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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 10388/2021 del 20/04/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso vertiva sulla contestazione dell'obbligo di iscrizione del resistente alla Gestione separata INPS per periodi in cui aveva percepito redditi da lavoro autonomo; l'INPS sosteneva che l'attività dell'avv. Vavalà fosse esercitata con carattere di abitualità (quindi soggetta a contribuzione presso la Gestione separata) e che elementi come la titolarità di partita IVA e la mancata qualificazione fiscale del reddito come "redditi diversi" dimostrassero tale abitualità, mentre la Corte di merito aveva ritenuto che l'Istituto non avesse provato l'abitualità e che il reddito prodotto fosse inferiore alla soglia di euro 5.000, valore sintomatico dell'occasionalità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha confermato che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dipende dall'accertamento in concreto dell'abitualità dell'esercizio della professione (o, in alternativa, dall'eventuale superamento della soglia di euro 5.000 per attività occasionali). Le presunzioni tratte dall'iscrizione all'albo, dalla partita IVA o dalle dichiarazioni fiscali sono indizi utili ma non costituiscono presunzioni iuris et de iure. Gli articoli 61 e 69-bis del d.lgs. n. 276/2003, che introducono regole di favore nei rapporti contrattuali e fiscali per le professioni intellettuali, non sovvertono tale valutazione. Inoltre la Corte osserva che l'INPS non ha adeguatamente indicato in quale sede di merito fossero state depositate e discusse le circostanze fattuali a cui faceva riferimento (partita IVA, qualificazione fiscale del reddito), rendendo quella parte della censura inammissibile. Spese del giudizio di legittimità a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • legge n. 335/1995, art. 2, comma 26

    soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi...

    Stabilisce l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata per chi esercita abitualmente attività di lavoro autonomo previste dall'art.49 TUIR, salvo che il reddito sia già soggetto a contribuzione da parte della cassa di riferimento.

  • d.l. n. 269/2003 (conv. con l. n. 326/2003), art. 44

    soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale [...] solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000

    Introdce la soglia di euro 5.000 quale presupposto per l'assoggettamento alla Gestione separata delle attività occasionali; dunque attività occasionali con reddito annuo inferiore a tale soglia non obbligano all'iscrizione.

  • d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), art. 18, comma 12

    Fornisce un'interpretazione autentica della disciplina relativa all'iscrizione alla Gestione separata e è stata richiamata dalla Corte per collegare la normativa vigente alla giurisprudenza (Cass. S.U. n. 3240/2010) che delimita l'obbligo in base all'abitualità o al superamento della soglia per le attività occasionali.

  • d.lgs. n. 276/2003, art. 61, comma 3

    sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali

    Opera una disciplina di favore nei rapporti contrattuali escludendo talune professioni dal campo di applicazione del capo; non crea però una presunzione legale di abitualità rilevante ai fini dell'iscrizione alla Gestione separata.

  • d.lgs. n. 276/2003, art. 69-bis, comma 3

    prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale

    Esclude per fini fiscali la presunzione di continuatività per le prestazioni svolte da professionisti iscritti ad ordini; anche questa norma non impone una presunzione iuris et de iure di abitualità ai fini previdenziali.

  • legge n. 247/2012, art. 21, comma 8

    Norma richiamata nel ricorso; la sentenza non attribuisce alla disposizione un contenuto che determini una presunzione automatica di abitualità ai fini previdenziali.

Massime di principio

  • L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS per professionisti iscritti ad albo dipende dall'accertamento dell'abitualità dell'attività o, in alternativa, dal superamento della soglia di euro 5.000 per attività occasionali.
  • L'abitualità è un requisito di fatto che va valutato caso per caso; elementi come partita IVA, iscrizione all'albo o modalità fiscali sono indizi utili ma non provano automaticamente l'abitualità.
  • Le disposizioni che disciplinano rapporti contrattuali o presunzioni fiscali (es. art. 61 e 69-bis d.lgs. 276/2003) non si traducono in una presunzione legale assoluta di abitualità ai fini dell'iscrizione previdenziale.
  • La produzione di un reddito annuo inferiore a euro 5.000 può costituire un indizio significativo per escludere l'abitualità, ma non deve essere usata per trasformare ex post una scelta non abituale in criterio esclusivo.
  • Il soggetto pubblico (INPS) che contesta l'assenza di iscrizione deve provare l'abitualità nell'ambito del processo; occorre anche che indichi chiaramente dove nel fascicolo di merito sono depositate le prove richiamate.
  • Se il reddito professionale è già integralmente soggetto a contribuzione da parte di una cassa di categoria, l'obbligo verso la Gestione separata è escluso.
  • Nelle valutazioni probatorie il giudice può utilizzare regole di esperienza (presunzioni semplici), ma la loro applicazione resta patrimonio della valutazione concreta e non può essere sostituita da una presunzione iuris et de iure.

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