Cassazione Civile, Sentenza n. 10386/2021 del 20/04/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'INPS impugnava la decisione della Corte d'appello di Bari che aveva ritenuto che l'avv. Maria Albanese non fosse tenuta all'iscrizione alla Gestione separata per i periodi in cui aveva percepito redditi inferiori alla soglia di euro 5.000,00, poiché tale importo costituiva indizio della natura occasionale dell'attività e l'Istituto non aveva fornito prova convincente dell'abitualità dell'attività professionale nonostante la presenza di partita IVA e la mancata qualificazione del reddito come "redditi diversi" fiscalmente. L'INPS censurava la decisione per presunta errata applicazione delle norme che regolano l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, sostenendo che l'accensione della partita IVA e la modalità di dichiarazione fiscale dovessero indurre la qualificazione dell'attività come abituale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha confermato il principio secondo cui l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata si fonda sull'esercizio della professione in forma abituale (anche non esclusiva) e che la soglia di euro 5.000,00 ha rilievo solo ai fini dell'assoggettamento a contribuzione per le attività occasionali. La Corte ha ritenuto legittimo che il giudice di merito abbia considerato il reddito annuo inferiore a euro 5.000,00 come indizio della occasionalità dell'attività e che, nel caso concreto, l'INPS non avesse dimostrato l'abitualità dell'attività professionale. Inoltre, la Cassazione ha escluso che le disposizioni del d.lgs. n. 276/2003 (artt. 61 e 69-bis) impongano una presunzione legale di abitualità per le professioni intellettuali iscritte agli albi. Il ricorso è stato quindi respinto e l'INPS condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
legge n. 335/1995, art. 2 comma 26
soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del TUIR
Stabilisce l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per chi esercita per professione abituale un'attività autonoma; l'abitualità è elemento fattuale da accertare
d.l. n. 98/2011 (conv. in l. n. 111/2011), art. 18 comma 12
Autentica interpretazione dell'art. 2, comma 26: ribadisce che l'obbligo è collegato all'abitualità dell'attività professionale; contribuisce alla lettura unitaria delle disposizioni
d.l. n. 269/2003 (conv. in l. n. 326/2003), art. 44
i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale [...] solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000
La soglia di euro 5.000,00 determina l'assoggettamento a contribuzione per l'attività occasionale; non sostituisce né definisce l'abitualità
d.lgs. n. 276/2003, art. 61 comma 3
sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali
Opera per fini di disciplina dei rapporti di lavoro e non introduce una presunzione iuris et de iure di abitualità ai fini previdenziali
d.lgs. n. 276/2003, art. 69-bis comma 3
esclude dalla presunzione di continuatività le prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale
Prevede una disciplina di favore ai fini fiscali e della deduzione, ma non legittima la conversione in presunzione legale dell'abitualità ai fini pensionistici
Cass. S.U. n. 3240/2010 (giurisprudenza richiamata)
Giurisprudenza di riferimento che afferma che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata riguarda chi esercita abitualmente attività professionale; contribuisce al consolidamento dell'interpretazione giurisprudenziale
Massime di principio
- L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dipende dall'abitualità dell'attività professionale, che è un fatto da accertare in concreto e non una presunzione legale automatica.
- La soglia di euro 5.000,00 serve a determinare quando un'attività occasionale diventa soggetta a contribuzione; però un reddito annuo inferiore a tale soglia costituisce un indizio rilevante (ma non decisivo) dell'occasionalità dell'attività.
- Fattori indiziari utili per valutare l'abitualità includono: iscrizione all'albo, apertura della partita IVA, modalità di dichiarazione fiscale, organizzazione materiale dell'attività; sono presunzioni semplici, valutabili nel caso concreto.
- Norme aventi portata favorevole per i rapporti tra le parti o per l'Erario (es. artt. 61 e 69-bis d.lgs. 276/2003) non possono essere trasformate in presunzioni iuris et de iure ai fini dell'obbligo previdenziale presso la Gestione separata.
- L'onere probatorio spetta all'INPS quando contesta la natura occasionale: l'Istituto deve specificare e documentare le circostanze da cui desumere l'abitualità; meri indizi non esplicitati in motivazione possono portare al rigetto dell'azione.
- In giudizi analoghi è utile al professionista conservare e documentare elementi che comprovino la natura occasionale dell'attività (importi percepiti, fatture, assenza di organizzazione strutturata, dichiarazioni fiscali coerenti) e, per l'INPS, produrre elementi concreti che contraddicano tali evidenze.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 20 apr 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 10376/2021 del 20/04/2021
- Sentenza lavoro · 20 apr 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 10377/2021 del 20/04/2021
- Sentenza lavoro · 20 apr 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 10378/2021 del 20/04/2021
- Sentenza lavoro · 20 apr 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 10379/2021 del 20/04/2021
- Sentenza lavoro · 20 apr 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 10387/2021 del 20/04/2021
- Sentenza lavoro · 20 apr 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 10388/2021 del 20/04/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →