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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04166/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un professionista ingegnere aveva proposto opposizione a un decreto ingiuntivo con cui l'INPS gli chiedeva il pagamento di contributi dovuti alla Gestione separata sui redditi da attività libero-professionale prodotti nell'anno 2011, oltre sanzioni civili. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione, ma la Corte d'appello di Bologna, in riforma, l'aveva rigettata ritenendo che la prescrizione quinquennale decorresse dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi (30.09.2012) e che, al primo atto interruttivo dell'INPS ricevuto il 23.08.2017, il termine non fosse ancora spirato. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 2948 c.c. e della L. n. 335/1995 per avere individuato il dies a quo della prescrizione nella dichiarazione dei redditi anziché nella scadenza del versamento contributivo; 2) violazione dell'art. 2941, n. 8, c.c. e della L. n. 335/1995, contestando la sospensione della prescrizione per la mancata indicazione dei redditi nella dichiarazione; 3) violazione di varie disposizioni in materia di Gestione separata e del principio dell'onere della prova, sostenendo l'inapplicabilità dell'iscrizione d'ufficio e della disciplina previdenziale italiana nei confronti di un soggetto residente nella Repubblica di San Marino.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito dichiarando il professionista non tenuto a versare alla Gestione separata INPS il credito contributivo relativo alle prestazioni libero-professionali del 2011, perché il credito risultava già prescritto alla data del primo atto interruttivo del 23.08.2017. La Corte ha precisato che il termine originario di versamento, fissato al 18.06.2012, era stato differito al 09.07.2012 dal D.P.C.M. 6.6.2012, con conseguente maturazione della prescrizione prima dell'atto interruttivo. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'INPS.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    primo, secondo e terzo motivo formulati ai sensi della norma

    viene utilizzato come parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto in cassazione

  • art. 2941, n. 8, c.c.

    invocato dal ricorrente per escludere che la mancata dichiarazione dei redditi potesse sospendere la prescrizione; il motivo è stato comunque assorbito

  • art. 3, comma 9, L. n. 335/1995

    richiamato nei primi due motivi

    norma sulla prescrizione dei contributi previdenziali, applicata nel senso che la relativa decorrenza va collegata alla scadenza del versamento dovuto

  • art. 2, commi 25 e 26, L. n. 335/1995

    richiamato dal ricorrente per contestare l'obbligo contributivo alla Gestione separata

  • art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011, conv. in L. n. 111/2011

    richiamato nel quadro normativo invocato contro l'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata

  • artt. 3 e 8 D.Lgs. n. 103/1996

    richiamati dal ricorrente nella censura sull'inapplicabilità della disciplina previdenziale italiana

  • art. 22, commi 1 e 3, L. n. 576/1980

    richiamato dal ricorrente nel medesimo motivo

  • D.M. n. 281/1996

    richiamato dal ricorrente nel medesimo motivo

  • art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003

    richiamato dal ricorrente nel medesimo motivo

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di onere della prova

  • D.P.C.M. 6.6.2012

    originaria scadenza differita dal 18.06.2012 al 09.07.2012

    considerato dalla Corte come norma inderogabile da applicare per individuare il termine di scadenza del versamento e, quindi, il momento iniziale della prescrizione

Massime di principio

  • Nella materia dei contributi previdenziali, il dies a quo della prescrizione va individuato nella scadenza del termine per il versamento del contributo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti disposti da fonti normative o regolamentari applicabili, e non nella diversa data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
  • I decreti che differiscono il termine di versamento dei contributi devono essere applicati dal giudice come norme inderogabili ai fini della verifica del maturare della prescrizione.
  • Se, alla data del primo atto interruttivo, il termine quinquennale di prescrizione è già spirato in base alla corretta scadenza contributiva, il credito previdenziale deve essere dichiarato prescritto, con decisione nel merito senza rinvio quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto.
  • I motivi di ricorso che restano privi di rilievo decisivo dopo l'accoglimento della censura dirimente vengono assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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