Cassazione Penale, Sentenza n. 27212/2026 del 20/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un procedimento cautelare personale relativo a un’indagine su un’ingente importazione di cocaina. Il GIP aveva inizialmente rigettato la richiesta di custodia cautelare in carcere formulata dal pubblico ministero, ritenendo sussistenti i gravi indizi ma non le esigenze cautelari. In sede di appello cautelare, il Tribunale di Catanzaro ha riformato il provvedimento e applicato la custodia in carcere all’indagato, ritenendo elevato il pericolo di recidiva. Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cinque motivi: 1) inutilizzabilità delle chat Sky ECC e violazione dei principi in tema di acquisizione transnazionale della prova tramite ordine europeo di indagine, sostenendo che l’autorità italiana avrebbe dovuto verificare la legalità dell’attività captativa svolta in Francia e l’accessibilità dei dati grezzi e delle chiavi di cifratura; 2) violazione del diritto di accesso alla prova e di difesa, per l’asserita mancata conoscenza delle modalità di estrapolazione dei dati e l’assenza dei verbali operativi dell’autorità francese; 3) vizi motivazionali e violazione delle norme sul concorso di persone e sul reato in materia di stupefacenti, contestando la gravità indiziaria e l’attribuzione all’indagato del ruolo nell’esfiltrazione della droga; 4) omessa motivazione sull’aggravante mafiosa ex art. 416-bis.1 c.p., nelle declinazioni del metodo mafioso e dell’agevolazione della cosca indicata nell’imputazione; 5) violazione di legge e difetto di motivazione sulla concretezza e attualità delle esigenze cautelari e sul pericolo di reiterazione, anche in considerazione della detenzione in atto e del fine pena futuro.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi. Ha affermato, quanto ai primi due motivi, che nell’ambito dell’ordine europeo di indagine opera il principio di fiducia reciproca tra Stati membri e che l’autorità giudiziaria italiana non può sindacare le modalità di acquisizione della prova compiute nello Stato di esecuzione; inoltre, l’impossibilità di accedere all’algoritmo di decriptazione non integra di per sé una violazione dei diritti fondamentali, se la difesa può attivare rimedi effettivi nello Stato di esecuzione e il giusto processo è garantito nel successivo procedimento. Quanto al terzo motivo, ha ribadito il limite del sindacato di legittimità sulla motivazione del giudice cautelare, osservando che il Tribunale aveva dato conto in modo non illogico degli elementi indiziari, anche in relazione all’identificazione dell’indagato nelle conversazioni intercettate. Sul quarto motivo, ha ritenuto che l’ordinanza avesse motivato le esigenze cautelari non sulla sola contestazione dell’aggravante mafiosa, ma sulla particolare proclività a delinquere desunta dall’organizzazione di un’operazione criminale di rilevante portata economica e offensiva. Sul quinto motivo, ha escluso che lo stato detentivo impedisca di per sé la valutazione del pericolo di reiterazione, richiamando l’orientamento per cui non esistono titoli detentivi assolutamente ostativi alla possibilità di riacquistare la libertà, anche temporaneamente. È seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione, ma la Corte ne restringe l’operatività rispetto alle doglianze che mirano a rivalutare il merito del quadro indiziario o dell’apprezzamento cautelare.
norma richiamata dalla difesa per contestare la gravità indiziaria necessaria per la misura cautelare.
norma evocata per sostenere l’insussistenza dell’attualità e concretezza del pericolo di reiterazione; la Corte ribadisce che il pericolo può desumersi anche da una spiccata proclività a delinquere.
richiamato quale parametro motivazionale dell’ordinanza cautelare; il Tribunale, nel decidere sull’appello del pubblico ministero, deve motivare anche sulla sussistenza dei gravi indizi già affermati dal GIP.
l’aggravante mafiosa era contestata nella duplice forma del metodo mafioso e dell’agevolazione della cosca; la Corte rileva che non è stata esclusa e che comunque la motivazione cautelare si fonda sulla pericolosità desunta dalla condotta criminosa.
richiamato nell’imputazione per il concorso di persone nel reato.
richiamato nell’imputazione quale circostanza aggravante contestata nel capo di imputazione riportato dalla sentenza.
richiamato nell’imputazione quale continuazione, senza ulteriore specificazione nella motivazione della Corte.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice relativa al traffico di stupefacenti, base del capo d’accusa concernente l’importazione di cocaina.
art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990
richiamato nel capo di incolpazione come aggravante del reato in materia di stupefacenti.
