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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06993/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un atto di contestazione e irrogazione di sanzioni per imposte dirette e IVA relative al 2005, in relazione a operazioni intracomunitarie. La società contribuente aveva subito, in primo e secondo grado, una parziale soccombenza: la CTR del Lazio aveva escluso le sanzioni per le violazioni concernenti gli acquisti intracomunitari, qualificando l'irregolare fatturazione e la mancata o inesatta annotazione nei registri IVA come mera violazione formale, non sanzionabile ai sensi dell'art. 10, comma 3, L. n. 212 del 2000. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 d.lgs. n. 471 del 1997 e dell'art. 10 L. n. 212 del 2000, sostenendo che le irregolarità contestate non erano meramente formali, perché incidevano sulla possibilità di verificare la corrispondenza tra operazioni a monte e a valle e quindi pregiudicavano i controlli dell'Amministrazione finanziaria.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia. Ha chiarito che la nozione di violazione "meramente formale" va circoscritta alle ipotesi che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta o del versamento, e che non arrecano pregiudizio alle attività di controllo. Nel caso concreto, la CTR non aveva svolto alcun accertamento sulla idoneità delle omissioni/irregolarità contabili a pregiudicare i controlli, limitandosi a valorizzare la qualificazione contenuta nel processo verbale di constatazione come "violazioni formali". Tale qualificazione, però, non basta a dimostrare la natura meramente formale delle condotte. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è stata invocata come norma che consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 6 d.lgs. n. 471 del 1997

    richiamato dall'Agenzia come parametro sanzionatorio asseritamente violato dalla CTR nel qualificare come non punibili le irregolarità contestate.

  • art. 10 L. n. 212 del 2000

    la Corte ribadisce che la non sanzionabilità riguarda solo le violazioni meramente formali, cioè quelle che non incidono su base imponibile, imposta, versamento e non pregiudicano i controlli.

  • artt. 46 e 47 d.l. n. 331 del 1993

    richiamati per descrivere gli obblighi di numerazione, integrazione e registrazione delle fatture relative alle operazioni intracomunitarie.

  • art. 291 c.p.c.

    utilizzato per disporre la rinnovazione della notifica del ricorso alla parte inizialmente intimata.

Massime di principio

  • La violazione meramente formale, esclusa dalla sanzionabilità, è solo quella che non incide sulla base imponibile, sull'imposta o sul versamento e che non arreca pregiudizio all'esercizio dei controlli fiscali.
  • Le violazioni che, pur non determinando immediata evasione d'imposta, sono idonee ex ante a ostacolare la verifica dell'Amministrazione finanziaria non possono essere automaticamente qualificate come meramente formali.
  • Per distinguere tra violazioni formali e meramente formali occorre un giudizio in astratto sulla idoneità della condotta a compromettere le attività di controllo, confrontando la fattispecie concreta con il paradigma normativo di riferimento.
  • La mera qualificazione delle irregolarità operata nel verbale di constatazione non è di per sé sufficiente a escludere la sanzionabilità, se non è accompagnata da un accertamento giudiziale sulla reale incidenza della condotta sui controlli fiscali.
  • In materia di IVA e contabilità, l'inosservanza degli obblighi di fatturazione e registrazione può essere sanzionata anche se non si rimette in discussione la detrazione, ove risulti pregiudicato il controllo dell'Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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