Cassazione Civile, Ordinanza n. 18863/2025 del 10/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
Il contribuente, riconosciuto con decreto ministeriale come "vittima del dovere", aveva presentato istanza di rimborso IRPEF per gli anni d’imposta 2013, 2014, 2015 e 2016, sostenendo che la propria pensione dovesse essere esente dall’imposta anche per tali annualità. Dopo il diniego dell’Ufficio, aveva ottenuto ragione in primo grado, ma la CTR Campania aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate ritenendo che l’esenzione fiscale introdotta dall’art. 1, comma 211, della l. n. 232/2016 si applichi solo dal 1° gennaio 2017 e non abbia efficacia retroattiva. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato violazione dell’art. 1, comma 211, l. n. 232/2016 e degli artt. 11, 12 e 14 disp. prel. c.c., oltre che delle l. n. 407/1998 e n. 302/1990, sostenendo che la pensione percepita ai sensi della l. n. 466/1980 dovesse essere esente da IRPEF anche per il periodo anteriore al 2017, senza limitarne il beneficio ai soli soggetti titolari di pensione privilegiata di prima categoria con assegno di superinvalidità.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha chiarito che la normativa previgente non prevedeva un’esenzione IRPEF generalizzata per i trattamenti pensionistici delle vittime del dovere; l’estensione del beneficio fiscale è stata introdotta dall’art. 1, comma 211, della l. n. 232/2016 con decorrenza espressa dal 1° gennaio 2017. Perciò, per gli anni 2013-2016, l’istanza di rimborso non poteva essere accolta. La sentenza impugnata è stata quindi confermata e, non essendosi costituita l’Agenzia, non sono state liquidate spese. È stato inoltre dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 1, comma 211, l. 11 dicembre 2016, n. 232
"A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge [1°.1.2017], ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti... si applicano i benefici fiscali... in materia di esenzione dall'imposta sui redditi"
ha introdotto l’estensione dei benefici fiscali ai trattamenti pensionistici delle vittime del dovere e dei loro superstiti, ma con decorrenza espressa dal 1° gennaio 2017, senza retroattività
art. 1, l. 27 luglio 2000, n. 212
è richiamato per il principio di irretroattività delle norme tributarie, valorizzato per escludere l’applicazione del beneficio alle annualità anteriori al 2017
richiamato dal ricorrente per sostenere l’illegittimità dell’applicazione non retroattiva della norma favorevole
richiamato dal ricorrente per l’interpretazione della norma fiscale invocata
richiamato dal ricorrente per la pretesa interpretazione restrittiva/letterale della disciplina fiscale
art. 2, commi 5 e 6, l. 23 novembre 1998, n. 407
individua uno dei regimi di esenzione fiscale estesi dall’art. 1, comma 211, l. n. 232/2016
art. 3, comma 2, l. 3 agosto 2004, n. 206
individua l’altro regime di esenzione fiscale esteso ai trattamenti pensionistici delle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti
richiamata come fonte originaria del sistema delle vittime del dovere e dei relativi benefici
richiamata tra le fonti che delimitano i destinatari dell’estensione fiscale
art. 1, commi 563 e 564, l. 23 dicembre 2005, n. 266
definiscono la categoria delle vittime del dovere e dei soggetti equiparati, cui si riferisce l’estensione dei benefici fiscali
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis
richiamato per il parametro del contributo unificato dovuto
Massime di principio
- L’esenzione IRPEF riconosciuta ai trattamenti pensionistici delle vittime del dovere opera solo dalla decorrenza espressamente fissata dalla legge che la introduce; in mancanza di una previsione retroattiva, non può essere applicata ad annualità anteriori.
- I richiami normativi alle leggi che definiscono le vittime del dovere servono a individuare i destinatari dell’estensione fiscale, non a far ritenere automaticamente esenti da imposta tutti i trattamenti pensionistici comunque percepiti.
- Quando una norma di favore collega il beneficio a una specifica decorrenza, il giudice non può estenderne l’efficacia a periodi precedenti sulla base di interpretazioni analogiche o teleologiche contrastanti con il dato letterale.
- L’assetto dei benefici fiscali per vittime del dovere ed equiparati è stato progressivamente ampliato dal legislatore, ma l’equiparazione ai fini tributari si consolida solo dal momento indicato dalla disciplina speciale.
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