invocato dalla difesa per sostenere l’inutilizzabilità delle intercettazioni e dei dati acquisiti; la Corte esclude che, nel caso di OEI, l’autorità italiana possa sindacare le modalità di acquisizione nello Stato di esecuzione.
richiamato dalla difesa in tema di acquisizione e documentazione delle intercettazioni.
richiamato dalla difesa a sostegno della contestazione di utilizzabilità degli esiti captativi.
evocato dalla difesa in relazione al diritto alla prova e alla difesa provando.
richiamato per sostenere l’inutilizzabilità della prova asseritamente illegittimamente acquisita.
richiamato in relazione al vizio di motivazione dell’ordinanza cautelare.
citato dalla difesa nel primo motivo, nel contesto della trasmissione e dell’utilizzo di atti/prove provenienti da altro procedimento o Stato.
citato dalla difesa nel primo motivo, come parametro della legalità delle intercettazioni.
citato dalla difesa nel primo motivo, sempre in relazione alle intercettazioni telematiche.
citato dalla difesa nel primo motivo, in tema di autorizzazione alle intercettazioni.
citato dalla difesa nel primo motivo in relazione alla disciplina delle intercettazioni e alla documentazione delle operazioni.
richiamato dalla difesa nel primo motivo in tema di ordine europeo di indagine e acquisizione transnazionale della prova.
art. 24 d.lgs. n. 108 del 2017
richiamato dalla difesa nel primo motivo quale norma di raccordo con l’OEI.
art. 43 d.lgs. n. 108 del 2017
richiamato dalla difesa nel primo motivo sul tema della cooperazione giudiziaria penale e dell’OEI.
art. 2 Cost.
citato dalla difesa nel primo motivo per prospettare una violazione dei principi costituzionali in materia di libertà e giusto processo.
art. 15 Cost.
citato dalla difesa nel primo motivo, nel quadro delle garanzie delle comunicazioni e della libertà individuale.
art. 6 CEDU
richiamato dalla difesa per sostenere la violazione del giusto processo e del diritto di difesa.
art. 6 TUE
richiamato dalla difesa nel primo motivo in tema di diritti fondamentali dell’Unione.
art. 6 Carta di Nizza
richiamato dalla difesa nel primo motivo a tutela del diritto a un processo equo.
art. 31 Direttiva 2014/41/UE
richiamato per sostenere la pretesa violazione, da parte dell’autorità francese, della disciplina europea sull’ordine europeo di indagine.
considerando n. 19 Direttiva 2014/41/UE
evocato dalla difesa per sostenere che la presunzione di conformità ai diritti fondamentali sarebbe solo relativa.
Massime di principio
- Nel procedimento cautelare, se il GIP ha negato la misura per difetto di esigenze cautelari pur ritenendo sussistenti i gravi indizi, il tribunale investito dell’appello del pubblico ministero deve comunque motivare in modo adeguato anche sulla gravità indiziaria, perché l’indagato non ha interesse a dolersi della parte del provvedimento a lui favorevole e il giudice dell’impugnazione può valutare tutti gli elementi dell’art. 292 c.p.p.
- In tema di ordine europeo di indagine, l’autorità giudiziaria italiana non è, di regola, autorizzata a sindacare la regolarità delle modalità con cui lo Stato di esecuzione ha raccolto le prove: opera il principio di fiducia reciproca tra Stati membri, che fonda l’utilizzabilità degli elementi acquisiti, salvo specifica allegazione e prova di una violazione dei diritti fondamentali.
- L’assenza di accesso all’algoritmo di decriptazione o alle chiavi tecniche di lettura dei messaggi non determina automaticamente inutilizzabilità della prova, se il contraddittorio e il giusto processo sono garantiti nel procedimento successivo e la difesa dispone di rimedi effettivi nello Stato di esecuzione per contestare legalità e proporzionalità della raccolta dati.
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento cautelare relativo ai gravi indizi di colpevolezza è limitato alla verifica della coerenza logica e dell’adeguatezza argomentativa; non può tradursi in una rivalutazione del compendio indiziario o nella proposta di una diversa lettura delle risultanze di fatto.
- Il pericolo di reiterazione può essere desunto anche dalla particolare capacità organizzativa e dalla spiccata proclività a delinquere emergente dalla condotta criminosa, e non è escluso in via automatica dallo stato di detenzione dell’indagato, poiché l’ordinamento penitenziario non prevede titoli detentivi assolutamente ostativi alla possibilità di riacquistare la libertà, anche temporaneamente.
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