Cassazione Civile, Ordinanza n. 14190/2023 del 23/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente e i soci impugnavano in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto dei ricorsi avverso avvisi di accertamento, con i quali l'Ufficio aveva disconosciuto la deducibilità di costi esposti in alcune fatture e, di riflesso, aveva rideterminato il reddito d'impresa imputato ai soci. I costi riguardavano prestazioni fatturate da una società del medesimo gruppo e con identico legale rappresentante della contribuente, operante nel settore della riparazione e manutenzione di macchine e apparecchi di sollevamento, mentre la contribuente svolgeva attività di noleggio di macchine e attrezzature edili. Con il primo motivo si denunciava violazione dell'art. 109, comma 5, TUIR, sostenendo che i costi erano inerenti e congrui rispetto all'attività d'impresa e, comunque, all'interesse unitario del gruppo. Con il secondo motivo si deduceva violazione della regola sull'onere della prova, assumendo che l'inerenza fosse evidente in re ipsa per la funzionalizzazione della spesa all'attività della società e del gruppo. La Corte ha ritenuto che i motivi si risolvessero in una censura di merito, poiché la CTR aveva escluso la deducibilità per la genericità delle fatture e per la mancata prova, da parte dei contribuenti, dell'esistenza, oggetto, ammontare, inerenza e concreta destinazione del costo all'attività d'impresa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi, osservando che la deducibilità dei costi richiede la prova della loro inerenza all'attività d'impresa e che, in presenza di contestazione dell'Amministrazione, tale prova grava sul contribuente. Nel caso concreto, la CTR aveva accertato che i documenti contabili erano del tutto generici e non consentivano di individuare natura, quantità e qualità delle prestazioni, né il tecnico esecutore, il cantiere, il modello di gru, il valore e l'utilità conseguita. I ricorrenti non avevano prodotto elementi documentali o anche solo presuntivi idonei a superare tale rilievo, limitandosi a invocare il rapporto soggettivo tra società del gruppo. È stata quindi confermata la decisione di merito sull'indeducibilità dei costi per difetto di prova dell'inerenza, con condanna alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La deducibilità dei costi richiede la loro inerenza all'attività d'impresa; non basta una generica utilità o il richiamo all'interesse del gruppo, occorrendo una concreta riferibilità del costo all'esercizio dell'impresa.
La prova dell'esistenza, dell'oggetto, dell'ammontare, dell'inerenza e della concreta destinazione del costo grava sul contribuente quando l'Amministrazione contesti la deducibilità.
Richiamato per il deposito della memoria nel procedimento camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini della deducibilità dei costi d'impresa, l'inerenza va verificata come concreta riferibilità del costo all'attività imprenditoriale, con esclusione dei costi collocati in una sfera estranea all'impresa.
- In presenza di contestazione dell'Amministrazione finanziaria, il contribuente deve provare e documentare non solo l'esistenza del costo, ma anche il suo oggetto, l'ammontare, i fatti giustificativi e la sua effettiva destinazione alla produzione.
- La mera appartenenza delle società a un medesimo gruppo o la comunanza del legale rappresentante non sono, da sole, sufficienti a dimostrare l'inerenza di una spesa.
- Quando il documento contabile è generico e non consente di identificare con precisione la prestazione resa, il contribuente non assolve l'onere probatorio sulla deducibilità del costo.
- La censura che si limiti a contrapporre una diversa lettura del materiale istruttorio a quella del giudice di merito non integra violazione di legge, ma tende a ottenere una rivalutazione del fatto, non consentita in cassazione.
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