Cassazione Penale, Sentenza n. 27214/2026 del 20/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato, condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ricorreva per cassazione contro la decisione della Corte di appello che aveva mantenuto la condanna a pena detentiva per il delitto tributario relativo all'annualità d'imposta 2013. Con il primo motivo deduceva violazione degli artt. 157 e 159 c.p. per mancata declaratoria di prescrizione: sosteneva che due periodi di sospensione del corso prescrizionale non dovevano essere computati, perché nel primo l'udienza era stata rinviata anche per mancata avvisazione dell'imputato, con prevalenza di tale causa rispetto all'adesione del difensore all'astensione, e nel secondo il rinvio era dipeso da assenza testi e comunque da nomina fiduciaria sopravvenuta, situazione che non avrebbe determinato sospensione. Con il secondo motivo lamentava violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato esame della richiesta di attenuanti generiche e per l'eccessività della pena, rilevando che la Corte territoriale aveva erroneamente qualificato la pena irrogata come vicina ai minimi edittali, mentre la cornice edittale applicabile era diversa da quella indicata nella sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo. Ha escluso dal computo della prescrizione il primo periodo di sospensione, perché l'udienza era stata rinviata anche per la mancata regolare vocatio in ius dell'imputato e, in caso di concorso di cause di rinvio, prevale quella riferibile al giudice, sicché il rinvio per astensione dei difensori non determina sospensione del termine prescrizionale. Ne è conseguito che il reato risultava già prescritto prima della sentenza di appello. La sentenza impugnata è stata quindi annullata senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione. È stato inoltre annullato senza rinvio anche il capo sulla confisca, trattandosi di confisca per equivalente disposta in relazione a fatti anteriori all'entrata in vigore dell'art. 578-bis c.p.p. e non potendo operare, in tale situazione, il mutamento giurisprudenziale sulla natura della misura in senso sfavorevole all'imputato.
Norme richiamate
individua il delitto tributario per cui l'imputato era stato condannato in relazione all'annualità d'imposta 2013.
richiamato per la disciplina della prescrizione del reato e del relativo termine base.
richiamato per la disciplina delle sospensioni del corso della prescrizione; la Corte esclude dal computo una sospensione indebitamente dichiarata.
evocato come norma sulla verifica della regolare costituzione delle parti, preliminare a ogni altra attività processuale.
richiamato insieme all'art. 420 c.p.p. sulla verifica preliminare della regolare costituzione delle parti.
richiamato dal ricorrente per sostenere che il rinvio per nomina fiduciaria sopravvenuta non avrebbe determinato sospensione della prescrizione.
norma oggetto del dibattito sulla prosecuzione della decisione in tema di confisca dopo la declaratoria di prescrizione; la Corte esclude effetti sfavorevoli retroattivi per la confisca per equivalente in fatti anteriori alla sua introduzione.
art. 7 CEDU
richiamato per il principio di legalità e prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie e delle interpretazioni giurisprudenziali sfavorevoli.
art. 1 Prot. 1 CEDU
richiamato a tutela del diritto di proprietà incisa dalla confisca, con esigenza di interpretazione prevedibile e non retroattiva in malam partem.
richiamato in relazione alla funzione delle Sezioni Unite e alla stabilizzazione dell'interpretazione giurisprudenziale.
Massime di principio
- Quando il rinvio del dibattimento è sorretto da una pluralità di ragioni, di cui almeno una riconducibile al giudice o a una nullità della vocatio in ius, non può imputarsi alla sola scelta difensiva l'effetto di sospensione del termine di prescrizione.
- La sospensione della prescrizione prevista da una norma speciale può essere computata solo se il rinvio è stato legittimamente disposto e correttamente sussunto nella fattispecie legale; se il giudice riconosce ex post che la sospensione era stata indebitamente disposta, essa non rileva nel calcolo prescrizionale, anche se il rinvio era formalmente collegato all'istanza o all'adesione della difesa.
- In tema di prescrizione, nei casi di concorso tra una causa di rinvio riferibile all'imputato o al difensore e una riferibile al giudice, prevale la seconda e il rinvio non determina sospensione del corso della prescrizione.
- Se il reato risulta estinto per prescrizione prima della decisione di legittimità, la sentenza di merito va annullata senza rinvio e restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso che incidono solo sul merito o sul trattamento sanzionatorio.
- La confisca per equivalente, quando colpisce beni in relazione a fatti anteriori all'introduzione dell'art. 578-bis c.p.p., non può essere mantenuta in base a un successivo mutamento giurisprudenziale sfavorevole se ciò si tradurrebbe in un effetto retroattivo in malam partem non prevedibile per il destinatario del precetto.
- Il giudice di legittimità deve verificare d'ufficio la legalità della confisca quando i relativi presupposti emergano dagli atti e la misura risulti illegittima o non più consentita per ragioni di diritto sostanziale o convenzionale.
- Il principio di prevedibilità tutela l'affidamento del consociato non solo rispetto alla legge scritta, ma anche rispetto a un orientamento giurisprudenziale consolidato, specie se proveniente dalle Sezioni Unite, e impedisce che un overruling sfavorevole produca effetti peggiorativi su fatti pregressi.
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