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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00476/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Il giudizio nasce da un incarico professionale di progettazione e direzione lavori relativo alla ristrutturazione di un immobile di proprietà del committente. L'opera sarebbe stata realizzata in difformità rispetto alla concessione edilizia e alle successive varianti presentate dal professionista. Il committente ha chiesto il risarcimento dei danni da inesatto adempimento dell'incarico professionale. In primo grado la domanda è stata rigettata perché ritenuta prescritta; la Corte d'appello ha confermato. Con il ricorso per cassazione il committente ha dedotto: 1) violazione delle norme su prescrizione, allegazione e corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che il giudice avesse mal qualificato i fatti posti a base dell'eccezione di prescrizione; 2) omessa pronuncia sulla nullità della sentenza di primo grado per violazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c.; 3) motivazione apparente sul rigetto dell'appello in tema di prescrizione; 4) violazione delle norme sulle presunzioni e sul rilievo di elementi probatori, oltre a censura ex art. 654 c.p.p. e vizio di omesso esame di fatti decisivi; 5) violazione dell'art. 2935 c.c., assumendo che la prescrizione dovesse decorrere non dalla percezione dei vizi ma dal momento in cui il danno si era manifestato all'esterno e si erano prodotte le conseguenze economiche definitive.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi che contestavano la decorrenza della prescrizione, rilevando che l'eccezione era stata validamente proposta e che il giudice di merito aveva correttamente individuato il momento iniziale del termine nel momento in cui il committente aveva potuto percepire l'inadempimento e il danno, perché le difformità dell'opera erano immediatamente percepibili per entità e natura. Ha inoltre escluso il vizio di omessa pronuncia sulle questioni processuali, ribadendo che tale vizio non è configurabile rispetto a questioni di natura processuale, e ha ritenuto la motivazione della Corte territoriale esistente e non apparente. Quanto alla prova per presunzioni e al dedotto rilievo di elementi probatori ulteriori, ha affermato che le censure miravano in realtà a una rivalutazione del merito non consentita in cassazione; ha altresì escluso rilievo agli accertamenti del giudizio penale ai fini della prescrizione nel giudizio civile. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore di entrambi i controricorrenti e sono stati dati gli ulteriori effetti processuali previsti dal D.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nella responsabilità professionale, quando il danneggiato ha conoscenza o oggettiva percepibilità dell'inadempimento e dell'evento dannoso, non dal successivo consolidarsi delle conseguenze economiche.

  • art. 2938 c.c.

    È richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata, ma la Corte non ne ravvisa la violazione; il tema riguarda la corretta deduzione dell'eccezione di prescrizione e la valutazione del fatto costitutivo.

  • art. 2967 c.c.

    È richiamato nel primo motivo, ma la Corte non ne trae alcuna conseguenza favorevole al ricorrente; la questione resta assorbita nel giudizio sulla corretta allegazione e sulla valutazione del fatto rilevante ai fini della prescrizione.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di ultrapetizione/omessa pronuncia è respinta perché il giudice di merito non ha deciso su fatti non allegati, ma ha valutato i fatti dedotti; inoltre il vizio di omessa pronuncia non è configurabile con riguardo a questioni processuali.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato per la dedotta lesione del contraddittorio, ma la Corte esclude che la questione abbia inciso sulla decisione impugnata e rileva comunque l'assenza di una effettiva statuizione fondata su una questione rilevata d'ufficio.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione della sentenza d'appello è ritenuta sufficiente perché sintetica ma chiara, non apparente e non insanabilmente contraddittoria.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte distingue i diversi vizi dedotti e ne esclude la sussistenza: violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi non possono essere usati per ottenere una nuova valutazione del merito.

  • art. 2721 c.c.

    La censura è respinta perché mira solo a una diversa ricostruzione del fatto e delle inferenze probatorie, non a evidenziare un errore di diritto sulle presunzioni.

  • art. 2729 c.c.

    In tema di prova per presunzioni, la valutazione di precisione, gravità e concordanza degli indizi spetta al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo l'uso di presunzioni prive di tali requisiti, non la diversa lettura degli elementi di fatto.

  • art. 654 c.p.p.

    Gli accertamenti del giudizio penale non sono ritenuti decisivi ai fini della decorrenza della prescrizione dell'azione risarcitoria civile nel caso concreto.

  • art. 348-ter c.p.c.

    È richiamato per escludere l'ammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi in presenza di doppia conforme di merito, applicabile ratione temporis.

  • art. 360 c.p.c.

    La censura per omesso esame di fatti decisivi è dichiarata inammissibile per la doppia conforme e comunque infondata perché volta a una rivalutazione del merito.

  • art. 375 c.p.c.

    Indicato come base della trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicato come norma che disciplina la trattazione in camera di consiglio e il deposito di memorie.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Dà luogo all'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • In tema di responsabilità professionale, la prescrizione del diritto al risarcimento decorre dal momento in cui il danno e l'inadempimento sono oggettivamente percepibili dal danneggiato; non è necessario attendere la piena quantificazione delle conseguenze economiche.
  • L'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando sono allegati i fatti costitutivi dell'inerzia del titolare; l'erronea indicazione del termine applicabile o del suo dies a quo integra una questione di diritto rimessa al giudice.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione delle prove o dei fatti, se la decisione di merito è sorretta da motivazione esistente, chiara e non apparente.
  • Il vizio di omessa pronuncia non è configurabile rispetto a questioni di natura processuale; per dedurre la nullità della sentenza occorre comunque confrontarsi con la reale ratio decidendi della decisione impugnata.
  • In tema di prova per presunzioni, la valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi appartiene al giudice di merito; in cassazione è denunciabile solo l'erronea applicazione dei criteri legali, non la diversa lettura degli elementi indiziari.
  • Quando le difformità dell'opera o del fatto dannoso sono immediatamente percepibili nella loro reale entità e nelle loro possibili origini, il termine di prescrizione decorre subito, senza necessità di attendere ulteriori accertamenti o il consolidarsi degli effetti economici.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della provaNesso di causalità

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