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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13029/2024 del 13/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 3616/12/2016 concernente l'impugnazione di una cartella di pagamento per la TARSU relativa all'anno 2009, riferita ad un albergo sito in Palermo. La ricorrente deduceva: (i) che l'annullamento, da parte del T.A.R. Sicilia, della delibera di Giunta comunale n. 165 del 31 maggio 2006 (tariffe TARSU 2006) dovesse incidere anche sulle iscrizioni a ruolo e sulle cartelle relative agli anni successivi (in particolare 2009), con riferimento a norme del processo tributario e regolamenti regionali e comunali; (ii) che il Comune avesse esercitato illegittimamente discrezionalità nella diversificazione delle tariffe TARSU tra alberghi e abitazioni senza tener conto dell'effettiva attitudine alla produzione di rifiuti. Il ricorso articolava due motivi di cassazione (violazione e falsa applicazione di norme del d.lgs. 546/1992, d.lgs. 507/1993, leggi regionali e regolamento comunale, nonché norme sul procedimento amministrativo e fiscale).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse: la ricorrente aveva infatti presentato istanza di definizione agevolata ("rottamazione-ter") e successivamente depositato memoria chiedendo la dichiarazione di estinzione del procedimento all'effettivo perfezionamento della definizione; tale condotta ha determinato il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio. Nessuna delle parti ha chiesto la trattazione e la Corte, conformemente alle conclusioni del P.M., ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse e ha compensato le spese giudiziali. La Corte ha inoltre precisato che il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. citato si applica solo nei casi di integrale conferma della statuizione impugnata o di inammissibilità "ordinaria", e non nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta per cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel primo motivo: il ricorso denunciava la violazione dell'art.7(5) (regole processuali in materia tributaria) in relazione alla valutazione dell'effetto dell'annullamento della delibera tariffaria su iscrizioni a ruolo successive; la Corte non ha esaminato il merito per inammissibilità sopravvenuta.

  • Legge regionale Sicilia 26 agosto 1992, n. 7

    Citate in combinato con norme comunali e statali come criterio di riferimento per la disciplina delle entrate locali e delle delibere tariffarie; la Corte non ha pronunciato un'interpretazione sostanziale a causa dell'inammissibilità.

  • Legge 8 giugno 1990, n. 142

    Riferimento alla disciplina delle autonomie locali; utilizzata dalla ricorrente per contestare competenze e effetti delle delibere comunali, ma non valutata nel merito dalla Corte.

  • Statuto del Comune di Palermo

    Richiamato rispetto alle competenze comunali (es. Giunta vs Consiglio) nella determinazione delle tariffe; la questione non è stata risolta per sopravvenuta mancanza di interesse.

  • d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    Citati nel secondo motivo per le norme sul tributo comunale sui rifiuti (TARSU) e sulla possibilità di differenziazione tariffaria; la Corte non si è pronunciata sul merito, avendo dichiarato il ricorso inammissibile.

  • Regolamento per la TARSU del Comune di Palermo

    Richiamato dalla ricorrente per contestare modalità e criteri tariffari comunali; non valutato nel merito dalla Corte a causa dell'inammissibilità.

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamata in relazione al procedimento amministrativo e al principio di trasparenza/partecipazione nell'adozione di atti tariffari; non oggetto di decisione concreta per la cessazione della materia del contendere.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamata (disciplina dei rapporti tra contribuente e amministrazione) nel secondo motivo; la Corte non ha valutato l'eventuale violazione per inammissibilità del ricorso.

  • codice di procedura civile

    art. 360, primo comma, n. 3

    Norma di cassazione invocata per vizio di motivazione e interpretazione della legge; la Corte ha rilevato l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse e non ha esaminato i motivi nei meriti.

  • d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 (conv. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136)

    Norma che ha introdotto la possibilità di definizione agevolata ("rottamazione-ter"); la ricorrente ha presentato domanda di definizione ai sensi di questa norma, circostanza che ha determinato la perdita di interesse alla prosecuzione del ricorso.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 11

    Norma sul contributo unificato (menzionata relativamente al meccanismo sanzionatorio del raddoppio). La Corte chiarisce che il raddoppio si applica solo se la cassazione si conclude con integrale conferma della statuizione impugnata o con inammissibilità ordinaria, e non nel caso di inammissibilità sopravvenuta per cessazione della materia del contendere.

  • T.A.R. Sicilia

    sentenza 16 giugno 2009, n. 1550

    Sentenza che aveva annullato la delibera di Giunta comunale n.165/2006 (tariffe TARSU 2006). La ricorrente sosteneva che tale annullamento dovesse riverberare sulle tariffe di anni successivi; il giudice di appello e la Cassazione non hanno risolto la questione nel merito per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • La presentazione di istanza di definizione agevolata ("rottamazione") e la conseguente manifestazione di volontà di estinzione del procedimento possono determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del ricorso, anche se il pagamento rateizzato non è stato integralmente completato.
  • Quando il giudice dichiara l'inammissibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, il merito sostanziale delle questioni dedotte in cassazione non viene esaminato: chi intende ottenere una pronuncia di merito deve evitare atti che possano far venire meno l'interesse.
  • In caso di estinzione per sopravvenuta carenza di interesse le spese possono essere compensate, in particolare quando le parti aderiscono a meccanismi di definizione agevolata o vi è reciproca adesione che renda superfluo il giudizio.
  • La sanzione del raddoppio del contributo unificato si applica solo se la cassazione si conclude con integrale conferma della statuizione impugnata o con inammissibilità ordinaria; non si applica quando il procedimento si estingue per cessazione della materia del contendere.
  • Sulle questioni relative all'effetto annullatorio di delibere tariffarie su annualità successive è importante agire tempestivamente e, se possibile, coordinarne la tutela tra il giudice amministrativo e il giudice tributario per evitare rischi processuali di perdita dell'interesse.
  • Per contestare la diversificazione tariffaria comunale conviene allegare elementi concreti sull'effettiva produzione di rifiuti e sollevare il vizio sia sul piano amministrativo (competenza/trasparenza) sia su quello tributario (adeguatezza dei criteri tariffari).
  • Se si mira all'estinzione del procedimento mediante definizione agevolata, è opportuno comunicare formalmente al giudice l'istanza e valutare l'effetto sulla prosecuzione del giudizio e sulle eventuali spese processuali prima di assumere comportamenti che possano precludere una pronuncia di merito.

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