Sentenza del 12/09/2023 n. 372 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
Imposta di registro- rideterminazione della base imponibile e termini decadenziali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente impugna l'avviso di liquidazione notificato il 02.05.2019 che ha riliquidato l'imposta di registro applicando l'aliquota del 9% sul prezzo di compravendita (535.000 euro) escludendo la disciplina del "prezzo-valore" (calcolo sulla rendita catastale) per un immobile qualificato come "collabente". L'atto è contestato per decadenza dell'azione accertatrice (l'imposta era stata pagata il 28.04.2017) e, nel merito, per la non applicabilità della qualificazione di collabente a fini dell'esclusione dal prezzo-valore e per profili di legittimità costituzionale della normativa agevolativa.
La decisione
Il Collegio d'Appello ha ritenuto che, nonostante l'atto si intitoli "avviso di liquidazione", dalla motivazione emergeva una rettifica del valore dichiarato (rideterminazione della base imponibile) da parte dell'Ufficio. Ai sensi dell'art.76 c.1-bis DPR 131/1986, la rettifica deve essere notificata entro due anni dal pagamento dell'imposta proporzionale; l'avviso è stato notificato dopo tale termine. Perciò l'azione dell'Amministrazione è decaduta. L'avviso di liquidazione è stato annullato e l'Agenzia condannata a restituire €49.836,59 pagati dalla contribuente (oltre interessi). Spese compensate.
Norme richiamate
La liquidazione dell'imposta avviene mediante applicazione dell'aliquota alla base imponibile
Stabilisce il meccanismo di liquidazione collegato alla base imponibile; usato per sostenere che la modifica della base impone una rettifica ai sensi dell'art.52
La base imponibile è costituita dal valore del bene o del diritto oggetto del trasferimento
Conferma che la base imponibile è il valore del bene individuato nel valore dichiarato dalle parti, elemento centrale per qualificare l'atto come rettifica se l'Ufficio ridetermina tale valore
Rettifica del valore degli immobili; comma 4: non è sottoposto a rettifica il valore dichiarato per i fabbricati a cento volte il reddito risultante in catasto; commi 5 e 5-bis e relativo ambito
Regola la rettifica del valore degli immobili e la disciplina del "prezzo-valore": se l'Ufficio rettifica la base imponibile, si applicano le regole di rettifica previste da questo articolo
c.1-bis: "l'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta ... deve essere notificato entro ... due anni dal pagamento"; c.2: "l'imposta deve essere richiesta ... entro tre anni"
Stabilisce termini decadenziali diversi a seconda della natura dell'atto (rettifica biennale vs. avviso di liquidazione triennale). La Corte applica il criterio sostanziale: se l'Ufficio ha rettificato il valore, si applica il termine biennale
Legge 23 dicembre 2005 n. 266 art. 1 comma 497
Disciplina del "prezzo-valore" riservata alle cessioni di immobili ad uso abitativo a favore di persone fisiche non esercenti attività d'impresa
Definisce l'ambito soggettivo e oggettivo dell'agevolazione 'prezzo-valore'; contestata dalla contribuente se applicabile anche a immobili collabenti con destinazione d'uso abitativa
D.L. n. 70/1988 art. 12 comma 1
Le disposizioni del comma 4 dell'art.52 si applicano anche ai fabbricati non ancora iscritti in catasto con attribuzione di rendita, a condizione che il contribuente richieda l'attribuzione di rendita entro termini stabiliti
Consente l'applicazione del prezzo-valore anche a immobili privi di rendita catastale se il contribuente compie specifici adempimenti (voltura + istanza attributiva), e rinforza l'idea che la mancanza di rendita non esclude automaticamente il prezzo-valore
Quando dalla presentazione telematica del modello risulta dovuta una maggior imposta, l'ufficio deve notificare l'avviso entro 60 giorni
Regola i termini per l'attività d'ufficio dopo registrazione telematica; era invocata dalla contribuente per sostenere un termine ancora più breve, ma il Collegio ha ritenuto decisivo il profilo di rettifica ex art.76 TUR
Risoluzione Agenzia Entrate 285/2008
La base imponibile dell'imposta di registro è di norma costituita dal valore del bene o del diritto ... da individuarsi nel valore dichiarato dalle parti in atto
Supporta l'idea che il valore dichiarato dalle parti costituisce il punto di riferimento e che la sua diversa determinazione da parte dell'Ufficio configura una rettifica
Risoluzione Agenzia Entrate 99/2009
Richiamata in discussione sulla non equiparabilità fra categorie catastali F2 (collabente) e F4; l'Ufficio nega la possibilità di equiparazione, la contribuente la invoca
Massime di principio
- Sostanza > forma: quando l'Amministrazione, nella motivazione dell'atto, ridetermina la base imponibile (disconoscendo il valore dichiarato), l'atto va qualificato come "rettifica e liquidazione" e non come mera liquidazione; si applica quindi il termine decadenziale biennale dell'art.76 c.1-bis DPR 131/1986.
- Se l'avviso è notificato oltre i due anni dal pagamento dell'imposta proporzionale e l'atto è di rettifica, il contribuente può eccepire la decadenza dell'azione e ottenere l'annullamento e la restituzione delle somme indebitamente riscosse.
- La mancanza di rendita catastale non esclude automaticamente l'applicabilità del criterio "prezzo-valore": il contribuente può ottenere l'attribuzione della rendita a norma dell'art.12 D.L.70/1988 e avvalersi dell'agevolazione se compie gli adempimenti richiesti nei termini (conservare la ricevuta di presentazione).
- Nel valutare la legittimità di un avviso, verificare sempre il contenuto motivazionale dell'atto (se l'Ufficio contesta il valore dichiarato) e le date rilevanti (data pagamento imposta, data registrazione, data notifica): queste determinano il termine applicabile.
- Per gli atti presentati telematicamente, esaminare se ricorre la disciplina dei 60 giorni (art.3-ter D.Lgs.463/1997) ma non fondare esclusivamente su di essa la difesa: il giudice valuta quale disciplina decadenziale si applichi in base alla natura sostanziale dell'atto.
- In caso di immobili classificati "collabenti", il contribuente dovrebbe documentare l'effettiva destinazione d'uso (piani urbanistici, precedenti destinazioni) e, se intende avvalersi del prezzo-valore, seguire le procedure per l'attribuzione della rendita ove mancante.
- Tempestività dell'azione difensiva: se si ritiene che l'atto sia decaduto, sollevare immediatamente l'eccezione di decadenza; in alternativa, se si discute il merito (es. qualificazione come collabente), predisporre documentazione probatoria e, se necessario, richieste amministrative nell'istruttoria (voltura, istanza attribuzione rendita).
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