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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29257/2023 del 20/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda il diniego di rimborso di un credito IVA di euro 63.948,00 esposto dalla società nel modello dichiarativo per l’anno 2007 come credito da utilizzare in compensazione e/o detrazione. Dopo lo scioglimento e la liquidazione della società, con gestione commissariale disposta dalla Regione siciliana, il commissario straordinario presentava istanza di rimborso nel dicembre 2013; l’Ufficio la respingeva per decadenza. In primo grado il ricorso della società era accolto; in appello la CTR confermava, ritenendo che la cessazione di fatto dell’attività, sopravvenuta alla dichiarazione, trasformasse la scelta dichiarativa di compensazione/detrazione in domanda di rimborso soggetta a prescrizione decennale. L’Agenzia ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 21 d.lgs. 546/1992 e 2946 c.c., sostenendo che la sola indicazione del credito in compensazione/detrazione non equivaleva a istanza di rimborso e che il termine biennale non poteva dirsi impedito; inoltre contestava l’equiparazione tra cessazione dell’attività e liquidazione/commissariamento della società; 2) violazione degli artt. 112, 115 c.p.c. e 2697 c.c., per omessa pronuncia sulle censure relative all’an e al quantum del credito e alla prova del suo effettivo spettare, anche alla luce di parziale utilizzo in compensazione; 3) omesso esame di un fatto decisivo circa l’esistenza e l’ammontare del credito; 4) motivazione apparente e violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992, per avere la CTR riconosciuto il rimborso senza verificare la fondatezza della pretesa creditoria. La società resisteva con controricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la ricostruzione della CTR sul punto della natura del credito IVA e del termine applicabile in caso di cessazione effettiva dell’attività, richiamando il principio per cui il diritto al rimborso nasce con la cessazione sostanziale dell’attività e resta soggetto a prescrizione decennale. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la CTR aveva omesso di pronunciarsi sulle specifiche contestazioni dell’Ufficio circa l’esistenza, la spettanza e il quantum del credito IVA, questioni su cui il contribuente era tenuto a fornire prova. I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 21 d.lgs. 546/1992

    norma di carattere residuale, applicabile solo in mancanza di una disciplina specifica; non regola il rimborso IVA in caso di cessazione dell’attività, per il quale opera la disciplina speciale e il termine di prescrizione ordinario.

  • art. 2946 c.c.

    il diritto al rimborso del credito IVA, quando nasce da cessazione effettiva dell’attività, è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.

  • art. 30 D.P.R. 633/1972

    in caso di cessazione dell’attività l’eccedenza IVA è rimborsabile sulla base del dato sostanziale della cessazione effettiva, che può coincidere con la messa in liquidazione della società.

  • art. 38-bis D.P.R. 633/1972

    il modello VR è presupposto per l’esigibilità del credito e adempimento prodromico al procedimento di rimborso, non elemento costitutivo del diritto.

  • art. 35 D.P.R. 633/1972

    la dichiarazione di cessazione ha funzione meramente anagrafica/fiscale e non valore costitutivo del credito al rimborso; la sua presentazione non identifica necessariamente il momento di cessazione effettiva dell’attività.

  • art. 112 c.p.c.

    l’omessa pronuncia su specifiche eccezioni o domande integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 115 c.p.c.

    il giudice deve valutare le prove e non può riconoscere il credito senza esaminare le contestazioni probatorie della controparte.

  • art. 2697 c.c.

    in caso di contestazione, grava sul contribuente l’onere di provare l’esistenza e l’ammontare del credito chiesto a rimborso.

  • art. 360 c.p.c.

    sono stati dedotti i diversi vizi di legittimità relativi a violazione di legge, omessa pronuncia, omesso esame di fatto decisivo e nullità della motivazione.

  • art. 132 c.p.c.

    una decisione che riconosca il rimborso senza esaminare le contestazioni decisive può integrare motivazione apparente.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    la sentenza tributaria deve contenere una motivazione sufficiente e non meramente apparente.

  • art. 53 Cost.

    la disciplina IVA deve essere letta in coerenza con il principio di capacità contributiva e con la neutralità dell’imposta.

  • art. 97 Cost.

    l’azione amministrativa deve essere improntata a correttezza e non può fondarsi su criteri meramente formali in contrasto con la realtà sostanziale.

Massime di principio

  • In materia di IVA, il diritto al rimborso dell’eccedenza derivante da cessazione dell’attività nasce dal dato sostanziale della cessazione effettiva dell’attività economica e non da meri adempimenti formali o dalla sola dichiarazione di cessazione.
  • Quando il credito IVA è già stato indicato nella dichiarazione annuale e l’attività è cessata, la richiesta di rimborso non è soggetta alla decadenza biennale dell’art. 21 d.lgs. 546/1992, ma alla prescrizione ordinaria decennale, salva diversa disciplina speciale.
  • La cessazione effettiva dell’attività può essere individuata anche nella messa in liquidazione della società, se ciò comporta la concreta impossibilità di utilizzare l’eccedenza in detrazione o compensazione negli anni successivi.
  • In caso di contestazione sul rimborso IVA, l’amministrazione finanziaria deve verificare non solo l’aspetto formale della domanda, ma anche l’esistenza, la spettanza e l’ammontare del credito; il contribuente resta onerato della relativa prova.
  • L’omessa pronuncia del giudice di merito su specifiche contestazioni dell’Ufficio relative all’an e al quantum del credito integra vizio denunciabile in cassazione e comporta la cassazione con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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