Cassazione Civile, Ordinanza n. 04166/2023 del 10/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un professionista ingegnere aveva proposto opposizione a un decreto ingiuntivo con cui l'INPS gli chiedeva il pagamento di contributi dovuti alla Gestione separata sui redditi da attività libero-professionale prodotti nell'anno 2011, oltre sanzioni civili. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione, ma la Corte d'appello di Bologna, in riforma, l'aveva rigettata ritenendo che la prescrizione quinquennale decorresse dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi (30.09.2012) e che, al primo atto interruttivo dell'INPS ricevuto il 23.08.2017, il termine non fosse ancora spirato. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 2948 c.c. e della L. n. 335/1995 per avere individuato il dies a quo della prescrizione nella dichiarazione dei redditi anziché nella scadenza del versamento contributivo; 2) violazione dell'art. 2941, n. 8, c.c. e della L. n. 335/1995, contestando la sospensione della prescrizione per la mancata indicazione dei redditi nella dichiarazione; 3) violazione di varie disposizioni in materia di Gestione separata e del principio dell'onere della prova, sostenendo l'inapplicabilità dell'iscrizione d'ufficio e della disciplina previdenziale italiana nei confronti di un soggetto residente nella Repubblica di San Marino.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito dichiarando il professionista non tenuto a versare alla Gestione separata INPS il credito contributivo relativo alle prestazioni libero-professionali del 2011, perché il credito risultava già prescritto alla data del primo atto interruttivo del 23.08.2017. La Corte ha precisato che il termine originario di versamento, fissato al 18.06.2012, era stato differito al 09.07.2012 dal D.P.C.M. 6.6.2012, con conseguente maturazione della prescrizione prima dell'atto interruttivo. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'INPS.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
primo, secondo e terzo motivo formulati ai sensi della norma
viene utilizzato come parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto in cassazione
invocato dal ricorrente per escludere che la mancata dichiarazione dei redditi potesse sospendere la prescrizione; il motivo è stato comunque assorbito
art. 3, comma 9, L. n. 335/1995
richiamato nei primi due motivi
norma sulla prescrizione dei contributi previdenziali, applicata nel senso che la relativa decorrenza va collegata alla scadenza del versamento dovuto
art. 2, commi 25 e 26, L. n. 335/1995
richiamato dal ricorrente per contestare l'obbligo contributivo alla Gestione separata
art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011, conv. in L. n. 111/2011
richiamato nel quadro normativo invocato contro l'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata
artt. 3 e 8 D.Lgs. n. 103/1996
richiamati dal ricorrente nella censura sull'inapplicabilità della disciplina previdenziale italiana
art. 22, commi 1 e 3, L. n. 576/1980
richiamato dal ricorrente nel medesimo motivo
richiamato dal ricorrente nel medesimo motivo
art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003
richiamato dal ricorrente nel medesimo motivo
richiamato dal ricorrente in tema di onere della prova
D.P.C.M. 6.6.2012
originaria scadenza differita dal 18.06.2012 al 09.07.2012
considerato dalla Corte come norma inderogabile da applicare per individuare il termine di scadenza del versamento e, quindi, il momento iniziale della prescrizione
Massime di principio
- Nella materia dei contributi previdenziali, il dies a quo della prescrizione va individuato nella scadenza del termine per il versamento del contributo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti disposti da fonti normative o regolamentari applicabili, e non nella diversa data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
- I decreti che differiscono il termine di versamento dei contributi devono essere applicati dal giudice come norme inderogabili ai fini della verifica del maturare della prescrizione.
- Se, alla data del primo atto interruttivo, il termine quinquennale di prescrizione è già spirato in base alla corretta scadenza contributiva, il credito previdenziale deve essere dichiarato prescritto, con decisione nel merito senza rinvio quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto.
- I motivi di ricorso che restano privi di rilievo decisivo dopo l'accoglimento della censura dirimente vengono assorbiti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04109/2023 del 10/02/2023
- ordinanza_civile · 10 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04115/2023 del 10/02/2023
- ordinanza_civile · 10 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04116/2023 del 10/02/2023
- ordinanza_civile · 10 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04117/2023 del 10/02/2023
- ordinanza_civile · 10 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04118/2023 del 10/02/2023
- ordinanza_civile · 10 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04119/2023 del 10/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →