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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07707/2025 del 23/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva ricevuto un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva rettificato la dichiarazione dei redditi 2011 ai fini IRPEF, riqualificando la vendita del fabbricato adibito ad abitazione principale come cessione di area edificabile, sul presupposto che l'immobile fosse destinato a demolizione e successiva edificazione residenziale, con conseguente tassazione della plusvalenza ex art. 67 del T.U.I.R. Il contribuente aveva impugnato l'atto ottenendone l'annullamento in primo grado; la Commissione tributaria regionale aveva poi riformato la decisione. In cassazione il ricorrente aveva proposto ricorso per quattro motivi, ma prima della decisione è intervenuta l'adesione alla definizione agevolata delle somme oggetto di lite e il perfezionamento dei relativi pagamenti, con deposito delle quietanze.

La decisione

La Corte ha preso atto che il contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 193/2016, che la relativa istanza era stata accolta e che i pagamenti erano stati integralmente eseguiti. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Non ha provveduto sulle spese, poiché l'Agenzia delle Entrate non aveva svolto attività difensiva. Ha inoltre dato atto della non debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di legittimità, il contribuente perfezioni una definizione agevolata riferita ai carichi oggetto della controversia e produca le relative quietanze, il giudizio va dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
  • La definizione agevolata della pretesa tributaria comporta il venir meno dell'interesse alla decisione sul merito dell'impugnazione dell'atto impositivo.
  • In caso di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, la Corte può omettere la pronuncia sulle spese se la controparte non ha svolto attività difensiva.
  • La declaratoria di estinzione per definizione agevolata può escludere l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato quando la legge lo prevede per il caso deciso.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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