Sentenza del 18/09/2025 n. 285 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Parma
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Sono stati impugnati gli avvisi di accertamento notificati il 7 aprile 2022 per il 2016 e il 20 dicembre 2023 per il 2017, con cui l’Ufficio aveva imputato a Ricorrente_2 redditi da lavoro dipendente non dichiarati, rispettivamente pari a € 35.558 e € 35.990, oltre a imposte, sanzioni e interessi. L’Ufficio riteneva che tali somme fossero rimborsi spese fittizi, in realtà compensi fuori busta, sulla base di quietanze allegate alle buste paga e delle verifiche della Guardia di Finanza. I ricorrenti hanno contestato la prova dell’effettiva erogazione delle somme: per alcune quietanze del 2016 hanno disconosciuto formalmente la firma; per le altre hanno contestato il contenuto e la compilazione non contestuale. Hanno inoltre prodotto buste paga ed estratti conto per dimostrare che i bonifici ricevuti coincidevano con gli stipendi netti.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i ricorsi e annullato gli avvisi relativi al 2016 e al 2017. Per le quietanze del 2016 con firma formalmente disconosciuta, l’Ufficio non aveva chiesto la verificazione, perciò i documenti non potevano essere utilizzati come prova. Per le altre quietanze, il disconoscimento del contenuto non equivaleva al disconoscimento formale della firma; tuttavia, la Corte ha ritenuto comunque non provata l’effettiva ricezione dei compensi contestati. Buste paga, estratti conto e distinte dei bonifici prodotti dall’Ufficio mostravano accrediti corrispondenti ai soli stipendi netti, senza ulteriori somme. Le ipotesi dell’Ufficio circa pagamenti in contanti erano insufficienti e incoerenti con gli elementi istruttori. L’Ufficio è stato condannato a rifondere le spese: € 120 per spese ed € 2.500 per competenze, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Norme richiamate
Quando la scrittura è disconosciuta, non ha l'efficacia probatoria di cui all'art.2702 c.c. e, pertanto, la parte che ha prodotto la scrittura, se vuole conferire al documento efficacia probatoria ha l'onere di chiederne la verificazione.
La scrittura privata formalmente disconosciuta non conserva l’efficacia probatoria propria della scrittura riconosciuta; chi intende avvalersene deve chiederne la verificazione.
Sarebbe pertanto spettato all'Ufficio, che intenda valersi della scrittura disconosciuta l'onere di chiederne la verificazione, a norma dell'art. 216 c.p.c., ammissibile anche nel corso del processo tributario, previa sospensione di questo ai sensi del d.lgs. n. 546/1992, artt. 1, comma 2, e 39, che hanno soppresso le limitazioni poste, nel precedente regime del contenzioso tributario, dal D.P.R. n. 636/1972, art. 39.
Nel giudizio tributario, la parte che produce una scrittura privata disconosciuta deve attivare la verificazione prevista dall’art. 216 c.p.c.; tale procedimento è ammissibile anche nel processo tributario, previa sospensione.
D.lgs. n. 546/1992, artt. 1, comma 2, e 39
Sarebbe pertanto spettato all'Ufficio, che intenda valersi della scrittura disconosciuta l'onere di chiederne la verificazione, a norma dell'art. 216 c.p.c., ammissibile anche nel corso del processo tributario, previa sospensione di questo ai sensi del d.lgs. n. 546/1992, artt. 1, comma 2, e 39, che hanno soppresso le limitazioni poste, nel precedente regime del contenzioso tributario, dal D.P.R. n. 636/1972, art. 39.
Le disposizioni richiamate consentono di applicare nel processo tributario la verificazione della scrittura privata, previa sospensione del giudizio.
In verità, in forza degli artt.214 e 215 n.2, c.p.c., colui contro il quale è prodotta una scrittura privata", se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione, negazione di autenticità - a ben guardare - non ricavabile da ciascun ricorso introduttivo, nel quale, come evidenzia l'Ufficio resistente ad essere disconosciute dal ricorrente sono i documenti, non le firme.
Il disconoscimento rilevante ai fini processuali deve negare formalmente la paternità della scrittura o l’autenticità della sottoscrizione. Contestare il contenuto del documento, o la modalità e il momento della sua compilazione, non equivale di per sé a disconoscere la firma.
Massime di principio
- Se una parte contesta formalmente l’autenticità della firma su una scrittura privata, chi vuole utilizzarla come prova deve chiedere la verificazione; in mancanza, il documento non può essere valutato con l’efficacia probatoria prevista per la scrittura riconosciuta.
- La contestazione del contenuto di una quietanza o della circostanza che sia stata compilata dopo la firma non coincide necessariamente con il disconoscimento formale della sottoscrizione: occorre formulare chiaramente la negazione della propria firma o scrittura.
- L’accertamento di compensi non dichiarati deve poggiare su elementi idonei a provare l’effettiva percezione delle somme. Quietanze o indizi di prassi aziendali non bastano se la documentazione bancaria e le buste paga mostrano accrediti coincidenti con gli stipendi e non emergono pagamenti ulteriori.
- La mera ipotesi di pagamenti in contanti non assolve l’onere probatorio dell’Amministrazione quando non è sostenuta da riscontri concreti e risulta in contrasto con le risultanze documentali o con la ricostruzione investigativa posta a base dell’accertamento.
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