Cassazione Penale, Sentenza n. 27217/2026 del 20/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda un amministratore di società condannato per omesso versamento dell’IVA. Secondo i giudici di merito, nella qualità di legale rappresentante della società, non aveva versato entro il termine previsto l’IVA dovuta per l’anno d’imposta 2017, per l’importo di euro 860.252,98, integrando così il reato di cui all’art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il reato ex art. 10-ter presuppone che il debito IVA risulti dalla dichiarazione annuale regolarmente presentata; poiché nella specie la dichiarazione IVA non era stata presentata, la fattispecie non poteva sussumersi nell’art. 10-ter ma, semmai, nell’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso nei limiti indicati: ha rilevato che l’art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 richiede la presentazione della dichiarazione annuale IVA e che, in mancanza di essa, non può configurarsi il reato di omesso versamento, ma eventualmente quello di omessa dichiarazione. Poiché dai fatti accertati risultava pacificamente che la dichiarazione IVA non era stata presentata, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado perché il fatto contestato ex art. 10-ter non sussiste. Ha inoltre disposto la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano per le valutazioni in ordine al diverso reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000.
Norme richiamate
art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
richiamato per la requisitoria scritta del Pubblico Ministero in cassazione
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
norma dedotta a fondamento del ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione
art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000
configura il reato di omesso versamento dell’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo; presuppone la dichiarazione annuale regolarmente presentata
art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000
fattispecie alternativa richiamata dalla Corte per l’ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione IVA
artt. 516 e 521 cod. proc. pen.
richiamati per affermare la diversità del fatto e l’impossibilità di una mera riqualificazione giuridica nel caso esaminato
art. 611, comma 1-sexies, cod. proc. pen.
menzionato per escludere che il caso rientrasse nella mera diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto
art. 517 cod. proc. pen.
citato implicitamente nel passaggio sulla diversità del fatto e sulla contestazione del fatto diverso
art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000
la mancata presentazione della dichiarazione IVA rende configurabile, in ipotesi, il diverso reato di omessa dichiarazione
art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000
la pena più lieve è riservata a chi omette il versamento di quanto risulta dalla propria dichiarazione tempestivamente presentata
Massime di principio
- Il delitto di omesso versamento dell’IVA ex art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 richiede che il debito d’imposta sia determinato dalla dichiarazione annuale validamente e tempestivamente presentata; in assenza della dichiarazione, la fattispecie non è integrata.
- L’imposta dovuta ai fini dell’art. 10-ter è quella risultante dalla dichiarazione annuale del contribuente, non quella ricostruita in base alle scritture contabili o ad altre risultanze extracontabili, salvo che il dato dichiarativo non sia giustificato dall’esame formale della dichiarazione.
- Ai fini probatori non è necessario che la dichiarazione fiscale sia materialmente acquisita al fascicolo, purché il giudice accerti con certezza oltre ogni ragionevole dubbio che l’omesso versamento riguardi l’IVA risultante da una dichiarazione annuale regolarmente presentata.
- La mancata presentazione della dichiarazione annuale IVA sposta il fatto nell’alveo dell’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, con conseguente diversità del fatto rispetto all’omesso versamento punito dall’art. 10-ter.
- Quando l’istruttoria evidenzia l’omessa presentazione della dichiarazione, non si tratta di mera diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto, ma di fatto diverso, con le conseguenze processuali proprie in tema di contestazione e corrispondenza tra accusa e decisione.
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