato la durata, che per legge deve essere tra due e otto anni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. Sul primo motivo ha ritenuto legittima la prescrizione dell'obbligo di presentazione riferita a partite inserite nel calendario ufficiale (e a "amichevoli" previamente pubblicizzate), rilevando che le tre violazioni erano relative a incontri ufficiali quindi conoscibili; inoltre ha osservato che il ricorrente non ha allegato elementi specifici a sostegno dell'errore sul fatto. Sul secondo motivo ha rilevato difetto d'interesse e inammissibilità, precisando che la sentenza di primo grado aveva invece indicato la durata del divieto (due anni), valore pari al minimo edittale previsto all'epoca; in ogni caso la censura sulla durata non poteva essere proposta in Cassazione se non dedotta in appello. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla cassa delle ammende la somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 1989, n. 401
art. 6, commi 2 e 6; art. 6, comma 7
L'obbligo di comparire presso uffici o comandi di polizia può essere validamente imposto con riferimento agli incontri individuabili e prevedibili dall'interessato (partite inserite nel calendario ufficiale e amichevoli previamente pubblicizzate). La durata del divieto deve rispettare il range previsto dalla norma; nel caso concreto la durata di due anni è conforme al limite minimo vigente all'epoca.
L'errore sul fatto che elimina il dolo e costituisce causa di non punibilità richiede che chi lo invoca provi o allegi elementi specifici che consentano la verifica della sussistenza dell'errore; un'affermazione generica di ignoranza non è sufficiente.
Decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, conv. con modifiche nella L. 8 agosto 2019, n. 77
art. 13, comma 1, lett. a), n. 4 (modifica della durata massima)
La disposizione ha inciso sul termine massimo della durata della misura accessoria; la Corte richiama la modifica per spiegare i riferimenti temporali rispetto all'epoca dei fatti.
art. 609, comma 3, ultima parte; art. 616
L'art. 609(3) è richiamato in relazione al difetto d'interesse alla censura in Cassazione; l'art. 616 c.p.p. consente alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e ad imporre il versamento alla cassa delle ammende quando il ricorso è inammissibile.
Massime di principio
- Un obbligo imposto con DASPO di "comparire personalmente" può riferirsi alle partite indicabili con certezza dall'interessato: partite nel calendario ufficiale e amichevoli previamente pubblicizzate rientrano nella nozione di "incontri prevedibili".
- La difesa basata su "ignoranza" della data di una partita o su un "errore sul fatto" richiede allegazioni concrete e, se possibile, prove che dimostrino l'impossibilità di conoscere l'evento; mere affermazioni generiche sono inidonee a escludere il dolo.
- Le censure sulla durata di una misura accessoria devono essere sollevate nei gradi di merito (in particolare in appello) se si vuole proporle in Cassazione; inoltre la durata fissata dal giudice deve rispettare i limiti legali vigenti al momento dei fatti.
- Ricorsi generici o manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; occorre quindi formulare motivi specifici e documentati.
Testo integrale
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