Cassazione Civile, Sentenza n. 13043/2024 del 13/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Avviso di accertamento relativo al 2008 per maggiori IRES, IRAP e IVA. L'Amministrazione contestava la deducibilità delle spese sostenute per la manutenzione di macchinette da caffè concesse in comodato, ritenendole non inerenti poiché, secondo i contratti di comodato, tali oneri gravavano sui comodatari. Inoltre veniva contestato lo storno di Euro 15.000 riferito a prestazioni di annualità successive. Kimbo proponeva ricorso con sei motivi, tra cui: violazione dell'art.109, comma 5, DPR 917/1986 e art.19 DPR 633/1972 per mancata verifica dell'inerenza; contestazione della rilevanza di modifiche verbali o per facta concludentia dei contratti di comodato (art.1352, 1350 e 1803 c.c.); censura per mancata pronuncia su doppia imposizione e su debenza delle imposte relative alle fatture da Euro 15.000; violazione del diritto di difesa per mancato contraddittorio preventivo (art.12 L.212/2000); richiesta di applicazione dello jus superveniens in tema di sanzioni (modifiche normative a decorrere 1/1/2016).
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il controricorso dell'Agenzia per tardività. Ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendo che la CTR non abbia adeguatamente accertato la concreta inerenza delle spese: la sentenza d'appello si era limitata ad aderire alla mera previsione contrattuale che poneva gli oneri a carico dei comodatari, senza verificare se, nella realtà economica, Kimbo avesse effettivamente sostenuto le spese e se tali spese concorressero al programma economico dell'impresa comodante. Gli altri motivi sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla CTR Campania per nuovo esame e per la regolazione delle spese, compense quelle di cassazione.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917/1986
Principio di inerenza: i costi sono deducibili nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni che producono proventi concorrevoli a formare il reddito; va valutata la funzionalità economica concreta della spesa, non solo la previsione contrattuale.
D.P.R. n. 633/1972
Rilevato nel ricorso in relazione alla deducibilità/detraibilità IVA; la sentenza richiama la necessità di verificare la correlazione funzionale delle spese all'attività imponibile.
Codice di procedura civile
Motivazione di cassazione per violazione di norme o per illogicità della motivazione; utilizzato per denunciare la falsa applicazione delle norme tributarie e civili da parte della CTR.
Codice di procedura civile
Controllo per omessa o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, invocato ma qui gli altri motivi sono stati assorbiti.
Codice civile
Rilevato rispetto alla presunta modifica verbale o per facta concludentia dei contratti; la CTR doveva valutare la prova della disapplicazione delle previsioni contrattuali scritte.
Codice civile
Riguardano la forma dei contratti e la disciplina del comodato; citati quanto alla valutazione dell'efficacia delle clausole contrattuali rispetto alla realtà economica.
D.P.R. n. 600/1973
Riferimento alla determinazione del reddito d'impresa e ai criteri di competenza; invocato nel contesto della presunta doppia imposizione e della imputazione temporale dei componenti di reddito.
Codice di procedura civile
Richiesto in relazione all'omessa pronuncia della CTR sulla debenza delle imposte per l'importo di Euro 15.000; riguarda la motivazione e la necessità di deciderе tutte le questioni sollevate.
Legge n. 212/2000
Norma sul contraddittorio preventivo; invocata per censurare presunto difetto del contraddittorio, ma la questione è stata assorbita.
D.Lgs. n. 471/1997
art. 1, comma 2; art. 5, comma 4
Disposizioni sulle sanzioni tributarie; il ricorrente chiedeva l'applicazione dello jus superveniens più favorevole derivante dalle successive modifiche normative.
D.Lgs. n. 158/2015
art. 15, comma 1, lett. a) e lett. e), n.3; art. 32, comma 1
Modifiche normative riportate per sostenere l'applicazione delle nuove disposizioni sanzionatorie più favorevoli; questione però assorbita dalla Corte.
Legge n. 208/2015
Riferimento normativo che ha introdotto modifiche invocate per il trattamento sanzionatorio più favorevole.
Codice di procedura civile
Termine per la proposizione del controricorso in cassazione; la Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso dell'Agenzia per tardività.
Massime di principio
- La deducibilità fiscale delle spese si valuta sulla base dell'inerenza economica concreta: non conta solamente la dicitura contrattuale che assegna l'onere a terzi, ma chi, in realtà, ha sostenuto la spesa e se tale spesa è funzionale al programma economico dell'impresa.
- Gli accertamenti tributari devono fondarsi su un esame di fatto sull'effettivo collegamento tra spesa e produzione di reddito; i giudici di merito devono motivare se ritengono la spesa non inerente anche quando esistono contratti che imputano l'onere ad altri.
- Se il contribuente dimostra (anche per facta concludentia) che ha sostenuto le spese, il tributo non può essere negato automaticamente per la mera presenza di clausole contrattuali difformi; il giudice deve verificare la realtà economica e la funzionalità della spesa al reddito dell'impresa che l'ha sostenuta.
- Il giudizio di cassazione può cassare la sentenza di merito e rinviare quando la motivazione del giudice d'appello è carente circa l'accertamento dei fatti decisivi (es. chi ha effettivamente sostenuto il costo e a quale fine).
- Il controricorso in cassazione è soggetto ai termini di notifica previsti dall'art. 370 c.p.c.: il mancato rispetto rende il controricorso inammissibile.
- La richiesta di applicazione di norme successivamente intervenute (jus superveniens) riguarda il principio del trattamento più favorevole, ma va valutata dopo che siano decise le questioni di merito; può risultare assorbita se la Corte decide su altro motivo principale.
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