Cassazione Civile, Ordinanza n. 10362/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo e il terzo motivo, rigettando il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo gli originari ricorsi dei contribuenti. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite tra le parti.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione e irrogazione di sanzioni con cui l'amministrazione finanziaria aveva assoggettato all'imposta di donazione, ipotecaria e catastale, in misura proporzionale e non fissa, l'atto di istituzione di un trust denominato "Fraelsa", del quale una società era trustee e due persone fisiche erano beneficiarie. La commissione tributaria provinciale aveva accolto i ricorsi dei contribuenti, ma la commissione tributaria regionale, in appello, aveva riformato la decisione e ritenuto dovute le imposte proporzionali. I ricorrenti hanno proposto tre motivi per cassazione: 1) violazione dell'art. 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006 conv. in l. n. 286 del 2006, sostenendo che l'istituzione del trust non integra un atto tassabile ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni perché non comporta trasferimento stabile di ricchezza, ma solo segregazione patrimoniale; 2) nullità della sentenza per motivazione carente in ordine ai presupposti dell'imposta ipotecaria e catastale in misura proporzionale; 3) violazione degli artt. 1 e 10 d.lgs. n. 347 del 1990, perché anche tali imposte sarebbero dovute solo in misura fissa in assenza di un effettivo trasferimento di ricchezza.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
viene richiamato come parametro per denunciare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziale.
art. 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006 conv. dalla l. n. 286 del 2006
non consente di assoggettare a imposta proporzionale l'atto istitutivo del trust o il mero vincolo di destinazione, perché manca un effettivo trasferimento di ricchezza.
art. 53 Cost.
la tassazione deve essere ragionevole e ancorata a un effettivo indice di ricchezza; il mero effetto segregativo non basta.
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
è il parametro invocato per la nullità della sentenza per difetto di motivazione.
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
la Corte ribadisce che il vizio motivazionale è oggi confinato al "minimo costituzionale" e rileva solo nelle forme estreme di anomalia motivazionale.
richiamato per l'interpretazione della riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. secondo i criteri ermeneutici generali.
art. 384, comma secondo, c.p.c.
consente la decisione nel merito da parte della Cassazione quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
richiamato per sostenere che l'imposta ipotecaria non è dovuta in misura proporzionale in assenza di trasferimento effettivo di ricchezza.
art. 10 d.lgs. n. 347 del 1990
richiamato per affermare lo stesso principio in tema di imposta catastale.
Massime di principio
- L'istituzione di un trust e il conferimento dei beni che ne costituiscono la dotazione, quando producono solo segregazione patrimoniale senza attribuzione stabile e definitiva, sono fiscalmente neutri ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni.
- Ai fini dell'imposizione indiretta su trust e vincoli di destinazione, il presupposto impositivo si realizza solo al momento del trasferimento effettivo dei beni o dei diritti al beneficiario finale, poiché solo allora si manifesta un indice reale di capacità contributiva.
- Anche per le imposte ipotecaria e catastale la tassazione proporzionale presuppone un trasferimento effettivo di ricchezza; in mancanza, trova applicazione il diverso regime fisso.
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione è denunciabile solo nei casi di anomalia motivazionale che si traducano in violazione di legge costituzionalmente rilevante, non essendo sufficiente il mero difetto di sufficienza della motivazione.
- Quando la causa è matura e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito ai sensi dell'art. 384, comma secondo, c.p.c.
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