Cassazione Penale, Sentenza n. 27220/2026 del 20/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un fabbricato in corso di realizzazione in un Comune della provincia di Salerno, già sottoposto a sequestro preventivo perché ritenuto funzionale a una lottizzazione abusiva e a ulteriori reati edilizi e di falso. Il Tribunale del riesame aveva respinto l'appello cautelare avverso il diniego di dissequestro. La difesa proponeva ricorso per cassazione con nove motivi: 1) violazione del giudicato cautelare, assumendo che il successivo permesso di costruire in sanatoria fosse fatto nuovo idoneo a incidere su fumus e periculum; 2) insussistenza del fumus della lottizzazione abusiva materiale; 3) mancanza di motivazione e travisamento in ordine alla lottizzazione mista; 4) travisamento delle prove circa la reale estensione e conformazione dell'area; 5) erronea applicazione della disciplina urbanistica sulle costruzioni in zona agricola e sui requisiti soggettivi per ottenere il titolo; 6) erronea esclusione della doppia conformità ai fini della sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001; 7) omessa motivazione sull'effetto estintivo della sanatoria per i reati contravvenzionali urbanistici; 8) violazione di legge in tema di sequestro e falso, sostenendo che la sanatoria non inciderebbe sugli altri reati contestati e che alcune contravvenzioni sarebbero oblazionabili; 9) insussistenza del periculum in mora, poiché l'immobile sarebbe stato sanato e destinato a uso agricolo, senza aggravio urbanistico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati il primo motivo, chiarendo che il giudicato cautelare opera allo stato degli atti e che il permesso in sanatoria sopravvenuto è irrilevante perché, in caso di lottizzazione abusiva, l'accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001 non può sanare il manufatto per difetto di doppia conformità; ha inoltre distinto la sanatoria dal condono edilizio, che comunque non rende lecita la lottizzazione nel suo complesso. Sono stati ritenuti manifestamente infondati anche i motivi dal secondo al nono: le censure sul fumus e sul travisamento della prova miravano a una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità; la disciplina delle edificazioni in zona agricola richiede specifici requisiti soggettivi che la ricorrente non possedeva; la sanatoria ex art. 36 non estingue i reati antisismici e quelli relativi alle opere in conglomerato cementizio; il permesso in sanatoria non elide il periculum, già coperto da giudicato cautelare, essendo ancora necessario impedire il completamento dell'opera e l'aggravio urbanistico. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
base procedurale dell'appello cautelare nel riesame su misura reale
l'accertamento di conformità richiede la doppia conformità e non può sanare una lottizzazione abusiva; non estingue i reati non urbanistici come quelli antisismici o relativi al cemento armato
art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001
richiamato quale norma incriminatrice in materia di lottizzazione abusiva edilizia
art. 24 NTA
richiamato per i requisiti soggettivi necessari al rilascio del titolo in zona agricola
richiamato dalla difesa in tema di disciplina edilizia e distanze, senza accoglimento della censura
art. 11, comma 1, d.P.R. 380/2001
invocato dalla difesa per sostenere la legittimazione del proprietario; la Corte valorizza invece i requisiti soggettivi previsti dalla disciplina urbanistica regionale
norma sul sequestro preventivo richiamata nei motivi relativi a periculum e permanenza del vincolo
richiamato nel motivo relativo ai reati ulteriori connessi al falso documentale
norma antisismica indicata tra i reati non estinti dalla sanatoria
norma antisismica indicata tra i reati non estinti dalla sanatoria
norma antisismica indicata tra i reati non estinti dalla sanatoria
norma antisismica indicata tra i reati non estinti dalla sanatoria
richiamato tra le contravvenzioni non estinte dal permesso in sanatoria
richiamato tra le contravvenzioni non estinte dal permesso in sanatoria
richiamato per spiegare che la disciplina antisismica consente solo la riconduzione a conformità, non una sanatoria postuma
limita in cassazione sulle misure cautelari reali la deducibilità del vizio di motivazione ai casi di mancanza o apparenza
base per la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità
non richiamato nel dispositivo, non pertinente al decisum
richiamato per delimitare gli usi agricoli consentiti nelle zone agricole
Massime di principio
- In materia di misure cautelari reali, il giudicato cautelare preclude la riproposizione di questioni già decise quando non sopravvengano elementi fattuali o giuridici realmente nuovi, operando la preclusione allo stato degli atti.
- Nel caso di lottizzazione abusiva, il successivo accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001 non sana il manufatto se manca la doppia conformità, poiché l'opera realizzata in assenza di titolo non è conforme alla disciplina urbanistica al momento della costruzione.
- Va tenuta distinta la sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001 dal condono edilizio: quest'ultimo, se ricorrono i presupposti, può legittimare la singola opera, ma non rende lecita la lottizzazione nel suo complesso né ne verifica la conformità alle scelte di pianificazione urbanistica.
- Nel giudizio di legittimità sulle misure cautelari reali non sono deducibili censure che richiedano una rivalutazione del merito o del compendio probatorio, salvo il caso di mancanza assoluta o mera apparenza della motivazione.
- La sanatoria urbanistica estingue solo le contravvenzioni urbanistiche previste dalla disciplina edilizia, ma non si estende automaticamente ai reati antisismici o alle violazioni in materia di conglomerato cementizio.
- La disciplina edilizia delle zone agricole è vincolistica e richiede sia requisiti soggettivi del richiedente sia un nesso funzionale dell'opera con l'attività agricola; in mancanza di tali presupposti, il titolo non può essere legittimamente rilasciato.
- Il mantenimento del sequestro preventivo è giustificato quando sia ancora necessario impedire il completamento dell'opera abusiva e l'aggravio del carico urbanistico, indipendentemente dalla sopravvenuta richiesta o ottenimento di un titolo ritenuto inefficace.
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