Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12974/2024 del 13/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La cooperativa ha proposto opposizione al precetto intimato da Memajdini contestando l'applicazione, per il computo degli interessi dovuti dal debitore, del parametro di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. (tasso maggiorato a decorrere dalla domanda giudiziale pari a quello previsto dalla normativa sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali). Il credito oggetto del precetto era in parte credito di lavoro (differenze retributive) e in parte indennità risarcitoria per licenziamento illegittimo. Il tribunale di Parma ha rimesso alle Sezioni Unite la questione se l'art. 429, comma 3, c.p.c. (che dispone "gli interessi nella misura legale" per i crediti di lavoro) debba essere inteso come norma speciale escludente il richiamo al comma 4 dell'art. 1284 c.c. oppure come rinvio all'art. 1284 nella sua interezza, includendo quindi il quarto comma, e inoltre se il quarto comma dell'art. 1284 c.c. possa estendersi anche alle obbligazioni extracontrattuali (es. indennità per licenziamento).

La decisione

Le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Parma (art. 363 bis c.p.c.), perché tra la data di assegnazione e l'udienza era intervenuta la sentenza n. 12449 del 7 maggio 2024 delle Sezioni Unite che aveva già enunciato il principio di diritto applicabile: se il giudice dispone il pagamento degli "interessi legali" senza alcuna specificazione, va inteso che, per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, si applica il saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c. (tasso legale ordinario), a meno che il titolo esecutivo non contenga un espresso accertamento della spettanza degli interessi maggiorati ai sensi della normativa sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Alla luce di tale principio, la questione rimessa risultava superflua e quindi il rinvio è divenuto inammissibile. Gli atti sono stati restituiti al Tribunale di Parma anche per la regolamentazione delle spese per l'attività difensiva svolta davanti alle Sezioni Unite; la Corte ha disposto spese al merito.

Norme richiamate

  • art. 1284, cod. civ.

    Il comma 1 fissa il saggio legale ordinario; il comma 4 prevede, per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, un saggio "maggiore" (collegato alla normativa sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali). Le Sezioni Unite hanno indicato che, se il titolo esecutivo giudiziale si limita a disporre "interessi legali" senza specificazione, va inteso come richiamo al comma 1 e non automaticamente al comma 4

  • art. 429, comma 3, c.p.c.

    n.d. (testo: "gli interessi nella misura legale")

    La norma dispone l'aggiunta degli "interessi nella misura legale" per i crediti di lavoro; la questione era se tale richiamo debba intendersi come rinvio all'art. 1284 nella sua interezza (includendo il comma 4). Le Sezioni Unite, alla luce del principio già espresso, hanno chiarito che, in assenza di specificazione nel titolo, il richiamo non comporta automaticamente l'applicazione del comma 4

  • art. 363 bis, cod. proc. civ.

    n.d. (norma sul rinvio pregiudiziale)

    Norma che disciplina il rinvio pregiudiziale da parte del giudice del merito alle Sezioni Unite; la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del rinvio in presenza di una decisione intervenuta successivamente che ha già risolto la questione o ne ha reso superflua la trattazione

Massime di principio

  • Se un titolo esecutivo giudiziale si limita a disporre il pagamento degli "interessi legali" senza specificare la misura, va inteso che per il periodo successivo alla proposizione della domanda si applica il saggio ordinario previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., e non automaticamente il saggio maggiorato del comma 4.
  • L'applicazione del tasso maggiorato previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. richiede un espresso riferimento o un specifico accertamento nel titolo giudiziale collegando la misura alla normativa sui ritardi di pagamento; non può essere desunta in via generale dal richiamo agli "interessi legali".
  • L'art. 429, comma 3, c.p.c., che dispone gli "interessi nella misura legale" per i crediti di lavoro, non va interpretato come rinvio automatico al comma 4 dell'art. 1284 c.c. senza una chiara indicazione del giudice nel titolo.
  • Un rinvio pregiudiziale disposto ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. può diventare inammissibile se, nel periodo intercorrente, sopravvengono decisioni della stessa Corte che risolvono la questione o rendono superflua la sua trattazione; in tal caso gli atti devono essere restituiti al giudice a quo.
  • Nel caso di obbligazioni extracontrattuali (es. indennità per licenziamento illegittimo), l'applicabilità del tasso maggiorato deve essere motivata esplicitamente; in difetto si applica il tasso legale ordinario.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.