Sentenza del 12/09/2023 n. 5127 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Riscossione - Cartella di pagamento - Interessi maturati sul debito tributario - Criteri di calcolo - Mancata indicazione - Inesistenza dell'obbligo - Vizio della cartella di pagamento e del ruolo - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente impugnava la cartella di pagamento n. 0972018005785522**** lamentando principalmente la mancata indicazione analitica del calcolo degli interessi maturati sul debito tributario e contestando la notifica dell'atto. La CTP aveva annullato la cartella per carenza di indicazione del tasso/quanto degli interessi. L'Ufficio proponeva appello sostenendo che la specificazione analitica del calcolo degli interessi non è un requisito essenziale della cartella/ruolo perché gli interessi di mora decorrono solo dopo 60 giorni dalla notifica e il tasso è determinato annualmente per legge.
La decisione
La Corte di Giustizia del Lazio ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la mancata indicazione analitica del calcolo degli interessi non costituisca vizio della cartella di pagamento né del ruolo. Ha affermato che gli interessi moratori sono solo menzionati in cartella (applicazione decorre dopo 60 giorni dalla notifica) e non possono essere calcolati al momento dell'iscrizione a ruolo; il tasso applicabile è fissato normativamente e conoscibile. Sulla notifica la Corte ha ritenuto regolare la consegna al portiere e/o comunque non produrre nullità rilevante, anche in considerazione dell'invio della raccomandata informativa e del fatto che la ricorrente ha ricevuto e tempestivamente impugnato l'atto. La Corte ha quindi riformato la sentenza di primo grado, dichiarando la cartella legittima e condannando l'appellata al pagamento delle spese del grado (euro 2.000,00 più accessori).
Norme richiamate
L'indicazione analitica del calcolo degli interessi non rientra tra gli elementi che devono necessariamente essere indicati nel ruolo ai sensi dell'art. 1; quindi la sua omissione non invalida la cartella/ruolo.
Nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi: gli interessi iscritti a ruolo sono previsti dalla legge e possono essere calcolati secondo criteri legali predeterminati, perciò è sufficiente il riferimento al titolo impositivo e al periodo di competenza.
Stabilisce che, trascorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica della cartella, si applicano gli interessi di mora al tasso determinato annualmente: ne consegue che tali interessi decorrono dopo la notifica e non sono calcolabili al momento dell'iscrizione a ruolo.
art. 60, comma 1, lett. e)
Richiamato per escludere l'applicabilità della disciplina speciale di notifica via affissione nel caso in cui il domicilio del destinatario sia conosciuto: qui la notifica al domicilio era possibile.
art. 139, art. 140, art. 156, art. 160
Norme processuali sulla notificazione e sugli effetti dell'eventuale irregolarità: omissione della raccomandata informativa è mera irregolarità estrinseca non necessariamente causa di nullità se l'atto ha raggiunto lo scopo.
L'avviso di ricevimento della raccomandata ha valore di atto pubblico con efficacia probatoria e la valutazione preliminare dell'ufficiale postale circa la persona che riceve la consegna può essere sindacata solo nei modi previsti.
Massime di principio
- La mancata esposizione analitica del calcolo degli interessi nella cartella di pagamento non costituisce di per sé motivo di nullità quando tale indicazione non è prevista tra gli elementi essenziali del ruolo; è sufficiente il richiamo al titolo impositivo e al periodo di riferimento.
- Gli interessi di mora decorrono dopo 60 giorni dalla notifica della cartella: poiché la loro applicazione è condizionata a un evento futuro (decorso del termine), non sono normalmente calcolabili e iscritti nella cartella al momento della notifica.
- Il tasso di interesse è determinato normativamente (decreto ministeriale annuale) ed è conoscibile, per cui la cartella può limitarsi a menzionare la possibile applicazione di interessi senza specificarne l'ammontare.
- Difetti formali nella procedura di notificazione (es. consegna al portiere, omissione di alcune comunicazioni informative) sono spesso considerati irregolarità sanabili se l'atto ha effettivamente raggiunto il destinatario e ha prodotto i suoi effetti (impugnazione tempestiva, contestazione sostanziale).
- In casi analoghi, per impugnare con successo una cartella per vizi formali è necessario dimostrare che il vizio abbia comportato una concreta lesione del diritto di difesa o sia espressamente qualificato dalla norma come causa di nullità.
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