Cassazione Penale, Sentenza n. 27215/2026 del 20/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato in primo grado per tre reati tributari commessi nell'ambito della gestione di una cooperativa sociale: emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti in concorso con il legale rappresentante, omessa presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini delle imposte dirette e IVA, e occultamento delle scritture contabili. La Corte di appello aveva dichiarato estinti per prescrizione alcuni segmenti temporali del capo A e del capo B e aveva rideterminato la pena. Il ricorso per cassazione articolava cinque motivi: 1) errata individuazione del termine di prescrizione e della sua incidenza sul capo A, sostenendo che la prescrizione di parte delle fatture avrebbe imposto una più marcata riduzione del trattamento sanzionatorio; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla continuazione interna al capo A, per mancata individuazione del reato base, dei reati satellite, degli anni di imposta e delle società destinatarie, oltre che dell'aumento di pena; 3) e 4) carenza di motivazione sull'elemento materiale e su quello soggettivo del reato di emissione di fatture false, assumendo che la Corte avesse aderito acriticamente alle risultanze della Guardia di finanza senza confrontarsi con i dati difensivi su prestazioni, dipendenti, pagamenti e tracciabilità; 5) omessa riqualificazione dell'occultamento delle scritture nella violazione amministrativa di cui al d.lgs. 471/1997 e mancata considerazione dei cosiddetti costi neri ai fini del capo B.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure sul capo A relative alla materialità e al dolo fossero già state affrontate nei giudizi di merito con motivazione non illogica, anche attraverso il raccordo tra sentenza di primo e di secondo grado, valorizzando gli accertamenti della Guardia di finanza, l'assenza di una reale struttura operativa della cooperativa, le dichiarazioni del legale rappresentante formale e l'oggettiva inesistenza delle operazioni fatturate. Ha poi ritenuto inammissibili i motivi sulla riqualificazione del capo C e sui costi neri, perché generici e non assistiti da specifici elementi. Quanto ai primi due motivi, li ha considerati non consentiti in cassazione perché non specificamente devoluti in appello nei termini poi prospettati, con conseguente interruzione della catena devolutiva; ha inoltre osservato che la doglianza sulla prescrizione non era correttamente impostata e che quella sulla continuazione era generica e priva di interesse. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 81 cpv., 110 c.p.
richiamati per descrivere il concorso e la continuazione contestati nei capi di imputazione
art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000
norma che incrimina l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000
norma sull'omessa presentazione della dichiarazione annuale
art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000
norma sull'occultamento o distruzione di documenti contabili
art. 157 c.p.
richiamato nel motivo sulla prescrizione
art. 160 c.p.
richiamato nel motivo sulla prescrizione
art. 17 comma 1-bis d.lgs. n. 74 del 2000
richiamato nel motivo sulla prescrizione
art. 133 c.p.
richiamato per la censura sulla determinazione della pena
art. 9 d.lgs. n. 471 del 1997
invocato dalla difesa come possibile riqualificazione amministrativa della condotta di occultamento delle scritture
art. 616 c.p.p.
base per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
art. 618 c.p.p.
non espressamente citato nel dispositivo, ma il provvedimento richiama il potere di aumentare la sanzione in caso di inammissibilità nei limiti previsti dalla normativa di riferimento
art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017
richiamato per l'aumento della somma dovuta alla Cassa delle ammende oltre il massimo edittale
art. 192 c.p.p.
non citato espressamente, ma il ragionamento sulla valutazione coordinata degli elementi probatori e sulla tenuta logica della motivazione si colloca nel tema della valutazione della prova
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la sentenza di appello può essere letta congiuntamente a quella di primo grado quando la motivazione d'appello si innesta su quella precedente e le censure ripropongono questioni già esaminate, salvo che l'appello contenga specifiche doglianze nuove o puntuali: in tal caso una risposta meramente assertiva o di stile è censurabile.
- Le doglianze che investono la sussistenza dell'elemento materiale e del dolo del reato sono inammissibili se non si confrontano in modo effettivo con il compendio motivazionale dei giudici di merito e con gli elementi oggettivi valorizzati in sentenza, specialmente quando l'accertamento si fonda su riscontri plurimi e coerenti.
- Nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, la dimostrazione della sostanziale inesistenza delle prestazioni può desumersi da elementi fattuali oggettivi, quali l'assenza di una reale struttura operativa, la mancanza di rapporti effettivi con le società destinatarie e la sistematicità della condotta.
- Le censure sulla prescrizione e sulla continuazione non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione se non risultano specificamente devolute in appello; in assenza di tale devoluzione, il motivo è tardivo e inammissibile.
- La contestazione sulla determinazione del trattamento sanzionatorio deve essere specifica: non è sufficiente dolersi in astratto della mancata individuazione del reato più grave o della continuazione, se non si censurano concretamente la pena base e l'entità degli aumenti.
- I motivi di appello generici non possono essere trasformati in motivi di ricorso ammissibili solo perché la sentenza impugnata li abbia respinti sinteticamente; la loro genericità permane anche in cassazione.
- La richiesta di riqualificazione di una condotta penale in illecito amministrativo richiede l'allegazione di elementi fattuali e giuridici specifici idonei a sostenere la diversa qualificazione, non essendo sufficiente una mera affermazione difensiva.
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