Cassazione Civile, Sentenza n. 13151/2024 del 13/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I condomini Mattioli e Falleroni hanno promosso procedimento esecutivo per ottenere l'esecuzione di una sentenza che condannava alla demolizione di opere sul tetto e al ripristino dello stato dei luoghi; dopo ordinanza del giudice dell'esecuzione che dichiarava l'esecuzione infungibile e disponeva l'utilizzo/distribuzione di somme depositate su un libretto vincolato, i ricorrenti hanno proposto opposizione agli atti esecutivi chiedendo il risarcimento danni. Gregori, costituitosi, ha poi svolto domanda riconvenzionale in sede di merito chiedendo la nullità/abnormità della parte dell'ordinanza che attribuiva ai ricorrenti le somme depositate, contestandone la legittimità. La causa è giunta in Cassazione per vari motivi di diritto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto alcuni motivi dei ricorrenti (1°, 2°, 3° e 6°), ritenendo che la domanda riconvenzionale proposta da Gregori fosse tardiva e, quindi, inammissibile perché introdotta oltre il termine perentorio di 20 giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. (termine decorrente dalla conoscenza dell'atto impugnato). Di conseguenza la Corte ha cassato la sentenza impugnata nella parte che aveva ritenuto ammissibile e fondata la riconvenzionale e, decidendo nel merito, ha dichiarato l'originaria domanda riconvenzionale di nullità/abnormità dell'ordinanza inammissibile. Per le spese: la Corte ha disposto la compensazione integrale tra le parti delle spese relative all'unico grado di merito (in ragione della reciproca soccombenza in quella fase) e ha condannato il controricorrente (Gregori) alle spese del giudizio di legittimità in base alla soccombenza.
Norme richiamate
L'ordinanza resa ai sensi dell'art. 612 (procedura sommaria per opposizione all'esecuzione) è sostanzialmente una decisione sommaria che non esaurisce la materia e legittima l'avvio del giudizio di merito (art. 616). Non assume di per sé efficacia di sentenza di cognizione definitiva quando interviene su questioni tra le parti
La disposizione relativa alle misure coercitive (astreinte) presuppone la richiesta di parte; la Corte ha osservato che tale rimedio attiene alla cognizione e che non può essere applicato d'ufficio dal giudice dell'esecuzione se non richiesto; l'eventuale invocazione deve essere valutata nel giudizio di cognizione competente
Stabilisce il termine per proporre l'opposizione agli atti esecutivi (venti giorni dalla conoscenza dell'atto). La Corte afferma che le domande riconvenzionali che impugnano nullità o abnormità di atti esecutivi, quando configurabili come opposizione, sono soggette a questo termine perentorio e la tardiva proposizione comporta inammissibilità
Regola la fase sommaria dell'opposizione; la costituzione nella fase sommaria e le conclusioni difensive in quella sede non sostituiscono l'operatività del termine di cui all'art. 617 per l'introduzione di domande riconvenzionali rilevanti come opposizione agli atti esecutivi
Norma richiamata per i motivi di cassazione: i ricorrenti hanno dedotto errori di diritto rilevabili ai sensi degli specifici numeri dell'art. 360 (violazione di norme di diritto/formali). La Corte ha accolto alcuni di tali motivi
Richiamato con riguardo al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha valutato le censure relative alla congruità del dispositivo rispetto alle domande formulate
Utilizzato dalla Corte per decidere la causa nel merito dopo la cassazione, senza rinvio, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto
Richiamati in dottrina giurisprudenziale per affermare che il processo di opposizione è un giudizio di cognizione cui si applicano regole generali sul cumulo oggettivo e sulla connessione per riconvenzione: perciò è ammessa la proposizione di domande riconvenzionali connesse
Massime di principio
- L'ordinanza adottata ai sensi dell'art. 612 c.p.c. è di natura sommaria: se incide sulla posizione dell'altra parte può dar luogo al successivo giudizio di merito, ma non equivale a una sentenza di cognizione definitiva
- Nel procedimento di opposizione agli atti esecutivi è ammissibile presentare domande riconvenzionali connesse per titolo o oggetto, ma quando la riconvenzionale impugni nullità o abnormità di atti esecutivi va rispettato il termine perentorio di 20 giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.; la tardività determina l'inammissibilità
- La costituzione o le difese svolte nella fase sommaria (art. 618) non suppliscono al rispetto dei termini decadenziali previsti per l'opposizione agli atti esecutivi
- Le misure coercitive (astreinte) disciplinate dall'art. 614-bis richiedono la relativa istanza di parte e la valutazione nel giudizio di cognizione competente; non possono essere impropriamente estese o applicate d'ufficio dal giudice dell'esecuzione senza i presupposti e la richiesta
- Questioni di nullità insanabile degli atti esecutivi, ancorché rilevabili anche d'ufficio, devono essere fatte valere attraverso il rimedio processuale appropriato e nei termini stabiliti dal sistema processuale esecutivo per evitare la sanatoria
- Sulle spese: in presenza di reciproca soccombenza nella fase di merito la compensazione integrale può essere disposta; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza in Cassazione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 13 mag 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 12971/2024 del 13/05/2024
- Sentenza civile · 13 mag 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 12974/2024 del 13/05/2024
- Sentenza civile · 13 mag 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 13017/2024 del 13/05/2024
- Sentenza civile · 13 mag 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 13029/2024 del 13/05/2024
- Sentenza civile · 13 mag 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 13043/2024 del 13/05/2024
- Sentenza civile · 14 mag 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 13350/2024 del 14/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →