Cassazione Civile, Ordinanza n. 00679/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento emessi per gli anni d’imposta 2013 e 2014 a carico di una società, in esito a un’indagine sui fornitori esteri e su operazioni intracomunitarie ritenute a rischio. L’Ufficio recuperava a tassazione costi ritenuti non inerenti e contestava, per il 2013, anche una fattura emessa da una società estera, dedotta nel 2013 ma asseritamente di competenza del 2012, con conseguente rilievo di sopravvenienza attiva. I ricorsi della contribuente venivano accolti in primo grado; in appello l’Agenzia otteneva il rigetto dei gravami. In Cassazione l’Ufficio deduceva: 1) violazione dell’art. 109 d.P.R. 917/1986 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto deducibili costi privi di adeguata prova circa esistenza e determinabilità; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sul motivo d’appello relativo all’annullamento del rilievo per sopravvenienza attiva ex art. 88 TUIR.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendolo inammissibile e comunque infondato perché volto a sollecitare una nuova valutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità; ha richiamato il principio per cui l’inerenza è requisito qualitativo del costo, mentre grava sul contribuente l’onere di provare e documentare l’esistenza, la natura e la destinazione del costo all’attività d’impresa. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la CTR aveva omesso di pronunciarsi sul capo d’appello concernente la sopravvenienza attiva relativa alla fattura del 2013, questione autonoma e non assorbita dalla decisione sui costi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Il principio di inerenza dei costi deducibili è collegato all’esercizio dell’attività d’impresa; la deduzione richiede prova dell’esistenza, natura e destinazione del costo, mentre la valutazione non si fonda sulla mera utilità o congruità della spesa.
L’onere di provare i presupposti della deduzione grava sul contribuente, che deve documentare l’esistenza e la concreta destinazione del costo alla produzione del reddito d’impresa.
"il giudice deve pronunciare su tutta la domanda, e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti"
Il giudice deve pronunciarsi su tutti i capi della domanda o dell’impugnazione; il vizio di omessa pronuncia ricorre quando manca una decisione esplicita o implicita su un capo autonomo.
art. 88 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
È richiamato come base del recupero a tassazione della sopravvenienza attiva derivante dall’asserita indebita deduzione di un costo di competenza di un diverso esercizio.
art. 41 bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È la norma richiamata nell’atto impositivo posto a base degli accertamenti.
art. 39, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È il criterio utilizzato dall’Ufficio per la rideterminazione del reddito imponibile.
Massime di principio
- In tema di imposte sui redditi d’impresa, l’inerenza del costo è un requisito qualitativo che richiede il collegamento del costo all’attività imprenditoriale; non rilevano di per sé né la convenienza economica né la mera utilità della spesa.
- L’onere di provare la deducibilità di un costo incombe sul contribuente, che deve dimostrarne esistenza, natura, ammontare e concreta destinazione alla produzione del reddito.
- In Cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio sotto le spoglie della violazione di legge quando la censura mira in sostanza a sostituire l’apprezzamento di merito compiuto dal giudice di appello.
- Il vizio di omessa pronuncia sussiste quando il giudice di merito non decide su un capo autonomo della domanda o dell’impugnazione; non è escluso solo quando la statuizione adottata comporti un rigetto implicito chiaro e necessario.
- Una questione fiscale autonoma, come il recupero a tassazione di una sopravvenienza attiva, non può ritenersi assorbita dalla sola decisione su un diverso rilievo relativo alla deduzione dei costi, se manca una motivazione che ne mostri la trattazione.
- rami_troncato
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