Sentenza del 12/09/2023 n. 2706 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della CTP che aveva accolto i ricorsi dei contribuenti relativi all'IMU per gli anni 2013-2015 riguardanti il fabbricato censito al foglio 41, sub. xxxx categoria D/10, sostenendo che i contribuenti non avrebbero fornito idonea prova della sussistenza dei requisiti per l'esenzione IMU e che la classificazione/qualificazione del bene non era stata dimostrata. Il Comune ha altresì chiesto la sospensione del giudizio in attesa della decisione su un ricorso relativo al diniego di variazione di classamento presso altra CTP/Agenzia delle Entrate.
La decisione
La C.G.T. d'appello ha rigettato l'appello del Comune e confermato integralmente la sentenza di primo grado. Il Collegio ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 31/12/1992 n.546, fosse onere dell'amministrazione fornire la prova della fondatezza dell'accertamento; in mancanza di tale prova l'atto impositivo deve essere annullato. I giudici hanno inoltre ritenuto che i contribuenti avessero prodotto in giudizio una perizia agronomica (ottobre 2019) non contestata dall'ente impositore, dalla quale risulta che l'alimentazione dell'impianto è costituita da prodotti agricoli e che quindi la classificazione in categoria D/10 (fabbricati con funzioni produttive connesse all'attività agricola) è corretta. La Corte ha precisato che l'elemento probatorio sopravvenuto fa venir meno precedenti decisioni favorevoli al Comune. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 31/12/1992 n.546
Attribuisce all'Amministrazione l'onere di fornire in giudizio la prova della fondatezza dell'atto impositivo; se la prova manca, è contraddittoria o insufficiente, il giudice deve annullare l'atto.
art. 295 c.p.c.
Norma sul congelamento del giudizio (richiesta di sospensione) invocata dall'ente per attendere decisione su altro ricorso; nel caso la richiesta non ha impedito il rigetto dell'appello perché la prova dell'amministrazione è risultata mancante.
art. 39, comma 1-bis, D.Lgs. 546/1992
Norma citata in relazione alla richiesta di sospensione in presenza di giudizio correlato; non ha modificato l'obbligo probatorio dell'amministrazione nel merito.
Massime di principio
- In materia di imposte locali (IMU/ICI) l'onere di provare la fondatezza dell'accertamento spetta all'amministrazione secondo l'art. 7, comma 5-bis del D.Lgs. 546/1992: se il Comune non produce prove concrete e circostanziate, il giudice deve annullare l'atto.
- La produzione, anche in sede di gravame, di una relazione tecnica o perizia non contestata può costituire elemento nuovo e decisivo che giustifica la riforma (o la conferma in favore del contribuente) di valutazioni precedenti favorevoli all'ente impositore.
- La classificazione catastale/qualificazione del bene (es. D/10 per fabbricati strumentali connessi all'attività agricola) può garantire l'esenzione IMU se dimostrata da adeguata prova tecnica che colleghi l'uso del bene all'attività agricola.
- La richiesta di sospensione del giudizio in attesa di decisioni su procedimenti correlati non supplisce all'obbligo probatorio: l'attesa di un altro provvedimento non esonera l'amministrazione dal dover dimostrare in giudizio le proprie pretese.
- Quando le parti si compensano le spese, la decisione riflette una valutazione di natura anche equitativa; tuttavia il punto decisivo rimane l'idoneità e la completezza della prova prodotta dall'ente impositore.
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