Cassazione Civile, Sentenza n. 10377/2021 del 20/04/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che aveva riconosciuto l'illegittimità della collocazione in CIGS ma aveva ridotto il risarcimento dovuto al ricorrente determinandolo equitativamente e non come integrale differenza retributiva per l'intero periodo di sospensione. In cassazione viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 L. n. 223/1991 e 1223 c.c. per il mancato riconoscimento del risarcimento integrale, nonché la nullità per ultravpetizione in quanto la Corte territoriale avrebbe rideterminato il risarcimento senza che la società avesse dedotto una simile prospettazione difensiva
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo consolidata la regola secondo la quale il protrarsi arbitrario della sospensione del rapporto per illegittima collocazione in CIGS configura inadempimento contrattuale e dà diritto al lavoratore al risarcimento integrale del danno determinato ai sensi dell'art. 1223 c.c., quantificabile almeno sull'entità delle retribuzioni maturate nell'intero periodo di inadempimento. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese
Norme richiamate
Legge n. 223/1991 (art. 1)
La collocazione in CIGS deve essere collegata a ragioni oggettive; l'illegittima applicazione della CIGS integra una violazione che può dare luogo alla responsabilità del datore di lavoro per inadempimento contrattuale
Codice civile (art. 1223)
I danni per inadempimento vanno risarciti integralmente e sono determinati secondo i criteri dell'art. 1223 c.c.; nel caso di sospensione illegittima la Cassazione riconduce il risarcimento almeno all'entità delle retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito nel periodo di inadempimento
Massime di principio
- La collocazione in CIGS priva di ragioni obiettive è illegittima e configura inadempimento contrattuale del datore di lavoro
- In caso di illegittima sospensione per CIGS il lavoratore ha diritto al risarcimento integrale del danno, commisurato almeno alle retribuzioni che avrebbe percepito durante l'intero periodo di sospensione, ai sensi dell'art. 1223 c.c.
- La valutazione equitativa che riduca il risarcimento rispetto all'intera retribuzione può essere incompatibile con l'orientamento della Cassazione quando la sospensione sia arbitraria e non giustificata da ragioni oggettive
- Una decisione che riduca il risarcimento rispetto a quanto chiesto può essere censurata per ultravpetizione se tale riduzione non trova fondamento nelle difese svolte dalla controparte
- Nei casi di illegittima collocazione in CIGS, la tutela ripristinatoria (reintegra) e la tutela risarcitoria integrale sono coordinate in base alla specifica situazione: la reintegra può essere disposta per il licenziamento successivo e il risarcimento deve coprire il periodo di sospensione illegittima
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