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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 10376/2021 del 20/04/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso della Società impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Torino che aveva ritenuto illegittima l'attivazione della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) e la sospensione dal lavoro del Damiano per genericità della comunicazione di avvio e per violazione dei criteri di scelta dei lavoratori previsti dalla normativa. New Holland deduceva sei motivi: (1) omissione di valutazione di un accordo collettivo anteriore che avrebbe legittimato la procedura; (2) acquiescenza del lavoratore e sua partecipazione sindacale come componente della RSU; (3) errata interpretazione dei criteri di scelta e dei principi di interpretazione contrattuale; (4) efficacia sanante di eventuali carenze formali della comunicazione iniziale; (5) incompetenza del giudice a sindacare la valutazione della "causa integrabile" riservata agli organi amministrativi; (6) natura della pretesa del lavoratore (sussistenza di una differenza retributiva vs pretesa risarcitoria e conseguente regime prescrizionale). La Società chiedeva la cassazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la decisione della Corte d'Appello. I giudici di legittimità hanno ritenuto infondati i primi, secondo, terzo e quarto motivi: la giurisprudenza consolidata esclude che accordi successivi o la mera acquiescenza del lavoratore possano sanare una comunicazione di avvio della CIGS carente e generica, poiché la comunicazione deve essere esaustiva sui criteri di scelta per permettere il confronto con le OO.SS. e la conoscibilità da parte dei lavoratori. La Corte ha condiviso la valutazione che la menzione generica di "esigenze tecniche organizzative e produttive" non soddisfa il requisito di specificità dei criteri di selezione. Ha inoltre respinto la censura circa la competenza del giudice amministrativo e affermato che, per violazione dei criteri di scelta, il rimedio spettante al lavoratore è risarcitorio (differenza tra retribuzione normale e trattamento CIGS) e non la riammissione, con conseguente applicazione della prescrizione ordinaria decennale. Le spese di giudizio sono poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • Legge n. 223/1991

    art. 1, commi 7 e 8; art. 7

    I commi richiamati impongono che la comunicazione di avvio della CIGS contenga criteri di selezione chiari e conoscibili; la Corte ha ritenuto che la genericità non soddisfa il requisito informativo e procedurale e non può essere sanata da accordi successivi o da acquiescenza del lavoratore

  • Legge n. 164/1975

    La disciplina impone obblighi informativi e di comunicazione alle OO.SS.; la Corte ha ritenuto che tali obblighi non possano essere elusi con formule generiche nell'accordo aziendale

  • Codice Civile

    L'art. 1218 riguarda l'obbligazione di risarcimento per inadempimento contrattuale: la Corte ha qualificato la pretesa del lavoratore come risarcitoria (danno equivalente alla differenza retributiva). L'art. 2948 (prescrizione) è stato interpretato applicabile nella sua durata ordinaria decennale al credito risarcitorio

  • Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/1970)

    La Corte ha ricordato che il rimedio della riammissione previsto dall'art. 18 non è applicabile alla fattispecie di facere infungibile relativa alla scelta dei lavoratori in CIGS; perciò il rimedio è risarcitorio

  • Decreto Ministeriale

    Richiamato nel quadro delle norme che regolano la procedura di CIGS; contribuisce al complesso dei doveri informativi e procedurali la cui violazione rende illegittima la sospensione

Massime di principio

  • Una comunicazione aziendale di avvio della procedura di CIGS deve contenere criteri di scelta specifici e verificabili: formule generiche (es. "esigenze tecniche organizzative") sono insufficienti e rendono illegittima la procedura
  • Accordi collettivi intervenuti dopo (o prima) non sanano automaticamente una comunicazione iniziale carente, salvo che l'accordo sia pienamente esaustivo nella specificazione dei criteri richiesti dalla legge
  • L'acquiescenza o la partecipazione del lavoratore alla trattativa (es. in qualità di componente RSU) non esclude la possibilità di impugnare l'illegittimità della procedura
  • La violazione dei criteri di scelta in sede di CIGS non dà di regola diritto alla riammissione, ma a un risarcimento pari alla differenza tra la retribuzione normale e l'indennità di CIGS percepita
  • Il diritto al risarcimento per illegittima sospensione da CIGS è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale (art. 2948 c.c.) e non alla prescrizione breve quinquennale

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