Cassazione Civile, Ordinanza n. 07707/2025 del 23/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva ricevuto un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva rettificato la dichiarazione dei redditi 2011 ai fini IRPEF, riqualificando la vendita del fabbricato adibito ad abitazione principale come cessione di area edificabile, sul presupposto che l'immobile fosse destinato a demolizione e successiva edificazione residenziale, con conseguente tassazione della plusvalenza ex art. 67 del T.U.I.R. Il contribuente aveva impugnato l'atto ottenendone l'annullamento in primo grado; la Commissione tributaria regionale aveva poi riformato la decisione. In cassazione il ricorrente aveva proposto ricorso per quattro motivi, ma prima della decisione è intervenuta l'adesione alla definizione agevolata delle somme oggetto di lite e il perfezionamento dei relativi pagamenti, con deposito delle quietanze.
La decisione
La Corte ha preso atto che il contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 193/2016, che la relativa istanza era stata accolta e che i pagamenti erano stati integralmente eseguiti. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Non ha provveduto sulle spese, poiché l'Agenzia delle Entrate non aveva svolto attività difensiva. Ha inoltre dato atto della non debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 67 d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato dall'Ufficio come base normativa per qualificare la cessione come plusvalenza imponibile da terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria, mediante riqualificazione della vendita del fabbricato destinato a demolizione.
norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio e il deposito di memoria.
art. 6 del D.L. n. 193/2016 convertito con modificazioni dalla L. n. 225/2016
base della definizione agevolata ('rottamazione delle cartelle') che ha determinato la cessazione della materia del contendere.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per escludere, nel caso concreto, l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
menzionato quale parametro del contributo unificato richiamato dal comma 1-quater.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di legittimità, il contribuente perfezioni una definizione agevolata riferita ai carichi oggetto della controversia e produca le relative quietanze, il giudizio va dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
- La definizione agevolata della pretesa tributaria comporta il venir meno dell'interesse alla decisione sul merito dell'impugnazione dell'atto impositivo.
- In caso di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, la Corte può omettere la pronuncia sulle spese se la controparte non ha svolto attività difensiva.
- La declaratoria di estinzione per definizione agevolata può escludere l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato quando la legge lo prevede per il caso deciso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07686/2025 del 23/03/2025
- ordinanza_civile · 23 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07687/2025 del 23/03/2025
- ordinanza_civile · 23 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07688/2025 del 23/03/2025
- ordinanza_civile · 23 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07689/2025 del 23/03/2025
- ordinanza_civile · 23 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07690/2025 del 23/03/2025
- ordinanza_civile · 23 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07691/2025 del 23/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →