Cassazione Civile, Ordinanza n. 00476/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Il giudizio nasce da un incarico professionale di progettazione e direzione lavori relativo alla ristrutturazione di un immobile di proprietà del committente. L'opera sarebbe stata realizzata in difformità rispetto alla concessione edilizia e alle successive varianti presentate dal professionista. Il committente ha chiesto il risarcimento dei danni da inesatto adempimento dell'incarico professionale. In primo grado la domanda è stata rigettata perché ritenuta prescritta; la Corte d'appello ha confermato. Con il ricorso per cassazione il committente ha dedotto: 1) violazione delle norme su prescrizione, allegazione e corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che il giudice avesse mal qualificato i fatti posti a base dell'eccezione di prescrizione; 2) omessa pronuncia sulla nullità della sentenza di primo grado per violazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c.; 3) motivazione apparente sul rigetto dell'appello in tema di prescrizione; 4) violazione delle norme sulle presunzioni e sul rilievo di elementi probatori, oltre a censura ex art. 654 c.p.p. e vizio di omesso esame di fatti decisivi; 5) violazione dell'art. 2935 c.c., assumendo che la prescrizione dovesse decorrere non dalla percezione dei vizi ma dal momento in cui il danno si era manifestato all'esterno e si erano prodotte le conseguenze economiche definitive.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi che contestavano la decorrenza della prescrizione, rilevando che l'eccezione era stata validamente proposta e che il giudice di merito aveva correttamente individuato il momento iniziale del termine nel momento in cui il committente aveva potuto percepire l'inadempimento e il danno, perché le difformità dell'opera erano immediatamente percepibili per entità e natura. Ha inoltre escluso il vizio di omessa pronuncia sulle questioni processuali, ribadendo che tale vizio non è configurabile rispetto a questioni di natura processuale, e ha ritenuto la motivazione della Corte territoriale esistente e non apparente. Quanto alla prova per presunzioni e al dedotto rilievo di elementi probatori ulteriori, ha affermato che le censure miravano in realtà a una rivalutazione del merito non consentita in cassazione; ha altresì escluso rilievo agli accertamenti del giudizio penale ai fini della prescrizione nel giudizio civile. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore di entrambi i controricorrenti e sono stati dati gli ulteriori effetti processuali previsti dal D.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nella responsabilità professionale, quando il danneggiato ha conoscenza o oggettiva percepibilità dell'inadempimento e dell'evento dannoso, non dal successivo consolidarsi delle conseguenze economiche.
È richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata, ma la Corte non ne ravvisa la violazione; il tema riguarda la corretta deduzione dell'eccezione di prescrizione e la valutazione del fatto costitutivo.
È richiamato nel primo motivo, ma la Corte non ne trae alcuna conseguenza favorevole al ricorrente; la questione resta assorbita nel giudizio sulla corretta allegazione e sulla valutazione del fatto rilevante ai fini della prescrizione.
La doglianza di ultrapetizione/omessa pronuncia è respinta perché il giudice di merito non ha deciso su fatti non allegati, ma ha valutato i fatti dedotti; inoltre il vizio di omessa pronuncia non è configurabile con riguardo a questioni processuali.
Richiamato per la dedotta lesione del contraddittorio, ma la Corte esclude che la questione abbia inciso sulla decisione impugnata e rileva comunque l'assenza di una effettiva statuizione fondata su una questione rilevata d'ufficio.
La motivazione della sentenza d'appello è ritenuta sufficiente perché sintetica ma chiara, non apparente e non insanabilmente contraddittoria.
La Corte distingue i diversi vizi dedotti e ne esclude la sussistenza: violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi non possono essere usati per ottenere una nuova valutazione del merito.
La censura è respinta perché mira solo a una diversa ricostruzione del fatto e delle inferenze probatorie, non a evidenziare un errore di diritto sulle presunzioni.
In tema di prova per presunzioni, la valutazione di precisione, gravità e concordanza degli indizi spetta al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo l'uso di presunzioni prive di tali requisiti, non la diversa lettura degli elementi di fatto.
Gli accertamenti del giudizio penale non sono ritenuti decisivi ai fini della decorrenza della prescrizione dell'azione risarcitoria civile nel caso concreto.
È richiamato per escludere l'ammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi in presenza di doppia conforme di merito, applicabile ratione temporis.
La censura per omesso esame di fatti decisivi è dichiarata inammissibile per la doppia conforme e comunque infondata perché volta a una rivalutazione del merito.
Indicato come base della trattazione in camera di consiglio.
Indicato come norma che disciplina la trattazione in camera di consiglio e il deposito di memorie.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Dà luogo all'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- In tema di responsabilità professionale, la prescrizione del diritto al risarcimento decorre dal momento in cui il danno e l'inadempimento sono oggettivamente percepibili dal danneggiato; non è necessario attendere la piena quantificazione delle conseguenze economiche.
- L'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando sono allegati i fatti costitutivi dell'inerzia del titolare; l'erronea indicazione del termine applicabile o del suo dies a quo integra una questione di diritto rimessa al giudice.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione delle prove o dei fatti, se la decisione di merito è sorretta da motivazione esistente, chiara e non apparente.
- Il vizio di omessa pronuncia non è configurabile rispetto a questioni di natura processuale; per dedurre la nullità della sentenza occorre comunque confrontarsi con la reale ratio decidendi della decisione impugnata.
- In tema di prova per presunzioni, la valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi appartiene al giudice di merito; in cassazione è denunciabile solo l'erronea applicazione dei criteri legali, non la diversa lettura degli elementi indiziari.
- Quando le difformità dell'opera o del fatto dannoso sono immediatamente percepibili nella loro reale entità e nelle loro possibili origini, il termine di prescrizione decorre subito, senza necessità di attendere ulteriori accertamenti o il consolidarsi degli effetti economici.
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