Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 18/09/2025 n. 25561 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il rimborso dell'accisa collegato al beneficio previsto dall'art. 8, comma 10, lett. c), della L. n. 448/1998 per il gasolio da riscaldamento fornito a utenti aventi diritto, nelle zone individuate dalla legge. Q8 QUASER, fornitrice di gasolio, aveva chiesto il riconoscimento del beneficio, corrispondente a uno sconto di 0,12911 euro per litro, e il rimborso dell'accisa dopo aver trasferito lo sconto ai clienti. L'Ufficio delle Dogane di Livorno aveva respinto l'istanza perché mancava l'istituzione di un deposito contabile presso il deposito commerciale di prelievo, ritenendo che ciò compromettesse i controlli fiscali. La CTP di Livorno, con sentenza n. 65/2019 depositata il 19 aprile 2019, aveva respinto il ricorso della società; la CTR Toscana, con sentenza n. 129/04/2022 depositata il 27 gennaio 2022, aveva accolto l'appello. In Cassazione l'Agenzia, con un unico motivo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ha denunciato la violazione degli artt. 67 del D.Lgs. n. 504/1995 e 1 del D.P.R. n. 361/1999, sostenendo che gli adempimenti formali e contabili fossero obbligatori e che non fosse sufficiente provare altrimenti il diritto al rimborso. Q8 ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto preliminarmente l'eccezione d'inammissibilità del ricorso dell'Agenzia, ritenendolo sufficientemente specifico, ma ha rigettato nel merito il suo unico motivo. Ha considerato pacifici sia l'effettiva fornitura di gasolio con accisa agevolata a beneficiari aventi diritto, sia il fatto che l'Amministrazione fosse stata concretamente in grado di verificare la spettanza dell'agevolazione. Ha quindi ritenuto che la mancata istituzione del deposito contabile costituisse, in quelle circostanze, una carenza formale che non poteva comportare la perdita del rimborso: il regolamento attuativo non può introdurre un requisito che neghi il diritto quando i presupposti sostanziali sono provati e i controlli sono possibili, in coerenza con i principi di proporzionalità ed effettività. Resta dunque ferma la decisione favorevole a Q8 della CTR Toscana. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per il contrasto giurisprudenziale e l'evoluzione della giurisprudenza.

Norme richiamate

  • Art. 8, comma 10, lett. c), della L. n. 448/1998

    La società contribuente ha diritto ad ottenere il rimborso dell'accisa reclamata una volta che è incontestato l'avvenuto riconoscimento dello sconto ai soggetti indicati dall'art. 8, comma 10, lett. c) L. n. 448 del 1998 non potendo introdurre il regolamento attuativo elementi che possano incidere, fino al punto di negarlo, il diritto del soggetto che ha praticato la riduzione del corrispettivo nella prospettiva di beneficiare della riduzione dell'accisa.

    Il diritto al rimborso spetta al fornitore che abbia effettivamente trasferito lo sconto agli utenti aventi diritto, quando i presupposti sostanziali risultano provati. Gli adempimenti regolamentari non possono trasformarsi in condizioni tali da sopprimere il beneficio.

  • Art. 8, comma 13, della L. n. 448/1998

    La norma legislativa non stabiliva in qual modo il beneficio (per così dire compensativo) dovesse essere attuato, rinviando a tal fine a un regolamento di attuazione successivo, salvo a precisare che a tal fine si poteva, occorrendo, ricorrere anche all'istituto del credito di imposta, art. 8, comma 13, L. n. 448 del 1998.

    La disposizione contempla il credito d'imposta come possibile modalità di attuazione del beneficio, demandandone la disciplina operativa al regolamento, senza autorizzare quest'ultimo a negare il diritto quando siano soddisfatti i presupposti sostanziali.

  • Art. 1, commi 1, 2, 3 e 6, del D.P.R. n. 361/1999

    Nel caso di specie, nessuna disposizione di fonte primaria condiziona l'operatività dell'accredito all'istituzione di un "deposito contabile" presso l'impianto di approvvigionamento, allorquando il titolare di quest'ultimo non sia anche il titolare del rapporto commerciale. In astratto, la previsione di condizioni per accedere all'agevolazione in tema di accise è ammissibile ma esse devono rispettare i principi di proporzionalità ed effettività derivanti dall'ordinamento comunitario.

    Gli obblighi regolamentari di registrazione, rendicontazione e controllo organizzano la verifica del beneficio, ma l'assenza del deposito contabile non è, di per sé, motivo per negare l'accredito se non è prevista come condizione da una norma primaria e l'Amministrazione può verificare concretamente la spettanza dell'agevolazione.

  • Art. 67 del D.Lgs. n. 504/1995

    La Corte ha dichiarato infondato il motivo di violazione degli artt. 67 del D.Lgs. n. 504/1995 e 1 del D.P.R. n. 361/1999, accertando che nel caso concreto l'Amministrazione era comunque stata posta in condizioni di controllare e verificare la spettanza dell'agevolazione.

    La disposizione, invocata dall'Agenzia per sostenere l'obbligatorietà degli adempimenti di vigilanza, non giustifica il diniego del beneficio quando l'effettiva spettanza è dimostrabile e i controlli amministrativi sono concretamente praticabili.

  • Direttiva 2003/96/CE

    In ragione del principio di proporzionalità, che deve essere rispettato non solo dalle istituzioni dell'Unione, ma anche dagli Stati membri nell'esercizio dei poteri loro conferiti dalle direttive dell'Unione per cui la violazione di requisiti formali non può rimettere in discussione la tassazione di prodotti energetici conformemente ai presupposti sostanziali previsti dalla direttiva 2003/96.

    Nell'attuare la disciplina europea delle accise, gli Stati devono rispettare proporzionalità ed effettività: una violazione formale non può prevalere sulla prova delle condizioni sostanziali di applicazione del trattamento fiscale.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    L'Agenzia delle dogane ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.

    La disposizione individua il vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto dall'Agenzia; la Corte ha esaminato e rigettato nel merito il motivo.

Massime di principio

  • Per le agevolazioni sulle accise occorre distinguere i presupposti sostanziali del beneficio dagli adempimenti formali predisposti per documentarlo e consentire i controlli. Se il beneficio è stato effettivamente trasferito agli utenti aventi diritto e ciò è verificabile, una carenza formale non comporta automaticamente la perdita del rimborso.
  • Un regolamento attuativo può disciplinare registrazioni, documenti e controlli, ma non introdurre un requisito privo di adeguato fondamento nella legge primaria che, in concreto, annulli un diritto sostanziale riconosciuto dalla legge.
  • Gli adempimenti documentali restano rilevanti: l'agevolazione non è automatica e il contribuente deve consentire all'Amministrazione di verificare destinatari, quantità e uso agevolato del prodotto. La decisione non esclude il diniego quando la carenza impedisca realmente la prova o il controllo.
  • I requisiti procedurali nazionali in materia di accise devono essere proporzionati ed effettivi: vanno perseguiti i controlli fiscali senza rendere eccessivamente difficile il riconoscimento di un beneficio sostanzialmente spettante.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.