Cassazione Civile, Sentenza n. 10387/2021 del 20/04/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia circa l'obbligo di iscrizione alla "Gestione separata" INPS per l'attività professionale dell'avv. Lucia Soprano: l'INPS sosteneva l'obbligo di iscrizione ritenendo l'attività abituale, mentre le corti di merito avevano ritenuto che gli importi percepiti (redditi annui inferiori a €5.000,00) fossero indizio di occasionalità e quindi esonerassero dall'iscrizione. L'INPS censurava la valutazione della Corte d'appello, sostenendo che il giudice non avrebbe dovuto ritenere decisivo il parametro dei €5.000 e non avrebbe adeguatamente valutato elementi quali la partita IVA e la classificazione fiscale dei redditi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha confermato il principio che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata è ancorato al requisito dell'abitualità dell'attività professionale (anche se non esclusiva) e che la soglia di €5.000,00 rileva come presupposto che rende obbligatoria l'iscrizione per le prestazioni occasionali che superino tale importo. Tuttavia, la soglia è un indicio quando l'importo è inferiore a €5.000,00 per dedurre occasionalità: la valutazione è fattuale e prende in considerazione presunzioni (iscrizione all'albo, partita IVA, dichiarazioni fiscali, organizzazione materiale) ma nessuna di queste è presunzione iuris et de iure. Nel caso concreto le circostanze addotte dall'INPS non risultavano effettivamente documentate nel processo di merito; pertanto il rigetto del ricorso è stato confermato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e ad ulteriori oneri contributivi.
Norme richiamate
art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995
"soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo..."
Stabilisce che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata riguarda chi esercita per professione abituale attività di lavoro autonomo; l'abitualità è requisito fattuale da accertare
art. 44, d.l. n. 269/2003 (conv. L. n. 326/2003), comma 2
testo richiamato che prevede la soglia di euro 5.000 per l'assoggettamento dell'attività occasionale
Introduce la soglia di €5.000: se il reddito da lavoro autonomo occasionale > €5.000 l'iscrizione alla Gestione separata è obbligatoria; se inferiore è un elemento indicativo di occasionalità ma non conclusivo in merito all'abitualità
art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. L. n. 111/2011)
Autentica interpretazione dell'art. 2, comma 26 L. n. 335/1995; conferma che l'obbligo di iscrizione è rivolto a chi esercita abitualmente l'attività professionale
art. 61 e art. 69-bis, d.lgs. n. 276/2003
Disposizioni che, nel loro ambito (rapporti di lavoro e presunzioni fiscali), prevedono discipline di favore per le professioni ordinate (esclusione dal campo di applicazione o esclusione della presunzione di continuità), ma non costituiscono presunzione assoluta che trasformi automaticamente l'esercizio di una professione iscritta ad albo in attività "abituale" ai fini della Gestione separata
Richiamato per i profili relativi al contributo unificato processuale: la Corte attesta l'obbligo del versamento dell'ulteriore importo previsto nel caso
Massime di principio
- L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dipende dalla "abitualità" dell'attività professionale: è un accertamento di fatto, non automatico per il solo fatto di essere iscritto a un albo.
- La soglia di €5.000,00 fungeisce da regola: se un'attività occasionale produce redditi annui superiori a tale soglia l'iscrizione è obbligatoria; se inferiore, il dato è un importante indizio di occasionalità ma non è decisivo di per sé.
- Elementi come partita IVA, qualificazione fiscale del reddito, iscrizione all'albo e l'organizzazione materiale dell'attività sono presunzioni utilizzabili per accertare l'abitualità, ma non costituiscono presunzioni legali assolute: occorre valutazione complessiva e probatoria.
- Il soggetto opponente (es. INPS) che contesta l'occasionalità deve fornire prova adeguata della natura abituale dell'attività; l'assenza di adeguata allegazione/documentazione in giudizio può portare al rigetto della domanda.
- Norme del diritto del lavoro o fiscali favorevoli alle professioni ordinate (es. art. 61 e 69-bis d.lgs. 276/2003) non determinano automaticamente la sussistenza dell'obbligo previdenziale: la verifica resta fattuale e specifica.
- In pratica: per chi teme contestazioni da INPS, è utile tenere documentazione continuativa (fatture, clienti ripetuti, promozione/organizzazione dell'attività); per chi intende dimostrare occasionalità, utile dimostrare la limitatezza dei compensi, la sporadicità delle prestazioni e l'assenza di strutture organizzative.
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