Cassazione Civile, Sentenza n. 13017/2024 del 13/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della vendita dell'immobile sito in Napoli, via Montecalvario n.41, stipulata il 9 luglio 2004: la ricorrente deduceva la nullità per incommerciabilità ovvero la simulazione assoluta della vendita; in via subordinata contestava la simulazione relativa (dissimulazione di una donazione) e richiedeva la riduzione per lesione della quota di legittima. Il processo ha ricostruito fatti, documenti (compresa una scrittura privata del 12/10/2004 con cui la ricorrente dichiarava di approvare la vendita) e pagamenti mediante assegni/estratti conto; in primo grado e in appello le domande di annullamento/simulazione vennero respinte. In Cassazione la ricorrente ha articolato quattro motivi (violazione di norme civili e processuali, ammissione di documenti tardivi, omesso esame di fatto decisivo).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Principali ragioni: la vendita è stata ritenuta effettivamente voluta e corrisposta (anche alla luce della scrittura del 12/10/2004 e delle prove di pagamento), perciò non è configurabile la riduzione per donazione; l'art. 557 c.c. (divieto di rinuncia preventiva alla riduzione) si applica alle donazioni e non alle vendite, quindi l'approvazione della vendita non è una rinuncia vietata al diritto di riduzione; la mancata accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario da parte della ricorrente ha precluso l'azione di riduzione per simulazione relativa; l'impugnazione relativa all'utilizzo di documenti depositati tardivamente era infondata in Cassazione (quei profili dovevano essere dedotti in sede di gravame); la doglianza per omesso esame di fatto è inammissibile alla luce della regola della "doppia conforme". Ricorrente condannata alle spese e possibili ulteriori contributi unificati.
Norme richiamate
art. 557 c.c.
Il divieto di rinuncia preventiva riguarda il diritto alla riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima; non si applica alle vendite onerose. Pertanto, una dichiarazione di approvazione di una vendita non costituisce una rinuncia vietata al diritto di riduzione, e l'art. 557 non impedisce di valutare la genuinità di una vendita.
art. 564 c.c.
Regola l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario e la sua rilevanza nell'azione di riduzione: per poter chiedere la riduzione in caso di simulazione relativa (dissimulazione di una donazione) è rilevante la situazione dell'accettazione con beneficio d'inventario.
art. 510 c.c.
Prevede gli effetti dell'accettazione con beneficio d'inventario sugli altri coeredi; la Corte l'ha interpretata nel senso che l'effetto estensivo opera solo fino a quando gli altri eredi non abbiano accettato pura e semplicemente o siano decaduti dal beneficio.
art. 1415 c.c.
Riguarda la legittimazione del terzo a impugnare la simulazione: la legittimazione del figlio a far valere la simulazione è collegata al pregiudizio effettivo di un diritto; prima della morte del de cuius e senza accettazione dell'eredità non sussiste tale pregiudizio.
art. 183, comma 6 c.p.c. e art. 184 c.p.c.
Norme sulle prove e termini per il deposito documentale: la Corte ha richiamato che l'utilizzo in decisione di documenti prodotti oltre i termini avrebbe dovuto essere censurato nel gravame e non in Cassazione quando la doglianza attiene a questioni già decise in primo grado.
art. 348-ter, comma 5 c.p.c.
Regola la disciplina della "doppia conforme": se la decisione di appello conferma integralmente o sostanzialmente la decisione di primo grado, certe doglianze (tra cui l'omesso esame di fatti decisivi) non sono ammissibili in Cassazione.
art. 360 c.p.c.
Fondamento delle censure in Cassazione: la Corte ha considerato i motivi di ricorso nelle previsioni di cui all'art. 360 (violazione di legge, omesso esame, etc.) e li ha dichiarati infondati o inammissibili secondo la giurisprudenza richiamata.
art. 161 c.p.c.
Principio di conversione dei vizi: il vizio relativo all'utilizzazione di prove tardive può essere fatto valere solo con i mezzi di impugnazione propri (principio richiamato per escludere la censura in Cassazione).
art. 554 e 555 c.c.
Riferimenti normativi sulle donazioni e sui rimedi dei legittimari: la riduzione riguarda specificamente le disposizioni a titolo gratuito; la Corte ha ricordato che la reintegrazione della quota riservata ai legittimari è limitata a tali fattispecie.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma sul contributo unificato: la Corte ha disposto che la ricorrente è soggetta al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo se dovuto.
Massime di principio
- La normativa di tutela della quota di legittima (art. 557 c.c.) è riferita alle donazioni e alle disposizioni a titolo gratuito; le vendite onerose vanno valutate autonomamente: se risulta lo scambio tra bene e corrispettivo effettivamente pagato, non opera il rimedio della riduzione come per le donazioni.
- Una dichiarazione posteriore di "approvazione" della vendita da parte di discendenti può essere valutata come elemento di prova dell'effettiva volontà alienante, ma non costituisce automaticamente una rinuncia vietata alla tutela successoria, salvo che la fattispecie rientri nelle ipotesi tipiche di patto successorio vietato.
- Per proporre l'azione di riduzione per simulazione relativa (donnazione dissimulata) è spesso necessaria la posizione processuale collegata all'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario: senza adeguata accettazione/posizione processuale, la legittimaria può trovarsi priva di titolo per agire.
- Documenti prodotti oltre i termini processuali rilevano ai fini decisori ma la loro utilizzazione può essere censurata nei gradi di impugnazione appropriati; molte censure procedurali sulle prove tardive devono essere svolte già in appello, non limitatamente in Cassazione.
- La doglianza per omesso esame di fatto in Cassazione è spesso inammissibile se il giudizio d'appello si conforma sostanzialmente a quello di primo grado (regola della "doppia conforme"); occorre valutare prima se sussiste identità o coerenza logico-argomentativa tra i due gradi.
- Onere della prova sul pagamento del prezzo grava sull'acquirente: tuttavia, il giudice valuta il complesso probatorio (assegni, movimenti di conto, testi, scritture private) per accertare la corrispondenza tra atto traslativo e pagamento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 13 mag 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 12971/2024 del 13/05/2024
- Sentenza civile · 13 mag 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 12974/2024 del 13/05/2024
- Sentenza civile · 13 mag 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 13029/2024 del 13/05/2024
- Sentenza civile · 13 mag 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 13043/2024 del 13/05/2024
- Sentenza civile · 13 mag 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 13151/2024 del 13/05/2024
- Sentenza civile · 14 mag 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 13350/2024 del 14/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →