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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27219/2026 del 20/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Il procedimento trae origine da un sequestro preventivo disposto dal GIP su denaro e beni della persona fisica e della società da lui rappresentata, in funzione della confisca, nell'ambito di un'indagine per utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti al fine di abbattere l'imponibile fiscale. Il Tribunale del riesame ha rigettato l'impugnazione ritenendo sussistenti il fumus delicti, sulla base dell'asserita impossibilità della società emittente di eseguire tutte le prestazioni fatturate per carenza di mezzi e personale, e il periculum in mora, valorizzando la modestia dei redditi e del patrimonio dell'indagato e l'insufficienza delle disponibilità e dei beni della società a coprire il profitto ipotizzato. In cassazione sono stati proposti tre motivi identici nei due ricorsi: 1) motivazione apparente sulla sussistenza del fumus delicti; 2) motivazione apparente sulla sussistenza del periculum in mora; 3) omessa motivazione su adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare reale. Il ricorrente ha quindi contestato sia la tenuta motivazionale del provvedimento sia la correttezza dei presupposti cautelari del sequestro finalizzato alla confisca.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che il Tribunale avesse comunque esposto una motivazione non meramente apparente sulla riferibilità delle fatture a operazioni inesistenti. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede una specifica motivazione del periculum in mora e che non è sufficiente richiamare in modo intuitivo o automatico la sola modesta consistenza del patrimonio del destinatario o del bene oggetto di vincolo. Il terzo motivo è stato assorbito. Ne è derivato l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata al Tribunale di Matera in diversa composizione, limitatamente alla verifica dell'effettiva sussistenza delle condizioni che giustificano il sequestro in relazione al pericolo nel ritardo. Il Procuratore generale aveva concluso nello stesso senso. La decisione finale è quindi di annullamento con rinvio parziale.

Norme richiamate

  • art. 12-bis d.lgs. 74/2000

    norma posta a base del sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto nei reati tributari

  • art. 19 d.lgs. 231/2001

    richiamato per il sequestro sui beni della società nell'ambito della responsabilità dell'ente

  • art. 53 d.lgs. 231/2001

    richiamato per il sequestro di beni dell'ente nei limiti del profitto o del prezzo del reato

  • art. 321, comma 2, c.p.p.

    il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede motivazione concisa anche sul periculum in mora, salvo i casi di cose intrinsecamente confiscabili ex lege

  • art. 240 c.p.

    la confisca cui è funzionale il sequestro è l'ablazione che giustifica l'anticipazione cautelare

  • art. 325, comma 1, c.p.p.

    nei provvedimenti cautelari reali sono deducibili in cassazione solo violazioni di legge

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    la mancanza assoluta o apparenza della motivazione integra violazione di legge deducibile in cassazione

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    i provvedimenti devono essere motivati a pena di nullità

  • art. 111, comma 6, Cost.

    fondamento costituzionale dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro un provvedimento cautelare reale è deducibile, oltre alla violazione di legge, anche la mancanza assoluta o meramente apparente della motivazione; non è invece consentito sindacare la semplice logicità o maggiore o minore persuasività della motivazione.
  • Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere una motivazione, sia pure concisa, anche sul periculum in mora, cioè sulla necessità di anticipare l'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio.
  • La sola esiguità del patrimonio del destinatario della misura, o la sola natura fungibile del denaro sequestrato, non basta di per sé a dimostrare il pericolo che la confisca futura resti ineffettiva.
  • Non è ammissibile un automatismo tra obbligatorietà della confisca e sussistenza del periculum: il giudice deve verificare in concreto elementi oggettivi che rendano necessaria la prevenzione della dispersione o sottrazione dei beni.
  • Quando il vincolo colpisce beni aziendali o disponibilità finanziarie, la motivazione deve esplicitare perché quei beni siano attualmente e concretamente esposti al rischio che la futura ablazione sia vanificata; valutazioni meramente intuitive o fondate solo sulla modestia del patrimonio sono insufficienti.

Come è indicizzato

MaterieFatture falseSequestro preventivoEsigenze cautelariImpugnazioniInteresse o vantaggio
RamiReati tributariResponsabilità enti (231)Misure cautelariProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

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