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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27211/2026 del 20/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La vicenda riguarda una condanna confermata in appello per guida in stato di ebbrezza alcolica, aggravata dall’avere causato un incidente stradale e dall’orario notturno, commessa a Bari il 1° marzo 2020. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: nullità della sentenza per inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 157, comma 8, 171, 177, 178, 179, 415-bis e 552 c.p.p. In particolare, ha contestato la ritualità della notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, eseguita con deposito presso la casa comunale e raccomandata informativa, assumendo che l’imputata non avesse mai ricevuto l’avviso e che la cartolina non recasse una sottoscrizione riconducibile a lei, ma solo numeri e cifre. La difesa ha anche dedotto di avere tempestivamente eccepito la nullità già alla prima udienza dibattimentale e di averla riproposta in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso nei termini indicati. Ha rilevato, da un lato, che per la notificazione all’imputato mediante deposito in casa comunale ex art. 157, comma 8, c.p.p. occorre il previo esperimento cumulativo delle modalità previste dai commi precedenti della norma; dall’altro, ha considerato decisivo l’errore di fatto della Corte territoriale, che aveva ritenuto valida la notifica sul presupposto dell’avvenuta sottoscrizione della cartolina di ricevimento da parte dell’imputata, mentre dalla cartolina emergeva soltanto una sequenza di numeri e cifre, inidonea a dimostrare con certezza la conoscenza dell’atto. La nullità, tempestivamente eccepita e non sanata, è stata ritenuta estesa anche al decreto di citazione diretta a giudizio e ha comportato l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado, con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari per l’ulteriore corso.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 285 del 1992

    Norma incriminatrice della guida in stato di ebbrezza alcolica, nella fascia più grave, contestata all’imputata per la guida in condizioni di ebbrezza con aggravanti di incidente stradale e orario notturno.

  • art. 157, comma 8, c.p.p.

    La notificazione mediante deposito presso la casa comunale presuppone il previo esperimento cumulativo delle modalità previste dai commi precedenti; la conoscenza dell’atto decorre dal ricevimento della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito.

  • art. 171 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa come norma violata in relazione alla dedotta irregolarità della notificazione.

  • art. 177 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa come norma violata in relazione alla dedotta nullità processuale.

  • art. 178 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa come norma violata per lesione delle prerogative difensive derivanti da notificazione irregolare.

  • art. 179 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa come norma violata per nullità dedotta in relazione alla notificazione dell’avviso ex art. 415-bis c.p.p.

  • art. 415-bis c.p.p.

    L’avviso di conclusione delle indagini preliminari deve essere ritualmente notificato, a pena di nullità, per consentire l’esercizio delle prerogative difensive dell’indagato.

  • art. 552 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa quale ulteriore norma processuale asseritamente violata; la nullità della notifica si estende al decreto di citazione diretta a giudizio.

  • art. 161 c.p.p.

    La Corte osserva che, a fronte dell’elezione di domicilio, avrebbe dovuto trovare applicazione questa disciplina, a prescindere dalla ritualità concretamente seguita.

  • art. 569 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo; assente.

Massime di principio

  • In tema di notificazioni all’imputato, il deposito dell’atto in casa comunale ex art. 157, comma 8, c.p.p. è legittimo solo se siano stati previamente e cumulativamente esperiti gli adempimenti notificatori previsti dai commi precedenti, con priorità rispetto alla consegna personale o a soggetti abilitati presso abitazione o luogo di lavoro.
  • La prova del perfezionamento della notificazione ex art. 157, comma 8, c.p.p. richiede il ricevimento della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito; non è applicabile la disciplina della giacenza propria delle notifiche postali.
  • Quando la validità della notificazione dipende da un documento di ricevimento, l’errore di fatto del giudice che attribuisca alla cartolina una firma inesistente non può sorreggere la conclusione di regolarità dell’atto se il documento mostra soltanto segni privi di valore identificativo.
  • La nullità della notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, se tempestivamente eccepita e non sanata, si propaga agli atti successivi che da essa dipendono, incluso il decreto di citazione a giudizio.
  • Il giudice di legittimità, in presenza di un dedotto error in procedendo, può accedere direttamente agli atti processuali per verificare la fondatezza della censura notificatoria.

Come è indicizzato

MaterieIntercettazioniImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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