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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12971/2024 del 13/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Tony Trans ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano che l'aveva ritenuta contrattualmente responsabile nei confronti di XPO della perdita di un carico affidato a un sub-vettore e l'aveva condannata a manlevare XPO verso Generali. In cassazione ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 1693 c.c. (contestando la prova della consegna e l'attribuzione della responsabilità), violazione degli artt. 4 e 5.2 del contratto di trasporto (sostenendo che i controlli eseguiti erano conformi e che la manleva non poteva essere applicata) e nullità della motivazione per apparente insufficienza rispetto alla valutazione della testimonianza della dipendente XPO. Prima ancora, si è discussa la questione procedurale relativa alla validità del deposito in cassazione di una copia digitale della sentenza priva dell'attestazione di cancelleria (glifo), e dunque l'ammissibilità e tempestività del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della Tony Trans e l'ha condannata al pagamento delle spese di giudizio in favore della controricorrente. Sul profilo procedurale la Corte ha affermato che, in regime di processo telematico, il deposito del duplicato informatico della decisione impugnata integra l'onere di cui all'art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., e quindi il deposito effettuato dal ricorrente è stato ritenuto valido e tempestivo. Sulla sostanza, tuttavia, i motivi proposti erano inammissibili: le censure attengono a valutazioni di fatto o a ricostruzioni alternative del contenuto contrattuale non adeguatamente fondate su specifiche violazioni dei canoni di interpretazione e pertanto non idonee a sorreggere il gravame in cassazione; infine la doglianza sulla motivazione non ha colpito tutte le autonome ragioni della decisione di appello e risulta in ogni caso infondata.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    richiede il deposito di copia autentica della decisione impugnata

    In regime telematico l'onere e' assolto sia con la copia informatica recante la stampigliatura del numero cronologico e della data di pubblicazione sia con il duplicato informatico (che equivale all'originale). Se viene depositata copia analogica tratta da duplicato informatico, va attestata la conformita' da parte del difensore; i dati di pubblicazione, se contestati, possono essere acquisiti dal fascicolo informatico o attestati dalla cancelleria.

  • art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (richiamato)

    equivalenza all'originale delle copie informatiche anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformita' all'originale

    Consente al difensore di estrarre e attestare conformita' delle copie informatiche; tuttavia la competenza amministrativa relativa alla pubblicazione resta della cancelleria. Il duplicato informatico, prodotto secondo i requisiti tecnici, e' comunque equivalente all'originale.

  • d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), artt. 1 e 23-bis

    i duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti

    Definisce copia informatica e duplicato informatico; stabilisce pari valore giuridico dei duplicati prodotti in conformita' alle linee guida AgID, fondamento per ritenere valido il duplicato informatico depositato in cassazione.

  • art. 1693 c.c.

    disciplina la responsabilita' del vettore e la relativa presunzione di responsabilita'

    Pone a carico del vettore una presunzione di responsabilita' per la perdita o l'avaria della cosa durante il trasporto, superabile solo con prova specifica del caso fortuito o di forza maggiore; la Corte di merito ha valutato che Tony Trans non ha fornito tale prova in relazione al sub-vettore.

  • art. 360 c.p.c. (nn. 3 e 4)

    consente la cassazione per violazione di legge e per nullita' della motivazione

    Limita la sindacabilita' in cassazione: non e' possibile rimettere in discussione valutazioni di fatto o la normale sussunzione dei fatti se non nei limiti consentiti; vizi di interpretazione contrattuale devono essere adeguatamente specificati.

  • art. 4 del contratto di trasporto tra Tony Trans e XPO

    prevedeva la possibilita' di affidare a sub-vettori a determinate condizioni e stabiliva che il vettore rimane responsabile nei confronti del committente e si impegna a manlevare

    Il contratto imponeva a Tony Trans obblighi di verifica del sub-vettore e prevede espressa responsabilita' e manleva in favore del committente; la Corte territoriale ha ritenuto che Tony Trans non abbia adempiuto ai controlli e agli obblighi contrattuali, giustificando la responsabilita' contrattuale.

Massime di principio

  • Nel processo telematico il duplicato informatico della sentenza, se correttamente estratto dal fascicolo telematico, ha valore equivalente all'originale e soddisfa l'onere di deposito di copia autentica ai fini dell'art. 369 c.p.c.; la mancata presenza della stampigliatura della pubblicazione non determina automaticamente l'improcedibilità se il duplicato e' documentabile e i dati di pubblicazione possono essere acquisiti dal fascicolo o certificati dalla cancelleria.
  • Se si deposita in formato analogico una copia tratta da documento informatico, il difensore deve attestare la conformità; in caso di contestazione della data di pubblicazione, il ricorrente deve attivare i mezzi previsti (richiesta alla cancelleria o acquisizione del fascicolo informatico) per consentire la verifica della tempestività.
  • In Cassazione non e' ammesso rinnovare la valutazione del merito o criticare ricostruzioni fattuali della corte di merito salvo che la censura sia posta nei termini di specifiche e configurabili violazioni di norme di diritto; le doglianze che si limitano a proporre una diversa lettura dei fatti o del contenuto contrattuale sono inammissibili.
  • Le clausole contrattuali che impongono al vettore controlli sul sub-vettore e prevedono manleva in favore del committente attribuiscono al vettore un'ampia responsabilita' per l'operato del sub-vettore; per superare tale responsabilita' il vettore deve dimostrare un evento esterno, specifico e non prevedibile (caso fortuito o forza maggiore) con prova adeguata.
  • Per censurare la motivazione di una sentenza in cassazione occorre dimostrare una vera e propria nullita' della motivazione (mancanza materiale dei motivi, motivazione apparente o contraddittoria). La semplice insufficienza o dissenso sulla valutazione delle prove non e' sufficiente.

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