Cassazione Civile, Sentenza n. 10378/2021 del 20/04/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Cagliari che aveva parzialmente accolto la domanda di Olivieri per la declaratoria di illegittimità della collocazione in CIGS con sospensione a zero ore e per la condanna della società al pagamento della differenza retributiva e del danno non patrimoniale nella componente professionale. In Cassazione la Società deduceva: 1) errata applicazione delle norme sulla prescrizione (sosteneva che la pretesa dovesse assoggettarsi alla prescrizione breve), 2) erronea valutazione degli accordi sindacali e della presunta genericità dei criteri di scelta del personale per la CIGS (violazione art.1 co.7-8 L. n.223/1991 e norme codicistiche sui contratti), 3) omesso esame di fatto decisivo e violazione delle norme processuali (art.115 e 116 c.p.c.) riguardo all'affermazione che la sospensione non avesse interessato tutti i dipendenti con la stessa professionalità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Sielte S.p.A. Confermato il principio giurisprudenziale per cui la violazione dei criteri di scelta nella collocazione in CIGS comporta per il lavoratore ingiustificatamente sospeso il diritto al risarcimento del danno (differenza retributiva rispetto alla CIGS) e non il diritto alla riammissione in servizio; tale diritto è assoggettato alla prescrizione ordinaria decennale. La Corte ha ritenuto infondati i motivi relativi alla interpretazione degli accordi e all'omesso esame di fatto, ritenendo che la Corte territoriale abbia adeguatamente motivato la genericità delle comunicazioni e che l'istruttoria non smentisse i rilievi svolti. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e liquidazione degli onorari; richiamato altresì l'obbligo relativo al contributo unificato ai sensi del d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
art. 2948 c.c. e art. 2946 c.c.
Richiamate dalla ricorrente in tema di prescrizione; la Corte afferma che il diritto al risarcimento per illegittima sospensione in CIGS è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale (non alla prescrizione breve) in linea con la giurisprudenza consolidata.
art. 1, commi 7 e 8, L. n. 223/1991
Norme riferite alla procedura di CIGS e agli accordi sindacali; la Corte valuta la specificità dei criteri di scelta indicati nelle comunicazioni e conferma che criteri generici non sono sufficienti a garantire la verificabilità della scelta.
art. 1362, 1363, 1371 c.c.
Richiamati dalla ricorrente in rapporto all'interpretazione e formazione degli accordi; la Corte ritiene che la valutazione della genericità dei criteri fosse adeguatamente motivata e conforme ai principi sulla interpretazione contrattuale.
art. 115 e 116 c.p.c.
Invocati in relazione all'omesso esame di un fatto decisivo; la Corte rileva che il fatto ritenuto dalla Corte territoriale non era smentito dall'istruttoria e che quindi non sussiste omesso esame decisivo.
art. 18, L. n. 300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori)
Richiamato per distinguere la tutela in caso di facere infungibile (reintegrazione) dalla tutela risarcitoria: la violazione dei criteri di scelta in CIGS dà luogo al risarcimento e non alla riammissione.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13 co. 1 quater
Richiamato in relazione all'obbligo del versamento del contributo unificato e alle formalità processuali connesse.
Giurisprudenza citata (es. Cass. n. 24738/2015, Cass. n. 10483/2019, Cass. n. 25139/2010, Cass. n. 22540/2013, Cass. n. 25100/2013, Cass. n. 7720/2004)
La Corte si richiama a orientamenti precedenti che affermano: la violazione dei criteri di selezione in CIGS comporta solo il risarcimento (non reintegro) e che i criteri devono essere specifici e verificabili; criteri generici o comunicazioni che indicano solo un numero massimo non consentono la preventiva conoscibilità e la verifica della scelta.
Massime di principio
- La violazione dei criteri di scelta nella collocazione in CIGS dà diritto al lavoratore solo al risarcimento del danno (differenza retributiva e, se riconosciuto, danno non patrimoniale), non alla riammissione in servizio.
- Il diritto al risarcimento per illegittima sospensione in CIGS è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale e non alla prescrizione breve quinquennale.
- Le comunicazioni sindacali e gli accordi che disciplinano la selezione per la CIGS devono contenere criteri specifici e verificabili: indicare soltanto il numero di lavoratori da sospendere è insufficiente e può rendere illegittima la procedura.
- In giudizio l'onere di dimostrare che la sospensione abbia effettivamente interessato tutti i lavoratori con identica professionalità grava sull'azienda; elementi istruttori che mostrino rotazione o mancata sospensione di colleghi con stesse mansioni possono supportare la pretesa risarcitoria del lavoratore.
- In caso di ricorso in Cassazione è necessario dimostrare l'errore di diritto o l'omesso esame di elementi probatori decisivi; valutazioni di fatto ben motivate dal giudice territoriale sono difficilmente ribaltabili in sede di legittimità.
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